Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25301 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25301 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 11033-2008 proposto da:
GIANNONE

GIUSEPPE

(c.f.

oiettivamente domiciliato
FIORE 22, presso

in

GNNGPP39D3OL571A),

RnmA r VIA

DI MONTE

l’avvocato CUONZO RENZO,

Data pubblicazione: 11/11/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato LANNO ANGELO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1451

NUOVA BREDA FUCINE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

(C.F./P.I.

02001180963),

1

ràppresentata dai Gnmminsario LiguidatQze LICESTRA
S.R.L.,

rappresentante pro

in persona del legale

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso l’avvocato LUCISANO CLAUDIO,
che la rappresenta e difende unitamente agli

procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

68/2008 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANGELO LANNO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi,

per la controricorrente,

gli Avvocati

CLAUDIO LUCISANO e ELIO VULPIS che hanno chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

avvocati VULPIS ELIO, DE FEO ANTONIO, giusta

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 gennaio 2008 la Corte di appello
di Bari, confermava la sentenza in data 4 marzo 2006,
con la quale il Tribunale della stessa città aveva

della liquidazione coatta amministrativa della s.p.a.
Breda Fucine Meridionali proposta da Giuseppe Giannone
per la mancata ammissione del suo credito di lire
391.991.727 sul quale il commissario liquidatore,
malgrado la domanda formulata in data 30 ottobre 1996,
aveva omesso di pronunziarsi nello stato passivo redatto
ai sensi dell’art. 209 1. fall. In particolare, la Corte
di appello, citando quale precedente la sentenza di
questa Corte n. 15102 del 28 novembre 2001, osservava
che: l) nella procedura di liquidazione coatta
amministrativa lo stato passivo è il risultato di un
accertamento amministrativo svolto dal commissario sulla
base delle scritture contabili, pur non essendo esclusa
la possibilità per il creditore di avanzare istanze
ovvero di presentare osservazioni, se destinatario della
comunicazione dell’ammontare del credito risultante
dalle scritture contabili e dai documenti dell’impresa;
2) da ciò consegue, in assenza di una specifica
disposizione che attribuisca un significato al “silenzio
del commissario”, che tale silenzio non può assumere
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ritenuto inammissibile l’opposizione allo stato passivo

valore legale di esclusione e non consente al creditore
di proporre opposizione allo stato passivo, ma solo una
insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 101 1.fall.,
richiamato dall’art. 209 1. fall.
Giuseppe Giannone propone ricorso per cassazione,

liquidazione coatta amministrativa, succeduta alla
liquidazione coatta amministrativa della s.p.a. Breda
Fucine Meridionali a seguito di trasferimento del
patrimonio, resiste con controricorso. Entrambe le parti
hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 12 d.p.c.c., 98, 99, 101, 208 e
209 1. fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c., lamentando che erroneamente, in
presenza di una richiesta di ammissione al passivo,
disattesa implicitamente dal commissario liquidatore, la
sentenza impugnata aveva ritenuto l’inammissibilità
dell’opposizione allo stato passivo ed aveva
conseguentemente rigettato l’appello.
Contrariamente

a

quanto

opinato

dalla

controricorrente liquidazione in sede di memoria ex art.
378 c.p.c., il motivo è ammissibile malgrado l’erroneo

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deducendo due motivi. La Nuova Breda Fucine s.p.a., in

riferimento nella sua rubrica all’art. 360 n. 3 c.p.c.
anziché al n. 4 dello stesso articolo.
Invero, le Sezioni unite di questa Corte, con la
sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, risolvendo un
contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, hanno

cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e
tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod.
proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi
riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad
una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla
citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di
formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di
una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il
ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte
dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande
o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia
esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie
di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc.
civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché
il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della
decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi,
invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché
sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente
o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge».

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affermato il seguente principio: «il ricorso per

Tale principio – trasferito al caso in esame, nel
quale il motivo, pur rubricato come violazione o falsa
applicazione di norme di diritto

ex

art. 360, comma

primo, n. 3, deduce la violazione delle norme
processuali relative alla individuazione del mezzo

la necessità di avere riguardo a quanto in effetti
richiesto dal ricorrente. Sotto tale profilo risulta
chiaramente dal tenore del motivo che il ricorrente
denuncia la nullità della sentenza per avere dichiarato
l’inammissibilità della sua opposizione e per non avere
pronunciato nel merito.
Tanto premesso, il motivo è fondato. Si deve
anzitutto premettere che sebbene la massima tratta dalla
sentenza di questa Corte (Cass. 28 novembre 2001, n.
15102), citata nell’impugnata sentenza, affermi
incondizionatamente che «la mancata inclusione nel
predetto elenco (lo stato passivo, ndr) non configura un
provvedimento implicito di rigetto nè comporta
l’applicabilità dei rimedi previsti per il caso di
omessa pronunzia da parte del giudice, ed il creditore
non è tenuto a proporre opposizione a stato passivo, ex
art. 98 legge fall., per ottenere l’ammissione al
passivo della propria ragione creditoria, ma è
legittimato a proporre domanda d’insinuazione tardiva ai
sensi dell’art. 101 detta legge», più articolato è il
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esperibile per la tutela dei diritti vantati – comporta

