Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2530 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 25/06/2018, dep. 30/01/2019), n.2530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26188/2016 proposto da:

LEBBIANO RESIDENCE DI G.M. E MA. SNC, in persona del legale

rappresentante GR.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SCARSELLI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., quale titolare della DITTA individuale ENERGIA +,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 27, presso lo

studio dell’avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO TOIA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha

concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Lebbiano Residence di G.M. snc, (di seguito Lebbiano) in persona del legale rappresentante p.t., ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 260 del 30/1/2015, a seguito di ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze in data 20/9/2016, che l’ha condannata al pagamento delle spese processuali di un giudizio in cui era soccombente nei confronti della società Energia + di C.F. (di seguito Energia +).

All’origine del giudizio la Energia +, con atto di citazione del 29/12/2008, aveva convenuto la Lebbiano davanti al Tribunale di Firenze per sentirla condannare al pagamento di prestazioni eseguite in esecuzione di un contratto d’opera, per la somma complessiva di Euro 15.399,93, o in subordine, per la minor somma di Euro 12.010,93 oltre accessori. La Lebbiano si era costituita in giudizio, ivi svolgendo anche domanda riconvenzionale, e la società Energia +, per quel che ancora rileva in questa sede, all’atto della precisazione delle conclusioni, aveva chiesto, in riduzione di quanto formulato con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, il pagamento della minor somma di Euro 7.085,99.

Il giudice aveva condannato la società convenuta al pagamento della somma ridotta, oltre che alle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.835,00 e la Corte d’Appello di Firenze, adita dalla Lebbiano, ha dichiarato l’appello inammissibile con ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c., condannando l’appellante alle spese del grado, liquidate in Euro 2.000 ed accessori.

La Lebbiano ricorre, come riferito, per cassazione, con atto affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Energia + resiste con controricorso. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui l’ha condannata a pagare interamente le spese del giudizio perchè ritenuta integralmente soccombente, nonostante la domanda originaria di Energia + fosse stata sensibilmente ridotta nel corso del giudizio. Ad avviso della ricorrente ciò avrebbe dovuto comportare, alternativamente, o la condanna al pagamento delle sole spese successive alla presentazione, da parte di Energia +, di una proposta transattiva, o un provvedimento di compensazione delle spese anzichè, come illegittimamente statuito dal giudice, la condanna alle spese dell’intero giudizio. Se il giudice avesse considerato il petitum originariamente formulato e non quello ridotto in corso di causa, avrebbe dovuto escludere che la Lebbiano fosse totalmente soccombente ed avrebbe dovuto valutare la soccombenza solo con riguardo alla fase processuale successiva al rifiuto della proposta transattiva, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, 2^ cpv.

1.1 Il motivo è infondato. L’art. 91 c.p.c., comma 1, che limita la condanna della parte che abbia rifiutato senza giustificato motivo la proposta transattiva alle spese maturate dopo la formulazione della proposta, giusta quanto disposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, non è applicabile ratione temporis al presente processo, iniziato il 29/12/2008. E’ noto che, ai sensi della richiamata disposizione, il nuovo testo dell’art. 91 c.p.c., si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, e non, come erroneamente asserito dalla ricorrente, al tempo del giudizio di impugnazione anzichè a quello di primo grado. La tesi dell’applicabilità al giudizio dell’art. 91, comma 1, secondo inciso, è privo di fondamento. Lo è ancora più quanto agli argomenti esposti nella memoria. L’assunto che della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ai fini di stabilire l’entrata in vigore della norma dell’art. 91, con riferimento ai giudizi di impugnazione, opererebbe nel senso di riferire il concetto all’inizio del giudizio di impugnazione e non anche alla data di inizio del giudizio di primo grado è smentita proprio dalla presenza di una norma ad hoc solo per l’art. 47, in tema di giudizio di cassazione, il che somministra un argomento a contrario nel senso che la relativa previsione è l’unica che il legislatore ha dettato in via speciale per il solo giudizio di cassazione. Inoltre, la formula “giudizi instaurati”, quando viene usata senza alcun riferimento al grado del giudizio, è sempre stata intesa come relativa all’instaurazione del giudizio in primo grado. Sul punto si è espressa chiaramente la giurisprudenza di questa Corte, con sentenza a S.U. n. 23109 del 16/11/2010, laddove ha previsto che l’interprete non può estendere la norma relativa alla decorrenza oltre il suo significato letterale e deve ritenere che la stessa non sia applicabile ai processi in corso ma solo a quelli introdotti dopo l’entrata in vigore della legge.

Per il resto, il motivo fa leva sull’uso dell’avverbio “totalmente” da parte della sentenza di primo grado, cui, però, quest’ultima ha, poi, mostrato di non dare effettivo peso nel motivare che le spese dovessero far carico alla ricorrente.

Mette conto di rilevare che la situazione di riduzione del quantum della domanda all’esito della c.t.u. evidenziava certamente una situazione di soccombenza reciproca (vedi Cass. n. 22381 del 2009: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”; adde: Cass. n. 21069 del 2014 e numerose conformi), atteso che, quando la domanda originaria viene accolta solo in parte si verifica soccombenza reciproca, che può legittimare o che il carico delle spese sia posto sul convenuto in toto o una compensazione totale o parziale delle stesse. La sentenza di primo grado ha scelto la prima soluzione e la scelta è corretta per le ragioni che essa ha indicato.

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato, e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, oltre che al cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.400 (più Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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