Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25297 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3199/2019 proposto da:

S.G., F.F., F.G.M.,

FU.FR., in qualità di eredi di F.B.,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLO’ SOLINA, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Alcamo

cd. Virgini 1239 n. 44/b, pec:

nicolosolina.avvocatitrapani.legalmail.it;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli AVVOCATI FILIPPO MARTINI, MARCO

RODOLFI, e MASSIMO DELLAGO, ed elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio di quest’ultimo in VIA E.Q. VISCONTI, 103, pec:

filippo.martini.milanopecavvocati.it,

marco.rodolfi.monza.pecavvocati.it,

massimodellago.ordineavvocatirima.org;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1219/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., F.B. convenne in giudizio la Milano Assicurazioni SpA deducendo di essere rimasto coinvolto in data (OMISSIS) in un incidente stradale scontrandosi con un autocarro guidato da P.S., il quale aveva riportato danni alla persona; che quest’ultimo aveva formulato richiesta risarcitoria sia nei confronti del responsabile civile sia della compagnia di assicurazioni; che la Milano Assicurazioni SpA, tutelando esclusivamente i propri interessi anzichè quelli dell’assicurato, aveva eccepito la prescrizione del diritto preteso dal P. nei propri confronti ed il Tribunale di Palermo, in accoglimento della suddetta eccezione, aveva condannato il solo F. al risarcimento dei danni; che, dando esecuzione alla suddetta sentenza egli aveva corrisposto al danneggiato la somma di Euro 60.000 di cui, pertanto, chiedeva alla compagnia il rimborso.

La Milano Assicurazioni si costituì in giudizio eccependo la prescrizione del diritto fatto valere ed il Tribunale di Trapani, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., dicharò estinto per prescrizione il diritto fatto valere dal F. condannandolo alle spese.

3. Il F. propose appello chiedendo che la Milano Assicurazioni S.p.A. fosse tenuta per contratto a tenerlo indenne di quanto versato in favore del P. e specificando che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto prescritti i diritti da lui azionati in quanto il termine di prescrizione dell’azione di regresso del condebitore solidale decorreva dal giorno dell’avvenuto pagamento, avvenuto nel 2010.

4. Nel contraddittorio con Unipolsai Assicurazioni SpA, subentrata alla Milano Assicurazioni, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1219 del 7/6/2018, ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’azione proposta dal F. non era qualificabile quale azione di regresso del condebitore solidale ma quale azione di rivalsa nei confronti della compagnia, essendo il suo presupposto costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato prescritto il credito del P. nei confronti della stessa compagnia e condannato il F. al risarcimento dei danni. In quanto azione di rivalsa la stessa era soggetta al termine di prescrizione biennale, previsto dall’art. 2952 c.c., decorrente dal giorno in cui il terzo aveva richiesto il risarcimento e, al più tardi, dalla data in cui il F. aveva acquisito conoscenza legale del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

5. Avverso la sentenza S.G., F.M.G., F.F., Fu.Fr., in qualità di eredi di F.B., hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Unipolsai Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria mentre il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e/o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, dell’art. 2952 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata da Unipolsai Assicurazioni S.p.A. rappresentando che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, il diritto di rivalsa dell’assicurato, che abbia corrisposto il risarcimento al danneggiato, deve ritenersi decorrente non dalla data della sentenza di condanna ma dalla data del pagamento dell’indennizzo. Ad avviso dei ricorrenti essendo il contratto di assicurazione per la responsabilità civile l’unica fonte dei rapporti tra il F. e la compagnia di assicurazioni, il diritto di rivalsa, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, si prescriverebbe in un termine decorrente dalla data del pagamento dell’indennizzo in favore del terzo danneggiato. A sostegno di questa tesi i ricorrenti, sia nel ricorso sia nella memoria ex art. 378 c.p.c., richiamano sentenze di questa Corte che avrebbero sancito proprio la decorrenza del termine dalla data del pagamento (Cass., 3, n. 10351 del 7/8/2000; Cass., 3, n. 13600 del 2019), pronunce che, pur avendo ad oggetto il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, dovrebbero portare, per identità di ratio, a ritenere applicabile la stessa disciplina alla posizione dell’assicurato in rivalsa nei confronti della compagnia, in tutte le ipotesi in cui il medesimo assicurato avesse avuto diritto di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo risarcitorio.

