Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25299 del 09/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 09/12/2016), n.25299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23130-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la decisione n. 4344/16/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di MILANO, emessa il 12/11/2013 e depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTC – sezione regionale di Milano, con la quale – in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso per IRPEF su indennità integrativa speciale percepita dal contribuente M.A. per gli anni dal 1980 in avanti – è stato respinto il ricorso proposto dall’Agenda medesima avverso la sentenza della CT di secondo grado di Como n. 295103 11994 che (in conformità alla decisione della locale Commissione di primo grado) aveva accolto il ricorso della parte contribuente ed annullato il silenzio-rifiuto. La sentenza impugnata ha ritenuto che – sulla scorta della natura non retributiva dell’indennità integrativa speciale ed in ragione di una interpretazione letterale e logico-sistematica della L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 3, lett. e – è da escludersi che la indennità medesima concorra alla formazione del reddito agli effetti dell’imposta complementare prima e dell’IRPEF poi. L’Agenzia ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Con il primo motivo (centrato sulla violazione della L. n. 324 del 1959, art. 1 in combinato disposto con il D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 46 e 48 e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42) la parte ricorrente si duole che il giudicante abbia omesso di considerare che la riforma del sistema tributario dell’anno 1973 ebbe ad assoggettare a tassazione sul reddito tutti i compensi ed emolumenti percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con abrogazione di ogni previgente disposizione contraria. Il motivo di ricorso appare fondato e da accogliersi. Ed infatti questa Corte, con indirizzo ormai ribadito (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16465 del 20/08/2004), ha ritenuto che: “l’indennità integrativa speciale, costituendo una componente del reddito di lavoro dipendente, va assoggettata all’I.R.P.E.F., atteso che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48 detto reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in dipendena del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, e che la L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, lett. E), che prevedeva l’esenzione della indennità integrativa speciale dalle ritenute erariali (e la sua non concorrenza a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato abrogato per Otto della espressa previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (cfr. Corte cost., sent. n. 277 del 1984 e ord. n. 403 del 1996). Non resta che cassare la sentenza che non si è attenuta a detti principi e provvedere anche nel merito – con il rigetto del ricorso proposto dalla parte contribuente contro il silenio-rifiuto – non essendovi da accertare ulteriori questioni di fatto. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto del 7 settembre ‘16;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa (conf. Cass. 04/16465, 06/4231, 14/10028, 14/25291);

considerato che da tutto ciò consegue il rigetto della domanda introduttiva essendo pacifiche le circostanze di fatto; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; che le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca posteriore alla proposizione della domanda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva; condanna il contribuente alla spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro, 3375 per compensi oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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