Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 253 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. I, 12/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 12/01/2010), n.253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18388/2006 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. DA

PALESTRINA 19, presso l’avvocato DETTORI MASALA Giovanna, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MINA ANDREA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IFX MARKETS LTD, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso l’avvocato

COGGIATTI Claudio, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati SARDO GAETANO, GIORGETTI ALESSANDRO, giusta procura speciale

per Notaio EDWARD GARDINER di LONDRA – N. H066534 del 03.07.06;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/10/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MANCA BITTI DANIELE, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato COGGIATTI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La IFX Markets Ltd con ricorso alla corte d’appello di Brescia depositato il 12.12.2004 ha chiesto di rendere esecutiva in Italia la decisione pronunciata il 13.11.2003 dalla High Court of Justice of England and Wales nei confronti di G.G..

Applicando l’art. 41 del Regolamento CE n. 44/2001, la corte d’appello ha dichiarato esecutiva la decisione con decreto 3 dicembre 2004.

Il 14.2.2005 il decreto è stato notificato a G.G..

2. – Egli ha proposto ricorso contro la decisione di esecutività.

Lo ha fatto con ricorso depositato il 10.3.2005, sul quale il presidente della corte, con decreto del 19.3.2005, ha fissato la udienza del 18.5.2005 per la comparizione delle parti in Camera di consiglio ed ha assegnato per la sua notifica il termine del 15.4.2005, che la parte ha rispettato, notificando ricorso e decreto il 31.3.2005.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La corte d’appello ha affermato che il rimedio previsto dall’art. 43, n. 1 del Regolamento, che va proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della dichiarazione di esecutività, lo deve essere nella forma di un atto che nel termine sia notificato all’altra parte e perciò con citazione.

Della citazione avrebbe potuto tenere il posto la forma seguita dal ricorrente, ma a condizione che ricorso e decreto di fissazione dell’udienza di comparizione fossero stati notificati nel termine, perentorio, previsto dall’art. 43, n. 5 del Regolamento, che invece non era stato osservato.

3. – La sentenza 17.6.2005 della corte d’appello non è stata notificata.

G.G. ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 12.6.2006.

La IFX Markets ha resistito con controricorso, che è stato illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è ammissibile.

La decisione della cui esecutività si discute è stata emessa dopo l’entrata in vigore del Regolamento CE 44/2001 ed al procedimento per l’esecutività di una tale decisione, ricorrendo come nel caso le condizioni previste dall’art. 66, si applicano le disposizioni del Capo 3^ dello stesso Regolamento.

Queste prevedono che quando il giudice nazionale competente, nel caso dell’Italia la Corte d’appello, pronuncia una decisione sull’istanza rivoltagli a norma dell’art. 39 del Regolamento, intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività e contro tale decisione è proposto ricorso a norma dell’art. 43, la decisione emessa sul ricorso, secondo l’art. 44, può costituire oggetto unicamente del rimedio previsto nell’allegato 4^, che per l’Italia è il ricorso per cassazione.

2. – La corte d’appello ha motivato la propria decisione con la considerazione che segue.

Nell’art. 43 del Regolamento CE 44/2001 il termine ricorso è usato fuori dal significato tecnico che può avere nei singoli ordinamenti perchè il Regolamento non intende (nè potrebbe) disporre circa le modalità di proposizione dell’impugnazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutività nei singoli paesi, che restano quindi regolate dalle leggi nazionali.

Principio generale del nostro ordinamento è che la domanda giudiziale “si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa”; tale principio è derogabile solo nei casi specificamente indicati… Nessuna deroga è prevista per i procedimenti, come quella in questione, che hanno natura contenziosa a contraddittorio eventuale, per i quali anzi si prevede espressamente l’introduzione della domanda con atto di citazione; cosi stabiliscono l’art. 645 c.p.c., per l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’art. 840 c.p.c., per l’ipotesi (del tutto analoga alla presente) di opposizione alla dichiarazione di efficacia del lodo straniero.

3. – Il ricorso contiene due motivi.

La cassazione vi è chiesta per vizi, dedotti come vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. Reg. Ce 44/2001, 645 e 840 dello stesso codice).

E’ svolta questa tesi.

Le disposizioni contenute nel Regolamento impiegano il termine ricorso.

Quelle richiamate dalla corte d’appello sono disposizioni che non riguardano il caso in esame, del resto non previsto da altre disposizioni del codice di procedura.

La decisione è stata presa trascurando la circostanza che sul ricorso, presentato nel termine, la corte d’appello ha emesso un provvedimento che ha fatto proseguire il procedimento fissando un termine per la notifica, che è stato rispettato.

