Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25296 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11578/2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli AVVOCATI

PATRIZIA MUSSONI, e SILVIA RONCONI, pec:

patrizia.mussoni.ordineavvocatirimini.it, silvia.ronconi.

ordineavvocatirimini.it; e elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASTRANGELI,

pec: paolamastrangeli.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA, in persona del Sindaco, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELLO DELLI COLLI, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA VAGLIA 59;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6417/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata in data 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 14/12/2012 il Comune di Villa Santa Lucia (di seguito Comune) propose opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (di seguito Associazione) per la somma di Euro 34.456,45 a titolo di pagamento dei servizi socio-assistenziali resi alla minore M.K. a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minori, per il periodo compreso tra il 20/2/1997 ed il 24/11/1999. L’intimato opponente, ritenuto responsabile quale Comune del cd. domicilio di soccorso, sollevò una serie di eccezioni e contestò l’incongruenza dell’importo, anche in ragione di errori materiali presenti in una fattura allegata dall’Associazione.

2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 75/2016, rigettò l’opposizione e condannò il Comune a pagare la somma richiesta, oltre spese.

3. La Corte d’Appello di Roma, adita dall’Associazione, con sentenza n. 6417 dell’11/10/2017, ha parzialmente accolto l’appello sul quantum debeatur, ritenendo incontestato che vi fosse stata una inammissibile sovrapposizione di prestazioni e spese riportata in una fattura emessa dall’Associazione per il periodo 20/2/1998-31/12/1998 per un corrispettivo di Lire 19.630.000 (pari ad Euro 10.138,05).

La corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale, recependo la tesi portata avanti dall’opposta secondo cui, pur in presenza di errori materiali, non veniva meno la pretesa al pagamento delle prestazioni, avesse errato nel non considerare che la fattura avrebbe dovuto recare la corretta descrizione delle operazioni e che, in mancanza di ciò ed in assenza di sanatoria dell’errore, avrebbe dovuto pervenire al disconoscimento del relativo debito.

Ciò premesso la corte territoriale ha rideterminato la somma dovuta dal Comune, detratto l’importo della fattura duplicata, in Euro 24.318,40, oltre interessi legali e, in ragione della parziale soccombenza reciproca, ha compensato per il 50% le spese del doppio grado del giudizio, ponendole per la residua m.’ a carico del Comune.

4. Avverso la sentenza l’Associazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito il Comune con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per il giorno 7 aprile 2020, rinviata d’ufficio per effetto della legislazione emergenziale relativa alla pandemia da coronavirus e rifissata all’odierna adunanza del 13 luglio 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso – error in procedendo per travisamento delle eccezioni e dell’istruttoria, violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia il cd. errore materiale, evidente ed innocuo, in documentazione amministrativa D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 21 – la ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto incontestata la sovrapposizione tra prestazioni e spese, laddove l’Associazione avrebbe, invece, fin dal primo atto difensivo, contestato l’esistenza di una duplicazione di somme. Peraltro, ad avviso della ricorrente, il giudice avrebbe violato l’art. 116 c.p.c., per non aver adeguatamente ponderato i mezzi istruttori acquisiti in giudizio e relativi: a) alla qualificazione di onlus di essa Associazione dalla quale avrebbe dovuto desumere l’impossibilità per la stessa di emettere fatture ma mere note di addebito; b) alla natura socio-assistenziale dell’attività resa in favore della minore; c) alla data di inserimento della stessa nella casa famiglia e all’ininterrotta permanenza nella comunità dal 20/2/1997 al 24/11/199; d) alla natura sinallagmatica del rapporto tra ente collocatario e comune obbligato: e) alla richiesta di pagamento effettuata e alle prove scritte del credito. Ove il giudice avesse considerato tutti detti elementi sarebbe giunto alla conclusione, cui era già correttamente giunto il giudice del primo grado, secondo la quale la presenza di un mero errore materiale nella documentazione non era tale da inficiare il diritto sostanziale del creditore.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’omessa applicazione dei principi del D.Lgs. n. 460 del 1997, error in procedendo per mancata verifica della natura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII quale onlus con conseguente inapplicabilità dei principi di contabilità ordinaria; mancata considerazione della natura dei documenti fiscali che rappresentano mere ricevute; error in procedendo e in iudicando per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (violazione dell’art. 112 c.p.c.); violazione dell’art. 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, error in iudicando per mancata applicazione dei principi sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; error in iudicando per contrarietà tra le parti di sentenza cui si è data acquiescenza e le statuizioni di cui al 2 capoverso di pag. 8 della stessa sentenza: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che la contabilità della onlus fosse desumibile dai libri degli inventari versati in atti, dai quali la corte territoriale avrebbe dovuto desumere la conferma dell’intero credito dell’Associazione.

