Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25297 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Enrico – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17926/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli, rappresentato

e difeso dall’Avv. Gianmarco Tardella, elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma alla via Nicotera n. 29, per procura in

forma notarile;

– intimato con procura –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 134/50/09 depositata l’11 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre

2017 dal Consigliere CARBONE Enrico.

Letta la memoria depositata dall’intimato, che chiede dichiararsi

inammissibile ovvero rigettare il ricorso, in subordine rinviare la

causa in appello per nuovo esame.

Fatto

ATTESO IN FATTO

CHE:

In relazione ad avviso di accertamento notificato al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli per recupero IRPEG, IRAP e IVA sull’anno d’imposta 2002, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione con quattro motivi il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 76, art. 2730 c.c., D.L. n. 90 del 1990, art. 1, conv. L. n. 165 del 1990, per aver il giudice d’appello dichiarato irrilevante la contabilizzazione nel bilancio 2002 di costi di competenza dell’esercizio 2001: il motivo è fondato, poichè il Consorzio ha ammesso di aver erroneamente utilizzato il criterio di cassa, come riferisce lo stesso giudice d’appello, il quale ultimo tuttavia subordina la legittimità del recupero alla prova della mancata contabilizzazione in anni ulteriori; viceversa, il recupero a tassazione nell’esercizio di competenza non trova ostacolo nelle dichiarazioni per gli altri esercizi, essendo inderogabile il criterio legale di competenza e non potendo il contribuente scegliere il periodo più conveniente cui imputare i componenti di reddito, sì da alterare l’imponibile (Cass. 28 luglio 2006, n. 17195, Rv. 592317; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28159, Rv. 629406).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 74 e 75, art. 2730 c.c. e vizio logico, il terzo denuncia carenza di motivazione, entrambi per aver il giudice d’appello dichiarato sussistente l’inerenza dei costi solo perchè contabilizzati e liquidati in base a delibere commissariali: i motivi sono fondati, poichè l’inerenza non esige soltanto la regolare contabilizzazione del costo, ma anche che questo risulti funzionale all’attività d’impresa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21184, Rv. 632824; Cass. 26 maggio 2017, n. 13300, Rv. 644248).

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, art. 2730 c.c., per aver il giudice d’appello dichiarato legittima la detrazione IVA per la retrocessione ultrannuale di terreni: il motivo è fondato, poichè lo stesso Consorzio ha descritto l’operazione come rescissione di un preliminare anzichè autonomo riacquisto (trascrizione in autosufficienza a pag. 9 di ricorso); in ragione dell’ultrannualità dell’evento, non era ammissibile la detrazione IVA secondo la procedura di variazione D.P.R. n. 633 del 1972; invero, la variazione con detrazione postula che la vicenda risolutiva dell’operazione imponibile cada entro l’anno (Cass. 6 ottobre 2011, n. 20445, Rv. 619290), salva l’azione generale di rimborso (Cass. 11 maggio 2012, n. 7330, Rv. 622906; Cass. 7 giugno 2017, n. 14239, Rv. 644436).

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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