4. – La questione principale sottoposta all’esame della Corte verte sull’interpretazione dei commi 1 e 5 dell’art. 43 del Regolamento.

Consiste nel dire se il Regolamento abbia esso dettato una norma sul procedimento, stabilendo a quali condizioni il giudice del ricorso sia da considerare adito nel termine, ed abbia disposto che lo sia quando l’atto è depositato presso il giudice o invece se non abbia dettato una norma siffatta e quale sia allora la norma che regola il punto nell’ordinamento processuale italiano e se questa norma non imponga invece che l’atto sia prima notificato all’altra parte.

5. – La Corte ritiene che la questione debba essere risolta nel secondo senso, perciò in conformità di quanto è stato ritenuto dal giudice di merito.

Le ragioni sono le seguenti.

6.1. – Nel vigore della Convenzione di Bruxelles e prima che la L. 31 maggio 1995, n. 218 abrogasse gli artt. 796 a 805 cod. proc. in tema di efficacia delle sentenze straniere, alla Corte sono state sottoposte questioni, che richiedevano di prendere posizione sulla natura del procedimento previsto dagli artt. 36 a 40 della Convenzione.

Si trattò, in particolare, di stabilire che natura avesse l’opposizione attribuita alla parte, contro cui veniva accordata l’esecuzione di una pronuncia resa in altro Stato membro: questo allo scopo di individuare le regole procedimentali da applicare a tale opposizione nel diritto interno.

La Corte ha così avuto modo di mettere in evidenza sin dall’inizio due tratti di quel procedimento: il suo appartenere, non diversamente dal giudizio di delibazione, all’area della giurisdizione di cognizione, per il suo essere ordinato alla soluzione di un conflitto su diritti, e non a quello della volontaria giurisdizione, che veniva postulata per sottrarre il giudizio di opposizione all’osservanza di un qualsiasi termine (Cass. 9 giugno 1983 n. 3949); profilarsi il modulo istanza – decisione – opposizione come procedura di tipo monitoro, con provvedimento su ricorso di una parte senza audizione dell’altra, salvo successiva pronuncia in contraddittorio a seguito di opposizione da proporsi in forma di citazione, modulo, questo, semplificato, cui peraltro la parte istante non era costretta potendo percorrere quella ordinaria della domanda di delibazione proposta con citazione, sì da offrire immediatamente all’altra parte la garanzia del contraddittorio (Cass. 1 dicembre 1982 n. 6519).

L’assimilazione, dell’opposizione di cui si tratta qui, alla opposizione a decreto d’ingiunzione è stata in seguito ripresa da Cass. 16 luglio 1994 n. 6704, in un’occasione in cui si discusse quale posizione processuale fosse da riconoscere all’opponente e, affermatosi che aveva quella sostanziale di convenuto, si negò che dovesse formulare tutte le ragioni di opposizione nell’atto introduttivo del relativo giudizio.

6.2. – Questa ricostruzione del procedimento interno è stata poi seguita dalla Corte, in casi soggetti all’applicazione della Convenzione di Bruxelles, anche dopo l’entrata in vigore della legge 218 del 1995 (Cass. 20 luglio 2007 n. 16163).

7.1. – La disciplina dettata dagli artt. 38 e segg. del Regolamento CE n. 44/2001 presenta sostanziali differenze, rispetto a quella dei corrispondenti articoli della Convenzione di Bruxelles, sia in sè dal punto di vista della restrizione delle condizioni ostative alla dichiarazione di esecutività, sia quanto alla possibilità, esclusa, che il ricorrere di tali condizioni sia oggetto di accertamento nella fase non contraddittoria del procedimento (art. 41 Reg. in relazione agli artt. 34 e 35).

Condizioni ostative, nella misura che gli artt. 34 e 35 Reg. le prevedono, che costituiscono, insieme alla verifica delle sue condizioni d’ammissibilità, lo specifico oggetto del procedimento in contraddittorio (art. 43, n. 2 Reg.), aperto dal ricorso contro la decisione relativa all’istanza per la dichiarazione di esecutività (art. 43, n. 1 Reg.), che, come già nel regime della Convenzione di Bruxelles (art. 36, n. 1 e 40, n. 1 Conv.), ciascuna delle parti è ammessa a proporre (art. 43, n. 1 Reg.).

7.2. – Il procedimento eventuale che fa seguito alla decisione presa sull’istanza, presenta, nel Regolamento 44/2001, rispetto alla Convenzione di Bruxelles, pur nel comune quadro di un giudizio in cui l’esame del ricorso deve avvenire secondo le norme sul procedimento in contraddittorio, l’accentuazione del suo carattere di speditezza, essendo previsto nell’art. 45, n. 1 Reg. che il giudice debba pronunciarsi senza indugio.