1-2. Le censure, a prescindere dai numerosi profili di inammissibilità consistenti nella natura eterogenea dei vizi denunciati nello stesso motivo di ricorso (Cass., 1, n. 19443 del 23/9/2011; Cass., 1, n. 26874 del 23/10/2018), nell’assenza di specificità dei motivi e nella loro afferenza al merito delle questioni, non formulando il ricorrente alcuna critica circostanziata alla sentenza d’appello ma limitandosi ad invocare una diversa e più appagante rilettura degli elementi istruttori (Cass., L n. 21486 del 18/10/2011; Cass., n. 9043 del 20/4/2011; Cass., 3, n. 3267 del 12/2/2008, Cass., 3, n. 3436 del 16/2/2006), sono comunque infondate.

Come correttamente riferito dall’impugnata sentenza il Comune ha sempre contestato l’inammissibile duplicazione delle asserite prestazioni assistenziali per il periodo 20/2/1998-31/12/1998 evidenziando la carenza di prova in ragione dei principi sul valore probatorio dei documenti fiscali nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Per contrastare la tesi della duplicazione dei compensi la ricorrente non avrebbe potuto limitarsi, come ha invece fatto, a proporre una diversa interpretazione del documento fiscale ma avrebbe dovuto censurare la sentenza con riguardo alla violazione di specifiche regole ermeneutiche, essendo il sindacato di legittimità sulle regole di ermeneutica, limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali (Cass., 3, n. 11254 del 10/5/2018; Cass., 1, n. 27136 del 15/11/2017).

Ciò posto, con riguardo alla censura di cui al primo motivo di ricorso, declinato sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., occorre sottolineare che, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 116 c.p.c., può essere dedotta in cassazione nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass., 2, n. 24434 del 30/11/2016; Cass., 3, n. 23940 del 12/10/2017). Esclusa quindi la possibilità di far valere error in procedendo e in iudicando, il vizio motivazionale sollevato con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed unico concretamente scrutinabile, è sia inammissibile quanto alla sua formulazione – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – non più rilevabile in sede di legittimità sia, in ogni caso, infondato in quanto la corte territoriale ha, con motivazione certamente conforme al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, argomentato nel senso che la fattura contestata non recava la corretta descrizione delle operazioni, che non era stata operata una sanatoria dell’errore con apposita nota di variazione e che l’irregolare compilazione del documento fiscale e l’obiettiva difficoltà di documentare, a posteriori e a distanza di anni, l’effettiva prestazione svolta, inducevano a ritenere non provata la pretesa creditizia dell’appellata.

Ugualmente deve dirsi infondata la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, di pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione. In sostanza la ricorrente assume quanto segue: siccome avevo chiesto di esaminare l’intera documentazione versata in atti ed il giudice non lo ha fatto, la sentenza è viziata da ultrapetizione; ove il giudice lo avesse fatto, senza limitarsi ad esaminare la fattura contenente la pretesa duplicazione, sarebbe certamente giunto alla conclusione dell’esistenza dell’intero credito.

La censura, al di là dei numerosi profili di inammissibilità per difetto di specificità e di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, è infondata in quanto la sentenza si è pronunciata in ordine alla questione dedotta in giudizio – duplicazione dei costi per l’anno 2008 – ed entro i limiti della domanda. Appare evidente che la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., in una alle altre numerose censure formulate nell’epigrafe del motivo, si concretizza in reiterati pretesi vizi motivazionali, inammissibili e comunque infondati per le ragioni già evidenziate, con riferimento al primo motivo.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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