Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2530 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16321-2012 proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PORRATI;

– ricorrenti –

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO CODACCI

PISANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO ZANI;

– controricorrente e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 1238/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato LUPONIO Ennio, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi depositati;

udito l’Avvocato CODACCI PISANELLI Alfredo, difensore del resistente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del

ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’accoglimento del icorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Torino, depositata il 15 novembre 2011, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 21929 del 2008, ha condannato S.S. alla rimozione del muro di tamponamento e della cappa di rame realizzati in appoggio al muro dell’abitazione di P.M., che era muro di confine del (OMISSIS).

1.1. – Il Tribunale aveva accertato la legittimità del manufatto in rame costruito dalla convenuta sig.ra S. sul terrazzo di sua proprietà, sotto la griglia da barbecue e in aderenza alla nicchia nel muro di confine, e quindi aveva rigettato la domanda proposta dal sig. P..

Lo stesso Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da atto emulativo, per la caduta di calcinacci sul terrazzo di proprietà S. provocata dall’apertura di un foro sulla parete a confine, privo di concreta utilità per la proprietà P..

2. – La Corte d’appello ha riformato la decisione.

2.1. – Secondo il giudice del gravame, i manufatti di cui l’appellante P. lamentava indistintamente l’illegittimità, costituiti dalla copertura di rame e dal retrostante muretto in mattoni di tamponamento della nicchia, non erano costruzioni in aderenza, come ritenuto dal Tribunale, bensì in appoggio al muro condominiale, di cui l’appellante era comproprietario, e poichè non era stata chiesta preventivamente la comunione del muro, ai sensi dell’art. 875 cod. civ. se ne doveva ordinare la rimozione, essendo peraltro esclusa la natura emulativa del comportamento della sig.ra S..

2.2. – La Corte d’appello ha riformato la sentenza del Tribunale anche con riferimento alla domanda riconvenzionale, ritenendo, per un verso, che non costituisse atto emulativo l’apertura praticata sulla stessa parete dal sig. P., essendo provato che il predetto aveva ottenuto l’autorizzazione all’apertura di una luce, e, per altro verso, che non era provato che la caduta di calcinacci sul terrazzo di proprietà S. avesse provocato danni. Sotto diverso profilo, doveva escludersi che il foro praticato nella parete configurasse una luce, neppure irregolare, e quindi mancavano i presupposti per ordinarne il ripristino a cura della sig.ra S..

3. – Per la cassazione della sentenza S.S. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso P.M., il quale propone ricorso incidentale affidato a un motivo. Il controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso principale è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza. Si contesta che la Corte d’appello sarebbe incorsa in ultrapetizione per avere condannato l’attrice a rimuovere anche il muro di tamponamento della nicchia, a fronte della domanda di rimozione del solo manufatto di rame.

1.2. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha precisato che l’attore P. aveva lamentato l’illegittimità di entrambi i manufatti, che costituivano un unicum dal punto di vista funzionale. Non sussiste, all’evidenza, la denunciata ultrapetizione, mentre l’eventuale erroneità dell’interpretazione della domanda, che è attività riservata al giudice del merito, avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo del vizio motivazionale (ex plurimis, Cass., sez. L, sent. n. 21874 del 2015).

2. – Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 877 cod. civ., artt. 115, 116 e 183 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione, e si contesta la ritenuta mancanza di autonomia statica, strutturale e funzionale dei manufatti, che non costituivano costruzione in appoggio. In particolare, le dichiarazioni testimoniale e l’accertata esistenza di una guaina isolante tra le due costruzioni dimostravano che il muro di tamponamento era dotato di propria autonomia.

La ricorrente lamenta, inoltre, l’erronea applicazione della disciplina dell’onere probatorio, in quanto la prova che si trattasse di costruzione in appoggio avrebbe dovuto essere fornita dall’attore-appellante, mentre la Corte d’appello l’aveva ricavata facendo ricorso a presunzioni, in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non aveva tenuto conto del comportamento del sig. P., che non era comparso all’udienza fissata per il tentativo di conciliazione.

2.1. – La doglianza è inammissibile.

Anche denunciando numerose violazioni di legge, la ricorrente sollecita in realtà un riesame delle risultanze probatorie e, con esse, un nuovo apprezzamento in fatto, che è precluso in questa sede.

Il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. n. 9368 del 2006).

2.2. – L’apprezzamento in fatto svolto dalla Corte d’appello, che richiama l’accertamento effettuato dal CTU, è congruamente motivato. Era infatti emerso, in sede di verifica tecnica, che la cappa in rame era ancorata al muretto di tamponamento della nicchia, di spessore modesto e altezza notevole, e quest’ultimo era a sua volta agganciato al muro condominiale che assicurava sostegno e stabilità. Il CTU aveva concluso nel senso che l’opera realizzata dalla sig.ra S. non era dotata di autonomia statica, strutturale e funzionale. Su questa base, correttamente, la Corte d’appello ha ritenuto trattarsi di costruzione in appoggio.

A fronte di tali emergenze, la ricorrente contesta il richiamo all’accertamento effettuato dal CTU senza riportarne il contenuto, quantomeno nei passaggi salienti, con la conseguenza che il motivo di ricorso risulta sul punto anche carente di autosufficienza (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 16368 del 2014).

3. – Il ricorso incidentale è fondato.

3.1. – Con l’unico motivo è denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria formulata dall’appellante P., avente ad oggetto le somme corrisposte alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, nonchè sulle spese di CTU e di CTP.

3.2. – La doglianza è fondata.

La Corte d’appello non si è pronunciata sulla domanda restitutoria, e non ha provveduto sulle spese di CTU, che costituiscono parte integrante delle spese processuali, nè sulle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, il cui costo rientra tra quelli che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (Cass., sez. 2, sent. n. 84 del 2013).

4. – All’accoglimento del ricorso incidentale segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà a colmare il rilevato difetto di pronuncia e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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