Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25299 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.25/10/2017), n. 25299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20316/2011 R.G. proposto da:
R.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppa Siracusa,
domiciliato presso la cancelleria della Corte, per procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, e Serit Sicilia s.p.a.;
– intimate –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 92/2/10 depositata il 9 giugno 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 ottobre
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
In ordine all’impugnazione della cartella di pagamento notificatagli quale erede di Ri.Gi. per il recupero di somme da questi dovute come ufficiale giudiziario, R.G. ricorre per cassazione con due motivi avverso la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice tributario d’appello.
Il primo motivo di ricorso denuncia come errata la declinatoria della giurisdizione tributaria, in quanto il debito dell’ufficiale giudiziario riveniente dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 154 e 155, avrebbe carattere tributario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’ufficiale giudiziario il quale ometta o ritardi di versare le somme dovute ai sensi degli artt. 154 e 155 ord. uff. giud. è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di somme per le quali egli è depositario di pubblica pecunia (Cass., sez. un., 10 settembre 2004, n. 18259, Rv. 576968).
A norma dell’art. 374 c.p.c., comma 1, il precedente delle Sezioni Unite legittima questo Collegio a pronunciare sulla giurisdizione, confermando la declinatoria del giudice tributario; peraltro, deve correggersi la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4, poichè il giudice d’appello ha declinato la giurisdizione tributaria per la natura penale del debito (peculato e truffa), anzichè per la natura contabile del rapporto (deposito di pubblica pecunia).
Il rigetto del primo motivo di ricorso determina l’inammissibilità del secondo, che lamenta omissione di pronuncia sulle eccezioni di merito della pretesa di recupero: la declinatoria di giurisdizione precludeva ogni accesso al merito.
– Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese di questo giudizio, in difetto di costituzione delle intimate.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017