Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 253 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.10/01/2017), n. 253
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18851/2013 proposto da:
R.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO VILLA, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 361/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 30/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato BRUNO BELLI;
udito l’Avvocato VINCENZO RAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, letto il ricorso proposto da R.V. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna, sezione lavoro, depositata il 30 agosto 2012;
letto il controricorso notificato dal Ministero della Salute;
lette le memorie di entrambe le parti;
rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata dalla sezione lavoro della Corte d’appello, in materia previdenziale, trattandosi di richiesta di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992;
ritenuta pertanto la competenza tabellare della sezione quarta di questa Corte, cui sono assegnate le controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie.
PQM
La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla sezione quarta di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017