principio affermato nella predetta decisione. Nella sua
motivazione si legge, infatti, che se «il commissario ha
rifiutato l’ammissione del credito in relazione al quale
il creditore ha proposto domanda ovvero ha sollevato
osservazioni, evidentemente, il titolare di quella

che insorgere con il rimedio dell’opposizione,
operandosi

altrimenti

una

sorta

di

preclusione

nell’ambito della procedura; ma, nei casi, più
frequenti, in cui questi non abbia svolto funzione
alcuna, neppure meramente partecipativa, nella
formazione del passivo, rimanendo ad essa del tutto
estraneo ed indifferente, non per ciò solo, la mancata
ammissione del suo credito deve essere interpretata come
provvedimento di rigetto che lo legittima
all’impugnazione anzidetta».
Ciò che, pertanto, condiziona la necessità o meno di
una opposizione allo stato passivo è, secondo la citata
sentenza, la partecipazione o meno del creditore alla
formazione dello stato passivo. Ne consegue che il
“silenzio” del commissario sul credito non assume
significato di rigetto soltanto nel caso in cui la
relativa pretesa non sia stata avanzata dal creditore
con una richiesta di riconoscimento del credito, ai
sensi dell’art. 208 1. fall., o con osservazioni o
istanze, ai sensi dell’art. 207 1. fall. In questo

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ragione creditoria esclusa in tutto o in parte non potrà

senso,

del

resto

si

è

espressa

la

successiva

– giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «al fine di
stabilire in concreto quale sia il rimedio di cui
dispone il creditore, il cui credito non venga ammesso
per intero (come nel caso di mancata ammissione degli

abbia proposto domanda di ammissione o anche soltanto
formulato le sue osservazioni ai sensi dell’art. 207
legge fall.: in tal caso, egli non ha altro rimedio che
l’opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., perché
il provvedimento di esclusione, assunto anche
implicitamente dal commissario, ha valore di rigetto,
contro cui, per evitare la preclusione endofallimentare,
occorre reagire ai sensi della norma da ultima
richiamata» (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2476; conff.
Cass. 20 febbraio 2004, n. 3397; Cass. 14 ottobre 2010,
n. 21241). A tale orientamento deve darsi seguito poiché
il “silenzio” del commissario liquidatore su una
richiesta di ammissione al passivo assume il valore di
un implicito rigetto, atteso che tale “silenzio” si
colloca in un contesto normativo dal quale discende
l’obbligo del commissario di pronunziarsi; in questo
senso depone, infatti, la funzione di domande,
osservazioni e istanze, tese evidentemente ad integrare
gli elementi documentali a disposizione della procedura
e delle quali, pertanto, il commissario non può non
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interessi), occorre verificare se il creditore stesso

tenere conto, tanto che l’elenco depositato deve
comprendere, ai sensi dell’art. 209 1. fall., tet.r.e i
crediti ammessi che quelli respinti. Nella stessa
prospettiva, del resto, si pongono, benché non
applicabili

ratione temporis,

le disposizioni

d.l. n. 179/2012, che prevedono a carico del creditore
l’onere di indicare un indirizzo di posta elettronica
certificata al quale il commissario deve effettuare le
successive comunicazioni. Tali disposizioni, infatti,
non innovano quanto all’obbligo di provvedere, ma
incidono, presupponendo l’esistenza di tale obbligo,
sulle modalità di comunicazione.
Ad identiche conclusioni si perviene, infine, alla
stregua dei principi generali affermati dalla legge n.
241/1990 sul procedimento amministrativo, la quale
all’art. 2, comma primo, prevede che le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il
procedimento mediante l’adozione di un provvedimento
espresso. In senso contrario non si può invocare il
precedente di questa Corte (Cass. 3 maggio 2005, n.
9163) secondo cui non si applicano alla liquidazione
coatta amministrativa i principi stabiliti dalla legge
n. 241/1990 in tema di motivazione, poiché prevale la
norma speciale, rappresentata dall’art. 209 l. fall.,
che non prevede una motivazione a corredo dell’elenco
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modificative degli artt. 207 e 208 1. fall., dettate dal

dei crediti ammessi o respinti. L’art. 209 cit.,
infatti, non prevede in alcun modo il “silenzio” sulle
domande presentate dai creditori né contiene norme
incompatibili con la necessità di una decisione espressa
ed anzi, come si è detto, si inserisce in un contesto

Resta assorbito il secondo subordinato motivo col
quale il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt.
1362 e 1363 c.c.; 98, 99, 101, 209 1. fall., nonché il
vizi o

di motivazione, lamentando che la Corte

territoriale erroneamente aveva affermato di non potere
qualificare la domanda proposta come insinuazione
tardiva.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata
con rinvio alla Corte di appello di Bari che si atterrà
al seguente principio di diritto: «nella procedura di
liquidazione coatta amministrativa la presentazione, da
parte del preteso creditore, di domande ai sensi
dell’art. 208 1. fall. o di osservazioni o istanze, ai
sensi dell’art. 207 1. fall., comporta l’obbligo del
commissario liquidatore di provvedere su di esse; ne
consegue che, nel caso in cui il credito non sia
contemplato, in tutto o in parte, nell’elenco dei
crediti ammessi o respinti, il “silenzio” assume il
valore di implicito rigetto, contro il quale, per

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normativo che la richiede.

evitare il formarsi di una preclusione, il creditore
deve proporre opposizione allo stato passivo».
P . Q . M .
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il
secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di
appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3
ottobre 2013.

.

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