7.3. – Nella versione linguistica italiana – ma non in altre – il termine opposizione impiegato dalle disposizioni della Convenzione è stato costantemente sostituito da quello di ricorso.

8.1. – In particolare, l’art. 43, n. 1 del Regolamento – con una disposizione la cui portata normativa non è diversa da quella degli artt. 36, n. 1, e 40, n. 1 della Convenzione (Corte giust. 23 aprile 2009, C-167/08 Draka NK Cables Ltd) – dispone che “Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività”.

Le disposizioni dettate ai nn. 2 e 5 dell’art. 43 tornano poi a presentare locuzioni analoghe: “Il ricorso è proposto dinanzi al giudice ..”, “Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine ..”.

Ed il significato di queste locuzioni consiste nel dire che il “ricorso” è indirizzato ad un certo giudice e, almeno dal punto di vista letterale, che, quello proposto dal convenuto, lo deve essere in un certo termine.

Non consiste nell’indicare in quali modi il rimedio denominato “ricorso” si propone.

8.2. – Che ciò sia è avvalorato da alcune considerazioni.

Risulta bensì dai “considerando” al Regolamento, che, in questa parte, sì è inteso semplificare le formalità necessarie a che le decisioni emesse dagli Stati membri da esso vincolati fossero riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice; ma ne risulta, anche, che il Regolamento si è limitato al minimo indispensabile per raggiungere tali obiettivi e non va perciò al di là di quanto è necessario a questo fine.

Ora, quando lo si è ritenuto necessario, in particolare per risolvere i casi di litispendenza e connessione, scontando le differenze nazionali esistenti nella materia, il legislatore comunitario è mosso dalla constatazione della presenza dei due diversi schemi procedimentali di accesso al giudice – nel primo dei quali il deposito presso il giudice adito precede la notifica dell’atto introduttivo al convenuto e viceversa nel secondo – ed ha individuato nel primo atto di ciascuna serie procedimentale il momento in cui il giudice si considera adito, ponendo però la condizione che la serie sia completata.

Tecnica, questa, che, mentre rispetta la disciplina degli Stati membri quanto a modalità di proposizione in giudizio della domanda, attribuisce pari rilievo al primo atto della serie che deve essere posto in essere dalla parte, però condizionandone la rilevanza al suo completamento.

Non altrettanto è stato fatto a proposito del ricorso previsto dall’art. 43, n. 5 Reg..

Nè è possibile predicare che, nella consapevolezza della esistenza di schemi procedimentali diversi nei vari Stati, è con l’impiego del termine ricorso e con la frase il ricorso è proposto o deve essere proposto, si sia potuto voler tradurre in norma l’intento che il rimedio previsto dallo stesso articolo debba in tutti gli Stati membri essere proposto secondo lo schema, in cui il deposito precede la notifica.

Basta solo considerare che, trattandosi di imporre un tipo di schema, perchè ritenuto quello più idoneo allo scopo che le decisioni conseguissero esecutività in un modo rapido e semplice, sarebbe stato necessario indicare lo specifico momento del procedimento idoneo a segnare la proposizione del rimedio.

Obiettivo che la qualificazione del rimedio come ricorso non è idoneo ad attingere, a prescindere dalla assenza di un termine omologo in altre versioni linguistiche, per l’intrinseca mancanza dell’attitudine a designare in modo univoco la modalità del deposito che precede la notifica, giacchè, esemplificando, nello stesso ordinamento processuale italiano è presente la figura del ricorso depositato, ma preceduto da notifica.

8.3. – Si può allora concludere nel senso che non rileva dalla competenza della Corte di giustizia, in sede di interpretazione della disposizione dettata dall’art. 43 Reg., stabilire in quale forma negli ordinamenti nazionali vada proposto il ricorso contro la decisione relativa alla istanza intesa ad ottenere la dichiarazione di esecutività ed in particolare il ricorso per il quale l’art. 43, n. 5 Reg. richiede da parte del convenuto che osservi il termine lì stabilito.

9.1. – Acquisito che il Regolamento non dispone direttamente nel senso che il ricorso previsto dal suo art. 43, n. 5 è proposto già nel momento in cui l’atto, prima di essere notificato, è depositato nella cancelleria del giudice al quale è indirizzato, si tratta di vedere se le modifiche apportate dal Regolamento alla disciplina del procedimento di cui si discute impongano esse di abbandonare la soluzione sin qui seguita dalla giurisprudenza di questa Corte nel vigore della Convenzione di Bruxelles a proposito dell’analogo rimedio.