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, dell’art. 1268,1310 e 2952 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dalla compagnia. Assumono che il giudice d’appello non avrebbe rilevato l’esistenza di un’ipotesi di delegazione cumulativa ex lege, derivante dall’azione promossa dal danneggiato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 e che la stessa comportava l’insorgere di un’obbligazione solidale tra compagnia e responsabile civile. Qualora la corte territoriale avesse qualificato correttamente la posizione giuridica soggettiva del F., quale responsabile in solido con la compagnia per il danno arrecato al P., il giudice avrebbe dovuto ritenere che l’azione esercitata tempestivamente nei confronti della compagnia avesse prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti di esso ricorrente.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c., dell’art. 11 preleggi, in relazione al D.L. n. 134 del 2008, convertito in L. n. 166/2008 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – gli impugnanti censurano la sentenza sempre con riguardo all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione assumendo che il termine, fissato dall’originario testo dell’art. 2952 c.c., comma 2, in un anno, sarebbe divenuto biennale a partire dall’entrata in vigore della novella del 2008, di guisa che, essendo il diritto del F. sorto al momento dell’avvenuto pagamento delle somme dovute al P., pagamento effettuato in due tranches nel febbraio e nel luglio del 2010, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente statuito l’intervenuta prescrizione del diritto.

1-3 I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono infondati. Occorre innanzitutto premettere che esula dalla cognizione di questa Corte l’esame del contenuto della sentenza di condanna che ha costituito il presupposto del diritto azionato in questo giudizio dal F.. Da ciò consegue che, non essendo sindacabile il presupposto della responsabilità del F., peraltro costituita da una sentenza passata in giudicato, diventa irrilevante la qualificazione giuridica della posizione soggettiva del medesimo, condannato a pagare in forza di una sentenza passata in giudicato.

Indipendentemente, dunque, dalla qualificazione di tale posizione giuridica soggettiva che, comunque, la Corte d’Appello ha correttamente escluso di poter considerare azione di regresso del condebitore In solido in ragione del fatto che il F. aveva chiesto la condanna della compagnia al pagamento dell’intera somma corrisposta al P. e non anche della metà della stessa, in ogni caso l’azione andava proposta nel termine di due anni previsto dall’art. 2952 c.c., comma 2. Detto termine, come correttamente ritenuto dall’impugnata sentenza, decorreva dal giorno in cui si era verificato il fatto su cui il diritto trovava fondamento e dunque, al più tardi, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna del F. nei confronti del P..

La sentenza deve essere, pertanto confermata, con il conseguente rigetto del ricorso pur dovendo questa Corte provvedere alla correzione della motivazione con riguardo alla qualificazione della posizione giuridica del F. quale titolare di un diritto di rivalsa nei confronti della compagnia.

Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 144, comma 2 Codice delle Assicurazioni Private, riguarda esclusivamente la posizione dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per l’ipotesi in cui lo stesso assicuratore avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nè può sostenersi che la disciplina possa essere estesa in via analogica alla posizione dell’assicurato nei confronti della compagnia, non ricorrendo la medesima ratio legis.

La posizione giuridica soggettiva del F. è, invero, quella di un obbligato al risarcimento in forza di una sentenza di condanna passata in giudicato, relativa ad un giudizio in cui egli è rimasto contumace.

E’ evidente che il F., essendo il responsabile civile, avrebbe potuto costituirsi nel giudizio proposto dal P. e prendere conclusioni anche nei confronti della propria compagnia di assicurazioni in ordine all’eccezione di prescrizione, ovvero avrebbe potuto agire nei confronti della compagnia nel termine di prescrizione biennale decorrente, non dalla data del pagamento ma dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il non averlo fatto non può essere imputato che a sè medesimo.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà conto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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