Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25299 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 09/10/2019), n.25299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8458-2018 proposto da:

M.M., M.G., nella qualità di

eredi di M.G., M.C., in proprio e nella

qualità di erede di M.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CESARE

CARDONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE EUGENIO LOZUPONE;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE MASSIMILIANO GRASSIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO FORMARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3062/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 3026 del 2017 pubblicata il 29.12.2017, pronunciata nel giudizio promosso da M.G., M.M. e M.C. quali eredi di M.G., e da M.C., in proprio e quale erede del de cuius M., nei confronti di Unicredit Banca spa (succeduta alla Rolo Banca spa), avente ad oggetto domanda di nullità, per difetto di forma scritta, di tutti i contratti di compravendita relativi a titoli azionari, obbligazionari e di altra natura, mediati o comunque intercorsi tra le parti, a far data dal 18.04.2000, nell’ambito di un contratto da qualificarsi “di gestione dell’investimento e non di mero deposito titoli e valori in custodia ed amministrazione”, e di condanna della convenuta alla restituzione della somma investita e al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, di rigetto di tutte le domande attoree;

la Corte territoriale ha respinto le doglianze degli appellanti, per quanto qui d’interesse, in ordine all’erronea interpretazione dell’art. 23 TUF, alla errata

valutazione dell’efficacia confessoria della autodichiarazione degli investitori, attestante alta propensione al rischio, alla errata valutazione di tardività della domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno (perchè formulate in sede di precisazione delle conclusioni), ed infine in ordine alla mancata valutazione della inadeguatezza degli investimenti da parte della banca;

avverso suddetta sentenza M.G., M.M. e M.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resiste con controricorso la Unicredit spa (succeduta ad Unicredit Banca).

I ricorrenti lamentano, con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 23 u.c. TUF, e del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21-26 e art. 28, comma 1 e art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, per non aver la Corte d’Appello correttamente valutato l’onere probatorio in capo alla banca; con il secondo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione o falsa applicazione dell’art. 28, comma 1 e art. 29 del Regolamento CONSOB 11522 del 1998, per non avere la Corte territoriale rilevato che la banca si sarebbe dovuta astenere dall’effettuare operazioni per conto dell’investitore non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la falsa applicazione dell’art. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto tardiva la domanda di risoluzione del contratto nonchè quella di risarcimento del danno patrimoniale, trattandosi di domande enucleabili dal corpo dell’atto introduttivo;

i ricorrenti, a seguito di notifica della proposta ex art. 380 bis c.p.c., hanno depositato memoria;

la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 3026 del 2017 pubblicata il 29.12.2017, pronunciata nel giudizio promosso da M.G., M.M. e M.C. quali eredi di M.G., e da M.C., in proprio e quale erede del de cuius M., nei confronti di Unicredit Banca spa (succeduta alla Rolo Banca spa), avente ad oggetto domanda di nullità, per difetto di forma scritta, di tutti i contratti di compravendita relativi a titoli azionari, obbligazionari e di altra natura, mediati o comunque intercorsi tra le parti, a far data dal 18.04.2000, nell’ambito di un contratto da qualificarsi “di gestione dell’investimento e non di mero deposito titoli e valori in custodia ed amministrazione”, e di condanna della convenuta alla restituzione della somma investita e al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, di rigetto di tutte le domande attoree.

la Corte territoriale ha respinto le doglianze degli appellanti, per quanto qui d’interesse, in ordine all’erronea interpretazione dell’art. 23 TUF, alla errata valutazione dell’efficacia confessoria della autodichiarazione degli investitori, attestante alta propensione al rischio, alla errata valutazione di tardività della domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno (perchè formulate in sede di precisazione delle conclusioni), ed infine in ordine alla mancata valutazione della inadeguatezza degli investimenti da parte della banca.

avverso suddetta sentenza M.G., M.M. e M.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resiste con controricorso la Unicredit spa (succeduta ad Unicredit Banca).

Diritto

RITENUTO

che:

– esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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