Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25298 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25298 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 23825-2006 proposto da:
L.A.I. LAVORI APPALTI INDUSTRIALI S.N.C. DI MASSIMO
LAI & C. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 00601670060), in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 11/11/2013

domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso
l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e
2013
1392

difende unitamente all’avvocato PANERI FRANCO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROMANELLI
GUIDO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1170/2005 della CORTE

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Alessandria,con sentenza del 3 dicembre
2003, condannò il Ministero dell’Interno al pagamento in
favore della s.n.c. LAI,aggiudicataria del servizio di
mensa nel gennaio 1989,presso la scuola allievi agenti P.S.

di Alessandria,della somma di 55.468,37 per prestazioni
straordinarie rese rispetto a quelle convenute nel
contratto di appalto.
In accoglimento dell’appello del Ministero,la Corte di
appello di Torino con sentenza del 26 luglio 2005 ha
respinto le richieste della LAI,osservando:a)che i soli
fogli di presenza dei dipendenti non dimostravano
l’avvenuta assunzione di personale aggiuntivo per
sostituire quello impegnato nelle operazioni di
magazzino,ovvero i cucinieri statali, quando inferiori al
numero di 9 pattuito; b) che mancava altresì la prova della
protrazione dell’orario di distribuzione pasti serali oltre
quello convenuto (ore 20).
Per la cassazione della sentenza la società ha proposto
ricorso per 3 motivi;cui resiste il Ministero con
controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo,la LAI,deducendo difetti ed illogicità di
motivazione

in

ordine

a

punti

essenziali

della

controversia,censura la sentenza impugnata relativamente al
3

compenso forfettario di C 5.466,18 per il maggior lavoro
prestato presso il magazzino viveri: a)per non avere
considerato la nota 6 ottobre 1989 della Direzione della
scuola di Polizia,che lo riconosceva ed alla quale
conseguentemente doveva essere attribuita valenza di

confessione extragiudiziale; b)che tale circostanza è
confermata anche dalle successive note 30 ottobre 1989 e 20
febbraio 1990,quest’ultima della Prefettura di Alessandria
che ne recepiva i contenuti:dalle quali si ricavava semmai
che la maggiore prestazione si era protratta mediamente per
un periodo di 60 ore mensili,durante i quali il personale
LAI era stato sottratto al servizio di mensa.
.

Con il secondo,deduce analoghi vizi in merito al compenso
di C 40.479,38 dovuto per l’avvenuta sostituzione dei
cucinieri statali assenti,documentata dal contratto di
appalto che ne imponeva la presenza di 9,nonché dalla nota
del 7 aprile 1993 che ne aveva ammesso le assenze e la
mancata sostituzione con l’invio di altri cucinieri;e che
risultava illogica laddove aveva cercato di giustificare la
carenza con la loro sostituzione ad opera degli altri
colleghi presenti:da soli comunque inidonei a raggiungere
il numero di 9 pattuito.
Le censure sono infondate.
Non è anzitutto esatto che la sentenza impugnata

abbia

omesso di valutare la note informative 6 ottobre 1989 della
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scuola di Polizia e 30 ottobre 1989 della Prefettura di
Alessandria:invece ampiamente apprezzate unitamente a tutta
la restante corrispondenza tra le parti,dalla quale la
Corte territoriale ha tratto la corretta conclusione che,
anche ad ipotizzare che la relativa richiesta provenisse

dalla stazione appaltante,dette missive dimostravano
soltanto che taluno dei dipendenti LAI per un totale di 60
ore mensili,corrispondenti ad una media di due ore
giornaliere,era stato adibito al servizio di carico-scarico
delle merci ed alla sistemazione del magazzino. Non
certamente che durante lo stesso periodo veniva sottratto
alla preparazione pasti,nonché al servizio mensa,ed ancor
meno che per tali incombenze venisse sostituito con altro
personale dell’appaltatore,in aggiunta a quello previsto
dal contratto,in quanto ciascuna di dette circostanze
abbisognava di una prova rigorosa,neppure dedotta dalla
soc.LAI, e comunque esclusa dalla decisione di appello
(Cass.1747/2003;9245/2007;18644/2011).
Né tale carenza può essere superata attribuendo alle
menzionate note, valenza di confessione stragiudiziale o di
ricognizione di debito,essendo noto che un tale effetto
poteva provenire soltanto da un esplicita deliberazione
adottata dagli organi legittimati ad esprimere la volontà
del Ministero committente (Cass.12178/2000; 23072/2006;
sez.un.4463/2009),ed avere per oggetto in tutto o in parte
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la prestazione aggiuntiva fornita dall’appaltatore (e non
soltanto l’applicazione del suo personale al magazzino),a
modifica delle originarie pattuizioni del contratto:in
conformità del resto al principio ripetutamente enunciato
da questa Corte (Cass.16030/2004;8662/2005),che allorquando

il legislatore, per fini di trasparenza e di buon andamento
dell’azione amministrativa, richiede che la soddisfazione
del creditore dell’amministrazione pubblica si realizzi
solo a seguito del compimento di una serie di atti formali,
ancorché privi di natura provvedi mentale,qualsiasi
indagine relativa a stati soggettivi di scienza (o di
ignoranza) dell’ente debitore ovvero a comportamenti
identificatori del suo diritto non può prescindere – se non
illegittimamente obliterando il sistema concretamente
istituito per la soddisfazione delle esigenze suddette dalla presenza di tali atti,nonché dall’esame del loro
contenuto: e precipuamente da quelli aventi specifica
funzione dichiarativa e/o costitutiva degli elementi del
rapporto obbligatorio.
Eguali considerazioni valgono per la vicenda dei cucinieri
statali assenti durante la preparazione dei pasti ovvero il
servizio mensa,posto che in relazione a tale circostanza
manca perfino la prova che la stessa abbia comportato una
qualche ingerenza dell’appaltatore onde porvi
rimedio,avendo le menzionate missive posto in rilievo che i
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menzionati cucinieri venivano sostituiti e/o integrati da
quelli statali presenti che prestavano al riguardo
specifico lavoro straordinario:salvo ad essere sostituiti a
loro volta dai colleghi in caso di assenza;e d’altra parte
non è possibile scindere il contenuto della relativa
a seconda del carattere favorevole dei

documentazione

fatti ivi riferiti (assenza dei cucinieri) o per converso
non favorevole all’assunto dell’appaltatore (sostituzione
ad opera dei colleghi statali):anche perché la volontà di
rappresentare le circostanze suddette è unica e sorge fin
dall’origine con il riferimento ai provvedimenti adottati
dall’amministrazione.I quali non possono conclusivamente
ritenersi avulsi dal preteso riconoscimento e considerarsi
alla stregua di elementi estrinseci che non ne infirmano
l’efficacia. Il tutto senza considerare che ancora una
volta manca in radice la prova,come rilevato dalla sentenza
impugnata (Cass.12362/2006; 17097/2010),dell’ordine (per
iscritto)

dell’amministrazione

all’appaltatore

di

variazione del ‘contratto nel senso di aggiungere il
personale di costui in sostituzione di quello statale;ed a
maggior

ragione

che

abbia

quest’ultimo

eseguito

prestazioni aggiuntive in luogo dei cucinieri assenti.
Con il terzo motivo,la società estende le precedenti
censure anche al preteso credito di

g

7.389,47 per la

variazione dell’orario di distribuzione serale dei pasti
7

dalle ore 18 alle ore 19, fermo rimanendo il termine finale
delle ore 20:in quanto la stessa aveva comunque arrecato un
aggravio nella propria organizzazione rivolta a preparare
il pasto ad una certa ora,invece dovuta modificare e
concentrare in un tempo minore con conseguente ricorso ad

Il

motivo

è

in

parte

inammissibile,in

un numero più elevato di addetti al servizio.
parte

infondato:inammissibile laddove la LAI ha mutato le
orginarie difese dapprima rivolte a dimostrare che l’orario
di distribuzione del pasto serale estivo si era protratto
oltre l’ora pattuita che coincideva con le ore 20;ed in
questa sede di legittimità,una volta esclusa la circostanza
dalle risultanze istruttorie,rivolte invece a sostenere che
era stato lo slittamento dell’orario iniziale -dalle ore 18
alle ore 19- a provocarle il pregiudizio lamentato.
La censura è,poi, infondata laddove ha ritenuto di superare
l’accertamento della sentenza impugnata,che mancava del
tutto la prova di detto pregiudizio,con una sorta di
presunzione,per cui qualsiasi variazione dell’esecuzione
dell’appalto,pur se tendenzialmente favorevole alla LAI
(per avere nel caso ridotto di un’ora le prestazioni
richieste),sia stata perciò solo pregiudizievole ai propri
interessi,per avere determinato un mutamento della propria
organizzazione:neppur esso documentato ai giudici del
merito.
8

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso e condanna la società

in favore del Ministero in complessivi g 5.000,oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2013.

ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida

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