Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25299 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 11/11/2020), n.25299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16973/2018 proposto da:

Immobiliare Domus 2002 S.r.l., in persona del legale rappresentante

in carica, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo

Marino;

– ricorrente –

contro

Aquileia Capital Services S.r.l., nella qualità di mandataria di

Hypo Alpe Adria Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Pierluigi da

Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Iannelli Arturo,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Amodio

Giorgia, e Cescutti Massimo;

– controricorrente –

e contro

Hypo Alpe Adria Bank Spa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 00127/2018 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 da Dott. Cristiano Valle.

Osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) La Hypo Alpe Adria bank S.p.a., con contratto in data 20/05/2006, concesse in leasing alla Immobiliare Domus 2002 S.r.l. un immobile sito in (OMISSIS) al catasto al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), piano terra, categoria D/8, per un prezzo complessivo di un milione e seicentomila Euro.

I.1) A fonte del mancato pagamento di alcuni canoni, la Hypo Alpe Adria Bank S.p.a. si avvalse della clausola risolutiva espressa e, quindi, agì in giudizio davanti al Tribunale di Udine, con rito di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg., per il rilascio dell’immobile.

1.2) La Immobiliare Domus 2002 S.r.l. si costituì in causa ed eccepì l’usurarietà, anche sopravvenuta, del tasso d’interesse praticato.

1.3) Il Tribunale di Udine accolse la domanda di rilascio e respinse le eccezioni della Immobiliare Domus 2002 S.r.l..

1.4) La Corte di Appello di Trieste, adita dalla soccombente, ha rigettato l’impugnazione con sentenza n. 00127 del 27/03/2018.

1.5) Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, con atto affidato a due motivi, la Immobiliare Domus 2002 S.r.l..

1.6) Resiste con controricorso Aquileia Capital Services S.r.l., nella qualità di mandataria di Hypo Alpe Adria Bank S.p.a., rimasta intimata.

1.7) Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto la rimessione della causa alla pubblica udienza in ordine al secondo motivo di ricorso o, in subordine, l’accoglimento dello stesso.

1.8) La sola parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di cui all’art. 380.bisl c.p.c..

1.9) E’ in atti una comparsa di costituzione “ex 111 Cost.” di Aquileia Capital Services S.r.l., in proprio e quale mandataria con rappresentanza di Eagle SPV S.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) Preliminarmente ritiene il Collegio che la comparsa di costituzione “ex 111 Cost.” di Aquileia in proprio e quale mandataria con rappresentanza di Eagle SPV S.r.l. sia inammissibile.

II.1) Ciò in quanto l’intervento nel giudizio di legittimità è di norma sempre precluso, anche ove eseguito dal successore (Sez. U. del 03/11/2017, n. 26145, punto 4 delle ragioni della decisione) e con eccezione nel solo caso di successione a titolo universale (ed a determinati presupposti e condizioni, oltretutto qui non ricorrenti e rispettate: Cass. n. 07441 del 31/03/2011; n. 19172 del 17/07/2019,). Invero, la giurisprudenza di questa Corte (che pure ha, almeno nei tempi più recenti, ammesso il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente: per quello a titolo universale, in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, soprattutto se contestata dalla controparte) continua ad escludere l’ammissibilità di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità (in termini, tra le ultime, Cass. n. 12179 del 30/05/2014), per la mancanza, nella disciplina di questa fase processuale, di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà di esplicare difese, e quindi di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (si vedano già in tal senso Cass. n. 07986 del 07/04/2011 e n. 10215 del 04/05/2007; più di recente conferma l’indirizzo Sez. U. n. 23466 del 18/11/2016,); ed apporta deroga a tale principio solo per i casi – che qui con ogni evidenza non ricorrono, trattandosi di declaratoria di fallimento dei soggetti originari ricorrenti – di successione a titolo universale ovvero per quello in cui il dante causa sia rimasto inerte, visto che altrimenti sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa del successore (Cass. n. 11638 del 07/06/2016): e comunque pur sempre a condizione (qui neppure rispettata) che l’intervento abbia luogo con atto sul quale sia ritualmente instaurato il contraddittorio con notifica alla controparte dell’atto medesimo e della documentazione a comprova della successione – e quindi non mai con il mero deposito in Cancelleria di una comparsa, come avvenuto nella fattispecie – a tutela del diritto di difesa della altre parti già costituite (per la successione a titolo particolare, in termini e in motivazione, Cass. n. 04467 del 24/02/2011; per quella a titolo universale, n. 07441 del 31/03/2011,).

III) Il primo motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Il mezzo afferma che sin dalla fase dinanzi al Tribunale la Immobiliare Domus 2002 S.r.l. deduceva la pattuizione ed applicazione di interessi usurari e detta affermazione difensiva non era stata contestata dalla controparte, anche se non vi era stata alcuna produzione dei decreti ministeriali recanti la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) e, quindi, la prospettazione difensiva operata dalla banca in fase di appello era preclusa dalla pregressa condotta processuale.

III.1) Il secondo mezzo prospetta violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e censura l’affermazione della sentenza d’appello laddove ha rigettato la domanda di accertamento di usurarietà, originaria e sopravvenuta, dei tassi d’interesse pattuiti e applicati, nel corso del rapporto, in quanto non vi era stata la produzione in giudizio dei decreti ministeriali recanti la rilevazione dei TEGM applicabile ai trimestri di riferimento, ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, che ha modificato l’art. 644 c.p., in materia di delitto di usura.

IV) Ragioni di carattere logico impongono la disamina del secondo dei due motivi di ricorso. Ciò in quanto la sentenza d’appello ha rigettato il primo motivo di appello sulla base della mancata produzione, da parte della Immobiliare Domus 2002 S.r.l., dei decreti ministeriali recanti la rilevazione del TEGM applicabile di trimestre in trimestre.

IV.1) Nel prosieguo della propria motivazione la Corte d’Appello nega, richiamando pronuncia nomofilattica (non esattamente identificata, in quanto il riferimento numerico è errato), l’usurarietà sopravvenuta (peraltro definita tardiva la relativa eccezione), rilevando che l’indicatore sintetico di costo – ISC – non era dovuto per il leasing e che nel contratto il tasso era comunque indicato, reputando grave inadempimento il mancato pagamento di otto mensilità.

IV.2) La questione prospettata con il secondo motivo verte, pertanto, sulla qualificazione dell’art. 644 c.p., quale norma penale cd. “in bianco” che deve, di volta in volta essere integrata mediante fonti secondarie, quali i decreti ministeriali recenti l’individuazione del tasso economico globale medio.

IV.3) La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 08883 del 13/05/2020 Rv. 657840 – 01), in fattispecie avente riferimento a ricorso pure proposto in relazione all’art. 113 c.p.c., ed alla quale il Collegio intende dare continuità, afferma che “Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell’individuazione dell’usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l’ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio “iura novit curia”, trattandosi di atti amministrativi.”.

Alla stregua della riportata recentissima affermazione, frutto di adeguata rimeditazione dei diversi orientamenti manifestatisi in passato, anche recente, il secondo motivo di ricorso deve, quindi, ritenersi fondato, poichè la mancata produzione dei decreti ministeriali è stata ritenuta necessaria, e tuttavia non consentita, dal giudice d’appello, a fronte di una specifica allegazione difensiva di parte.

V) Il primo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

VI) Il ricorso è accolto.

VI.1) La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e la causa è rinviata – in quanto è necessario procedere a accertamento di fatto, precluso in questa sede di legittimità – alla stessa Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede affermato e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

VII) Conformemente al recente enunciato della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo

unificato.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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