Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2530 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2530 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Cavalier D’rpino 8, presso lo studio dell’avv. Enrico Fronticelli Baldelli, dal quale è
rapp.to e difeso, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge
Nonchè

Sorrentino Rosa, elett.te dom.to in Roma, alla via E. D’Onofrio 43, presso lo studio
dell’avv. Umberto Cassano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
514/4/2011 depositata 1’8/11/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Cassano per la controricorrente
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 28774/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 05/02/2014

La controversia promossa da Sonentino Rosa

contro l’Agenzia del Territorio e Gerit

s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Salerno n. 396/13/2009 che aveva accolto il ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento n. 09720099047021588/000 relativa ad
imposta ipotecaria di cui alla cartella n. 0972005279912270/000.

l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo ( con cui deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. ) Equitalia lamenta che
la CTR abbia rigettato l’appello sul rilievo che il concessionario non avrebbe dato prova
della notifica della cartella nonostante tale prova fosse stata fornita dall’Agenzia.
Con secondo motivo ( con cui deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art.
324 c.p.c.) Equitalia eccepisce il giudicato sopravvenuto circa la rituale notifica della cartella a base dell’intimazione, giusta la sentenza della CTR del Lazio n. 402/14/11 del
24/5/2011.
Fondato è il secondo motivo di ricorso alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Sez.
1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010 ) secondo cui nel giudizio di cassazione, il giudicato
esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti
comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul primo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, 23/1/2014
t

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso la contribuente e

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