Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25301 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25301

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24690/2012 R.G. proposto da:

CORIT Riscossioni Locali s.p.a., e ATI Step s.r.l., Serfin s.p.a.,

Equitalia Sardegna s.p.a., rappresentate e difese dagli Avv.ti

Filippo Bassu e Nicola Laurenti, elettivamente domiciliate presso lo

studio del secondo in Roma alla via Denza n. 50/A, per distinte

procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Saba Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Fedele,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via XX

Settembre n. 1, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Comune di Sassari;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna n. 170/8/11 depositata il 15 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dalle ricorrenti, che chiedono

dichiararsi l’interruzione del processo e in subordine accogliersi

il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– Circa gli avvisi di accertamento notificati a Saba Italia s.p.a. per la TOSAP 2006/2007 relativa a parcheggi di superficie gestiti su aree comunali, ATI Step s.r.l., Serfin s.p.a., Equitalia Sardegna s.p.a. e CORIT Riscossioni Locali s.p.a. (tra loro succedutesi nella qualità di agenti della riscossione del Comune di Sassari) impugnano per cassazione la sentenza che ha respinto l’appello contro l’annullamento di primo grado.

– Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38,39,49 e vizio logico, per aver il giudice d’appello dichiarato Saba Italia non tenuta al pagamento della TOSAP in virtù dell’esenzione prevista in caso di gratuita devoluzione finale degli impianti.

– Dalle ricostruzioni in fatto delle parti costituite si evince che Comune di Sassari e Saba Italia dapprima stipularono la convenzione 15 aprile 2004 avente ad oggetto la concessione per realizzazione e gestione di parcheggi interrati, quindi stipularono l’atto aggiuntivo 15 settembre 2006 avente ad oggetto la concessione per realizzazione e gestione di parcheggi di superficie sulle aree di influenza ai parcheggi interrati; si evince inoltre che l’atto aggiuntivo testualmente prevede la finale devoluzione gratuita degli impianti al Comune e l’esenzione TOSAP D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 49, comma 1, lett. e, norma che invero esenta “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima”.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la clausola di esenzione ospitata dall’atto aggiuntivo si riferisca ai parcheggi di superficie e non ai parcheggi interrati (come viceversa sostengono gli agenti della riscossione): interpretazione coerente, poichè l’atto aggiuntivo riguarda specificamente i parcheggi di superficie, mentre i parcheggi interrati sono materia della convenzione originaria; interpretazione rispetto alla quale d’altronde le ricorrenti non indicano una qualche violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale, com’era invece onere loro (ex multis, Cass. 13 febbraio 2002, n. 2074, Rv. 552238; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465, Rv. 634161).

Le ricorrenti si limitano a denunciare lo squilibrio corrispettivo che deriverebbe dall’avversata interpretazione, giacchè, in base alle previsioni dell’atto aggiuntivo, Saba Italia lucrerebbe introiti di gestione per circa tre milioni di euro l’anno, versando un canone concessorio annuo di appena centomila euro, sicchè l’esenzione dalla TOSAP (pari a circa seicentomila euro annui) sarebbe priva di ogni giustificazione, altresì considerato che gli impianti infine devoluti al Comune sarebbero di modesto valore (parcometri e segnaletica).

Esaurendosi sul piano dell’equilibrio sinallagmatico, la critica delle ricorrenti all’interpretazione del giudice d’appello trascura la rigida sussidiarietà del criterio ermeneutico dell’equo contemperamento, applicabile ai sensi dell’art. 1371 c.c., solo quando la volontà delle parti resti dubbia malgrado l’impiego di tutti gli altri criteri ex artt. 1362 c.c. e segg. (Cass. 6 novembre 2008, n. 26626, Rv. 605504); se il giudice di merito ha osservato le norme di esegesi contrattuale, il giudice di legittimità non può sindacarne l’interpretazione argomentando dallo squilibrio che viene in danno di un contraente, poichè il criterio interpretativo dell’equo contemperamento è strettamente residuale (Cass. 28 luglio 2000, n. 9921, Rv. 538891).

Avrebbe potuto il Comune stabilire un canone più elevato, ragguagliandolo all’entità degli introiti attesi dal concessionario; avrebbe potuto rinunciare alla devoluzione finale degli impianti, se il loro scarso valore appariva insufficiente a bilanciare la rinuncia alla tassa; avrebbe potuto cioè sommare canone di concessione e tassa di occupazione, il cumulo dei quali è stato ammesso proprio riguardo i parcheggi su terreno comunale (Cass. 15 settembre 2009, n. 19841, Rv. 609841); ciò che l’ente locale e i suoi agenti di riscossione non possono è cercare un riequilibrio per via ermeneutica di condizioni negoziali che reputano squilibrate, meno che mai possono farlo per esigere una tassa oggetto di esplicita clausola ricognitiva del diritto all’esenzione.

Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese; l’istanza di interruzione del processo avanzata nella memoria delle ricorrenti in rapporto alle vicende societarie di CORIT non può trovare accoglimento, poichè l’istituto dell’interruzione del processo non si applica al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio (ex multis, Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385, Rv. 598042; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24635, Rv. 638041; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1757, Rv. 638717).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido tra loro a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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