Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25298 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.25/10/2017), n. 25298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Enrico – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17962/2010 R.G. proposto da:
Comune di Domodossola, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio
Chiarello, domiciliato presso la cancelleria della Corte;
– ricorrente –
contro
Immobiliare Cistella di T.A. e S.P. s.n.c.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 27/38/10 depositata il 1 aprile 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre
2017 dal Consigliere Carbone Enrico.
Fatto
ATTESO IN FATTO
CHE:
– Il Comune di Domodossola impugnava per cassazione la sentenza che ha accolto l’appello di Immobiliare Cistella s.n.c. e per l’effetto disposto il rimborso dell’ICI da questa indebitamente versata per le annualità 2002 e 2003.
La notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, che deve essere provata tramite l’avviso di ricevimento, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione notificato per posta, ove non sia prodotto l’avviso di ricevimento (ex multis, Cass. 4 gennaio 2002, n. 70, Rv. 551390; Cass. 4 giugno 2010, n. 13639, Rv. 613239; Cass. 21 luglio 2014, n. 16574, Rv. 632008).
Nella specie, il ricorso è stato notificato a mezzo posta e tuttavia non risulta agli atti l’avviso di ricevimento, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di questo giudizio, in difetto di costituzione dell’intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017