Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25297 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25297 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VOLPI Pierino, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Paolo Bendinelli ed Enrico Ivella ed elett.te dom.to presso lo
studio del secondo in Roma, Via Ugo Bartolomei n. 23

ricorrente

contro

l to9

SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. LATTERIA SOCIALE DI

2013
CALVENZANO

– intimata –

Data pubblicazione: 11/11/2013

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.
467/07 depositata il 27 giugno 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 giugno 2013 dal Consigliere dott. Carlo

udito per il ricorrente l’avv. Enrico IVELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Giovanni PATRONE, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Mario Volpi, socio della Cooperativa Latteria Sociale di Calvenzano a r. 1., convenne
quest’ultima davanti al Tribunale di Bergamo per sentirla condannare al pagamento di un suo credito di £
3.000.000, indebitamente trattenute dalla cooperativa
su delibera del consiglio di amministrazione, che gli
aveva inflitto una multa di pari ammontare per avere,
con recidiva, conferito latte contenente antibiotici.
Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione
in favore di arbitri da nominarsi in applicazione della
clausola compromissoria contenuta nello statuto della
cooperativa e condannò l’attore alle spese processuali.
La Corte d’appello di Brescia, adita dal sig. Pierino Volpi, erede dell’attore, ha riformato la sentenza
di primo grado ritenendo inapplicabile la clausola com-

2

DE CHIARA;

promissoria e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda. Ha infatti ritenuto legittima l’applicazione
della penale da parte del consiglio di amministrazione
della cooperativa, atteso che lo stesso Mario

Volpi,

testato di aver conferito latte con antibiotici, pur
precisando – senza tuttavia provarlo – di aver fatto
ciò su indicazione di un incaricato della cooperativa.
Del resto anche la prova testimoniale assunta confermava la responsabilità del Volpi e forniva anche elementi
per ritenere congrua la determinazione della penale in
£ 3.000.000.
Il sig. Pierino Volpi ha quindi proposto ricorso
per cassazione articolando tre motivi di censura. La
cooperativa intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia insufficienza di motivazione, è inammissibile mancando della formale (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un.
20603/2007)

“chiara indicazione del fatto controverso

in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero [de]]/e ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”,

ai sensi del secondo

comma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile alla fatti-

3

nella citazione introduttiva della lite, non aveva con-

specie risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata a data anteriore a quella di entrata in vigore
della l. 18 giugno 2009, n. 69, che l’ha abrogato).
2.

– Il secondo motivo, con cui si denuncia

statutaria posta a fondamento della sanzione pecuniaria
inflitta al padre del ricorrente, è inammissibile perché presuppone un accertamento di fatto (l’esatto tenore, cioè, della clausola statutaria in questione) non
compiuto dai giudici di merito e non eseguibile in sede
di legittimità.
3. – Con il terzo motivo si lamenta che la Corte
d’appello, pur avendo riformato la sentenza di primo
grado dichiarativa della competenza arbitrale, abbia
poi confermato la condanna del ricorrente alle spese
anche di quel grado.
3.1. – Il motivo è infondato poiché la soccombenza
va valutata cm n riferimento all’esito finale della lite, nella specie totalmente sfavorevole al Volpi.
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

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l’indeterminatezza e dunque la nullità della clausola

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