Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25300 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 09/10/2019), n.25300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1095-2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI

12, presso lo studio dell’avvocato ANGELO AVERNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AUGUSTO SEBASTIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Lecce, con decreto depositato l’8/11/2018, ha respinto la richiesta di protezione internazionale di K.S., cittadino del Senegal, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale;

– in particolare, il Tribunale ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento, per quanto ancora interessa, della protezione sussidiaria o umanitaria, risultando il racconto del richiedente (essere stato costretto a fuggire dal Paese d’origine essendo stato, dopo la morte dei genitori, cacciato di casa da uno zio, stante il rifiuto dello stesso di contrarre matrimonio con una delle figlie di quest’ultimo), anche qualora veritiero, non integrante i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; inoltre, nel Paese di provenienza, i conflitti in atto, secondo l’ultimo rapporto dell’Unità COI della Commissione nazionale per il diritto d’asilo ed il sito del Ministero degli Esteri, non raggiungevano un livello così elevato di intensità così da escludere che la sola presenza del soggetto nel suo territorio comportasse una minaccia individuale nei suoi confronti; neppure sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, stante l’insussistenza di situazioni di effettiva vulnerabilità nel Paese d’origine e l’assenza di un serio percorso integrativo;

– avverso il suddetto decreto, K.S. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva);

– il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2, 3, e art. 27, comma 1 bis, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e della Direttiva 2013/32/UE, art. 16, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 lett. g, art. 5, della Direttiva 2011/95/UE artt. 14 e 15, avendo il Tribunale valutato la situazione del Paese di provenienza del richiedente, ai fini della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ed umanitaria, senza adempiere al necessario obbligo di cooperazione istruttoria del giudice, acquisendo diverse fonti autorevoli, nonchè senza tener conto della minore età del richiedente al momento della fuga e della subita detenzione nelle carceri libiche per ben sette mesi.

Diritto

RITENUTO

che:

– esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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