Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25296 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Enrico – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16423/2010 R.G. proposto da:

Comune di Formia, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Falzone,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via

Luigi Angeloni n. 4, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore

Coletta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al

viale Giuseppe Mazzini n. 114/B, per procura in calce alla copia

notificata del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 131/40/09 depositata il 27 aprile 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale De Augustinis Umberto, che ha chiesto

accogliersi il ricorso.

Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ATTESO IN FATTO

CHE

– Il Comune di Formia impugna per cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto contro l’annullamento del diniego di sgravio dal Comune stesso opposto a P.R. per ICI anni 1995-1999.

– Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, art. 342 c.p.c. (primo motivo), omissione di pronuncia (secondo motivo) e vizio logico (terzo motivo): l’ente si duole che il giudice d’appello abbia ritenuto aspecifici i motivi di gravame, omettendo di pronunciarsi nel merito degli stessi.

Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi d’appello è soddisfatto qualora essi si correlino agli argomenti della sentenza impugnata, contestandone il fondamento logico – giuridico, ciò che non esige una formalistica enunciazione delle ragioni di dissenso, purchè ricavabili dall’atto di gravame, inteso nel suo complesso (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1224, Rv. 595990; Cass. 7 aprile 2017, n. 9083, Rv. 643625); nel caso odierno, l’atto d’appello (trascritto in ricorso per autosufficienza) censura specificamente la decisione di prime cure riguardo alla portata del giudicato sull’imponibile ICI e specificamente ripropone la preliminare eccezione di non autonoma impugnabilità del diniego di autotutela, cosicchè la declaratoria di inammissibilità del gravame risulta inficiata dai denunciati vizi.

– Il ricorso deve essere accolto, con rinvio per l’esame di merito e il regolamento delle spese, anche del giudizio di legittimità; a quest’ultimo riguardo, si evidenzia l’inammissibilità del controricorso, poichè redatto sulla scorta di procura rilasciata in calce al ricorso passivo anzichè in calce al controricorso medesimo, ciò che lascia indimostrata l’anteriorità o contestualità del rilascio alla notifica dell’atto di resistenza (Cass., sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431, Rv. 631298).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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