9.2. – Una considerazione è stata già svolta, quella per cui non ^ è significativa la sostituzione, nella versione linguistica italiana, del termine ricorso al termine opposizione.

9.3. – Parimenti non significativa, al fine di considerare mutata la natura del rimedio appare la circostanza, che l’esame della istanza intesa ad ottenere la dichiarazione di esecutività sia ristretto al riscontro delle condizioni di ammissibilità descritte dall’art. 53 Reg., giacchè la dichiarazione, se accordata, presenta da un lato un’efficacia non minore che nella disciplina della Convenzione, dall’altro la stessa attitudine a precludere, fuori del giudizio provocato dal convenuto nel rispetto del termine stabilito, un rinnovato esame dei motivi che avrebbero potuto essere di ostacolo al riconoscimento e, per altro verso, apre l’adito al giudizio sull’esistenza di tali motivi, a contrasto dell’assenza implicitamente postulata nell’istanza (art. 45, nn. 1 e 2 Reg., in relazione agli artt. 34 e 35).

9.4. – Quanto allo schema di atto introduttivo a citazione, esso non rende deteriore, rispetto allo schema dell’atto introduttivo a ricorso, nè la posizione di chi ricorre contro la dichiarazione di esecutività per quanto attiene al rispetto del termine nè quella della parte istante rispetto al tempo in cui acquisisce, attraverso la notificazione, conoscenza dell’avvenuta proposizione del rimedio.

Invero, nel nostro ordinamento, secondo un principio immanente nella disciplina delle notificazioni ed ora canonizzato nell’art. 149 cod. proc. civ., comma 3, una volta che l’atto sia pervenuto al destinatario, la notifica si intende eseguita già nel momento in cui ne è rivolta la richiesta all’autorità che vi deve provvedere e dunque non comporta operazioni più complesse del deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario adito.

Per converso, consente che il destinatario possa essere raggiunto dal ricorso anche più rapidamente, perchè non è richiesto che l’autorità giudiziaria adita adotti il decreto che fissa l’udienza, che a sua volta gli andrebbe notificato.

9.5. – Resta da considerare se alla introduzione del rimedio nelle forme della citazione, anzichè in quelle del ricorso non sia di ostacolo la previsione dell’art. 45.1. Reg. per cui il giudice si pronuncia senza indugio.

Se non che, comparse le parti davanti alla corte d’appello e la parte istante, che vi è convenuta, ha il potere di chiedere l’anticipazione di tale udienza (art. 163 bis cod. proc. civ.), il ricorso è nelle condizioni di essere deciso.

10. – Non appartiene a questa controversia e richiederebbe d’essere rimessa alla Corte di giustizia la questione che consiste nello stabilire se l’art. 43, n. 5 Reg. assoggetti al termine di decadenza anche il ricorso della parte istante contro il rigetto della dichiarazione di esecutività, una volta che la disposizione appare riferirsi solo al ricorso della parte contro la dichiarazione e – come la Corte di giustizia ha rilevato nella sentenza 16 febbraio 2006, C-3/05 Verdeoliva – un’analoga previsione non era contenuta nell’art. 40, n. 1 della Convenzione.

Merita solo rilevare che, anche se ciò non fosse, la soluzione che questo giudizio si introduca, nel nostro ordinamento, con i citazione ne uscirebbe non indebolita, ma ulteriormente rafforzata, perchè – fuori dei casi in cui sia diversamente previsto – la citazione è la forma con cui si introduce appunto il giudizio di cognizione, anche nel caso in cui, rigettata la domanda proposta in forma monitoria, la si voglia riproporre in via ordinaria (art. 640 cod. proc. civ., comma 3).

11. – Il primo motivo del ricorso si rivela dunque infondato.

12. – Lo è parimenti il secondo.

Quando l’atto introduttivo del giudizio deve assumere la forma della citazione e la domanda va proposta in un termine perentorio, in questo termine ne va chiesta la notifica: la circostanza che sia invece introdotto con ricorso non comporta di per sè l’inammissibilità della domanda, ma questo a condizione che la successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza avvenga nel termine perentorio.

E’ pacifico che ciò non è avvenuto nè la parte ha lamentato di aver chiesto alla corte d’appello d’essere riammessa in termini per essere incorsa in decadenza per un errore non imputabile a sè.

Il che esonera dal considerare se poi la riammissione in termini sarebbe stata possibile, dato il carattere rigoroso e perentorio del termine in questione (Corte giust. 4 febbraio 1988, C-145/86 Hoffmann).

13. – Il ricorso è rigettato.

La novità della questione giustifica che le spese del giudizio di cassazione siano dichiarate compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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