Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25298 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3148-2018 proposto da:

P.B.T., A.S., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

CHIUMMIENTO, che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA CAMARDA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 3057/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3057/2017 aveva rigettato il ricorso di P.B.T. e A.S. avverso la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva, per quel che in questa sede rileva, rigettato la domanda dalle stesse proposta nei confronti di Roma Capitale, diretta al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio conseguita dalle ricorrenti, prima della intervenuta “stabilizzazione”, nel corso di contratti a tempo determinato instaurati con Roma Capitale, altresì rigettato la domanda relativa alla Posizione Economica organizzativa (PEO) 2004 e la progressione economica 2007 (pur riconoscendo la perdita di chances a tal proposito), ed infine rigettato la richiesta di mantenimento dell’assegno ad personam.

La Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse ammissibile una domanda diretta a richiedere genericamente il “riconoscimento dell’anzianità pregressa, ai fini giuridici ed economici” quale presupposto per le singole pretese economiche e risarcitorie avanzate, non essendo l’anzianità di servizio uno status ovvero un diritto specifico del lavoratore, ma solo una condizione di fatto che merita considerazione rispetto a singoli diritti in cui essa costituisce il presupposto per il loro riconoscimento. Quanto al PEO la corte di appello rilevava che con riferimento al 2004 era inammissibile la censura perchè in violazione al disposto del novellato art. 434c.p.c., e degli oneri ivi stabiliti a carico della parte appellante. Per il PEO 2007 il Giudice del gravame rilevava che la statuizione del tribunale di riconoscimento della sola perdita di chance rispetto alla esclusione delle lavoratrici dalla partecipazione all’avanzamento in questione in ragione della loro condizione di lavoratrici a tempo determinato, era condivisibile in quanto alcun diritto le stesse potevano avanzare rispetto al certo conseguimento della progressione, essendo questa anche assoggettata ad una valutazione del dirigente, nello specifico non esistente. Riteneva infine infondato il motivo di gravame sul mantenimento dell’assegno ad personam in quanto rispetto alle puntuali statuizioni del tribunale alcuna specifica censura era stata mossa dalle appellanti in coerenza con il disposto dell’art. 434 c.p.c., risultato, quindi, violato.

Avverso detta decisione le due lavoratrici avevano proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, anche coltivati da successiva memoria, cui aveva resistito con controricorso Roma Capitale.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)- Con il primo motivo è dedotta l’errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., con integrazione del vizio di nullità della sentenza per error in procedendo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver la corte territoriale ritenuto che fosse stata richiesta l’anzianità di servizio “sic et simpliciter” in maniera generica e non finalizzata al riconoscimento di uno specifico diritto. Rilevano le ricorrenti che il riconoscimento dell’anzianità era chiaramente domandato in funzione del vantato diritto all’accesso alla progressione economica 2007.

2) Con il secondo motivo è dedotta l’errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., con integrazione del vizio di nullità della sentenza per error in procedendo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver la corte territoriale ritenuto che le ricorrenti avessero chiesto il diritto di accedere al livello superiore (POE 2007) mentre le stesse avevano chiesto di accertare il solo diritto all'”accesso alla progressione economica orizzontale 2007 e per l’effetto condannare Roma Capitale al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande o delle diverse somme ritenute di giustizia”.

Entrambi i motivi risultano infondati.

Deve preliminarmente richiamarsi l’orientamento a cui si intende dare continuità, secondo cui “L’anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purchè sussista nel ricorrente l’interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti.” (Cass.n. 9060/2004).

