Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25301 del 09/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13798-2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
Z.A., UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 246/2017 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO M ARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Nicosia, Z.A. nel 2004 conveniva in giudizio I.A., M.M., T.S.G. e I.P.L., al fine di fare accertare che i convenuti erano debitori nei suoi confronti della somma di Euro 52.073,70 (in relazione a un contratto di vendita di un terreno di proprietà dei convenuti che egli aveva promesso acquistare), con conseguente condanna degli stessi al pagamento del dovuto. Si costituivano I.A. e M.M., contestando l’infondatezza della domanda attorea, facendo valere domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in garanzia il Banco di Sicilia s.p.a., che si costituiva anzitutto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; si costituiva poi, in corso di giudizio, T.S.G., mentre rimaneva contumace I.P.L..
Il Tribunale, con sentenza n. 70/2009, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando i convenuti a pagare 46.132,41 Euro, e rigettava la domanda riconvenzionale.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello I.A., M.M., T.G.S. e I.P.L., con atto di citazione contenente nella procura ad litem, a margine dell’atto, il nome dell’avvocato Giuffrida e non quello dell’avvocato Mancuso, difensore, nel primo grado di giudizio, dei coniugi I.A. e M.M. e sottoscrittore dell’atto di appello.
Costituitosi in giudizio, Z.A. eccepiva preliminarmente la nullità dell’atto di appello a causa della nullità della procura al difensore.
Con ordinanza del 13/5/2016, la Corte d’appello di Caltanissetta assegnava agli appellanti termine ex art. 182 c.p.c., comma 2, per il rinnovo/rilascio della procura all’avvocato Mancuso, adempimento che non veniva posto in essere. Con sentenza 25 ottobre 2017, n. 246, la Corte d’appello, dichiarata la nullità dell’atto di appello per difetto dello ius postulandi in capo dall’avvocato Mancuso, confermava la sentenza impugnata, ponendo le spese del giudizio a carico di quest’ultimo.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Antonino Mancuso nei confronti di Z.A. e di Unicredit Management Bank s.p.a (già Banco di Sicilia s.p.a.), che non hanno proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Preliminare all’esame del ricorso, è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Al riguardo il Collegio rileva che il ricorso è stato proposto nei confronti di Z.A. e di Unicredit Management Bank s.p.a (già Banco di Sicilia s.p.a.), attore originario e terzo chiamato in primo grado ed appellati in secondo grado.
Il ricorso non è stato però proposto nei confronti di I.A., M.M., T.S.G. e I.P.L., convenuti in primo grado ed appellanti in secondo grado, come tali parti necessarie del giudizio, con i quali è pertanto necessario integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte ordina di integrare il contraddittorio con gli originari appellanti ( I.A., M.M., T.S.G. e I.P.L.), entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019