Più di recente questa Corte ha soggiunto che “L’anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi” (Cass. n. 10131/2018). Posta quindi la rilevanza dell’accertamento dell’anzianità di servizio solo quale elemento fattuale inserito nello specifico diritto che si intende far valere ed a supporto del quale occorre fornire specifiche allegazioni ed elementi di prova, deve ritenersi condivisibile il giudizio formulato dalla Corte territoriale circa la carenza di legami tra la domanda di riconoscimento dell’anzianità e specifici diritti di cui essa fosse elemento. Invero il giudice d’appello ha espressamente premesso, richiamandosi ad orientamento di questa Corte che, in ipotesi di stabilizzazione “la pretesa di un inquadramento diverso può correlarsi alla violazione del principio di non discriminazione esclusivamente nel caso in cui la qualifica attribuita sia inferiore a quella che sarebbe spettata al lavoratore se l’ente, secondo le allegazioni e prove offerte dal lavoratore deducente, non avesse fraudolentemente operato il frazionamento in più segmenti di un rapporto connotato da intrinseca unitarietà” (Cass. n. 24025/2016). L’assenza di ogni allegazione e prova circa un eventuale fraudolento frazionamento del rapporto, evidenzia altresì l’assenza di collegamento tra l’anzianità pregressa e la progressione economica 2007. Peraltro, anche nel merito quest’ultima era stata esclusa dalla corte territoriale (in condivisione con il tribunale), attesa la mancata valutazione del dirigente.

Deve quindi dedursi che una domanda di riconoscimento dell’anzianità pregressa correlata ad un’ampia pretesa di progressione economica in concreto non riconoscibile per assenza dei suoi presupposti (frazionamento fraudolento, valutazione del dirigente), risulta essere generica e priva di legami con diritti specifici in concreto non evidenziati.

Deve peraltro soggiungersi, con riguardo al secondo motivo, che la domanda del diritto all'”accesso alla progressione economica orizzontale 2007 e per l’effetto condannare Roma Capitale al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande o delle diverse somme ritenute di giustizia”, all’evidenza è chiaramente finalizzata al riconoscimento del diritto ad accedere alla progressione in questione, attesa la richiesta della condanna al pagamento delle differenze retributive, altrimenti non giustificabile se non con la necessaria premessa del riconoscimento del diritto di cui tali somme sono diretta conseguenza.

I motivi devono quindi essere rigettati.

3) Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c., in combinato con l’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il contrasto della sentenza impugnata con altra sentenza della medesima corte su vicenda analoga. Parte ricorrente invoca la valenza di giudicato di una sentenza della stessa corte romana pronunciata nei confronti di colleghe delle attuali ricorrenti su materia analoga a quella del presente giudizio. Il motivo è inammissibile in quanto il valore di “giudicato ” può essere attribuito a sentenze che giudichino tra le spesse parti (art. 2909 c.c.) o loro eredi e aventi causa, e non certamente rispetto a soggetti terzi che pur abbiano similarità di condizioni.

4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione del principio di non discriminazione (clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 18.3.1999), con riferimento al diritto di avere un medesimo trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato.

Rilevano le ricorrenti la natura discriminatoria della esclusione dalla Progressione in questione per il sol fatto di aver avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche sostenendo che proprio siffatta condizione aveva impedito la valutazione del dirigente, invece necessaria ai fini della procedura di progressione in questione.

Il motivo risulta assorbito da quanto già osservato con riguardo al diritto di accedere alla Progressione Economica 2007 per la quale, come già osservato, non sussisteva il necessario requisito della valutazione del dirigente. Assumono le ricorrenti che tale valutazione non poteva esserci in quanto erano assunte a tempo determinato, con ciò intendendo evidenziare la illegittimità di siffatta conseguenza. Deve ripetersi che il presente giudizio non ha avuto ad oggetto l’illegittimo e fraudolento “frazionamento in più segmenti di un rapporto connotato da intrinseca unitarietà” (Cass. n. 24025/2016), che avrebbe consentito l’eventuale riconoscimento della unitarietà del rapporto di lavoro, ma solo la domanda della pregressa anzianità ai fini del conseguimento di posizioni di avanzamento economico per le quali erano richiesti elementi evidentemente non in possesso delle lavoratrici. Pertanto alcun fondamento ha in questo contesto la denunciata violazione delle norme antidiscriminatorie.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo;

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dAl D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA