Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25296 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25296 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso n. 24433/2007 R.G. proposto da:
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY s.p.a. (già GABETTI
s.p.a), in persona del procuratore dott. Maurizio Benassi, rappresentata e difesa, per procura speciale a
margine del ricorso, dal prof. avv. Marco Sertorio e
dall’avv. Maria Teresa Lojacono Romagnoli ed elett.te
dom.ta presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via L.
Andronico n. 24

2013

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 11/11/2013

AVV. IGNAZIO BALSAMO QUALE CURATORE DEL FALLIMENTO FLEX
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

– intimato e contro
SALVATORI Sergio (c.f. SLVSRG39P15H5010), rappresentato
e difeso dall’avv. Alessandro Picozzi ed elett.te
dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Via dei
Condotti n. 9

– controricorrente e sul ricorso n. 27763/2007 R.G. proposto da:
AVV. IGNAZIO BALSAMO QUALE CURATORE DEL FALLIMENTO FLEX
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso, per
procura speciale in calce al controricorso, dagli
avv.ti Ermanno Bujani e Massimo Angelini ed elett.te
dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza
Cavour n. 17

– con troricorrente e ricorrente incidentale

contro
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY s.p.a. (già GABETTI
s.p.a), come sopra rappresentata difesa e domiciliata

– con troricorrente al ricorso incidentale e contro
SALVATORI Sergio

– intimato –

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avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.
517/07 depositata il 29 marzo 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 giugno 2013 dal Consigliere dott. Carlo

udito per la ricorrente principale l’avv. Maria Teresa
LOIACONO ROMAGNOLI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale
l’avv. Massimo ANGELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Giovanni PATRONE, che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Vittorio Mannelli agì contro la Flex
s.p.a. (già Permaflex s.p.a.) per la risoluzione per
inadempimento della convenuta, con conseguente risarcimento del danno, del contratto con cui detta società
gli aveva promesso in vendita un immobile con atto sottoscritto dal suo amministratore delegato sig. Sergio
Salvatori. La convenuta chiamò in garanzia il Salvatori
e nel giudizio intervenne anche la Gabetti s.p.a. (poi
divenuta Gabetti Property Solutions Agency s.p.a., qui
di seguito semplicemente Gabetti) pretendendo dalla
convenuta la propria provvigione sull’affare.

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DE CHIARA;

Il Tribunale di Prato respinse la domanda
dell’attore sul rilievo della inefficacia del contratto
e accolse la domanda della Gabetti condannando la Flex
s.p.a., nel frattempo dichiarata fallita, al pagamento

La Corte di Firenze ha respinto l’appello principale del Mannelli e accolto parzialmente l’appello incidentale della curatela rigettando la domanda di pagamento della provvigione in favore della Gabetti.
I giudici di appello hanno ritenuto:
A) quanto all’appello principale:
– che era applicabile nella specie l’art. 2384 bis
c.c., non essendo la compravendita immobiliare compresa
nell’oggetto sociale della Flex (allora Permaflex)
s.p.a., limitato alla produzione di materassi;
– che era provata la malafede del Mannelli, il
quale era stato edotto della carenza di poteri del Salvatori relativamente al contratto di cui trattasi;
– che la domanda risarcitoria proposta dal Mannelli nei confronti del Salvatori era inammissibile perché
formulata tardivamente soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, e comunque era infondata attesa l’accertata malafede dell’attore;
B) quanto all’appello incidentale:

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della provvigione di £ 32.540.000 oltre interessi.

- che quello oggetto di causa era una contratto
preliminare vero e proprio e non già una mera proposta
del promittente acquirente;
– che anche la mediatrice Gabetti era stata edotta

conseguente inefficacia del contratto, e ciò escludeva
il suo diritto alla provvigione.
La Gabetti ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura. Il sig.
Salvatori e il curatore del fallimento Flex s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi, il secondo dei
quali – quello cioè del curatore – contenente anche ricorso incidentale per un motivo. Tutte le parti hanno
anche presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I due ricorsi, proposti avverso la medesima
sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art.
335 c.p.c..
2. – Con il primo motivo del ricorso principale,
denunciando violazione degli artt. 2384 e 2384 bis c.c.
(nel testo anteriore alla riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e
vizio di motivazione,

si sostiene che soltanto

l’esercizio di un’attività imprenditoriale diversa da
quella prevista come oggetto sociale rientra nel divie-

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della possibile carenza di poteri del Salvatori e della

to di cui alle norme indicate, e non anche il compimento di un atto isolato; pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare la decisione di considerare la
vendita immobiliare in questione come atto

ultra vires

biliare integranti una vera e propria attività imprenditoriale.
2.1. – La censura, così come è formulata, non può
essere accolta, essendo estraneo alle norme indicate il
riferimento a un’attività piuttosto che a singoli atti.
E’ vero, peraltro, che l’appartenenza o l’estraneità di
un atto all’oggetto sociale non va valutata in base al
criterio della espressa previsione statutaria di atti
di quel tipo, bensì in base al criterio della strumentalità, diretta o inidiretta, dell’atto stesso rispetto
all’oggetto sociale, inteso come la specifica attività
economica concordata dai soci nell’atto costitutivo
(Cass. 16416/2002, 26011/2007); tale criterio, però,
non viene affatto invocato con la censura in esame.
3. – Con il secondo motivo del ricorso principale
si denuncia violazione dell’art. 2384 bis c.c. e vizio
di motivazione. La ricorrente sostiene che la malafede
del terzo contraente che rileva agli effetti della predetta norma non consiste nella semplice conoscenza della eccedenza dell’atto rispetto all’oggetto sociale, e

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con il riferimento a una serie di atti di vendita immo-

che la Corte d’appello avrebbe dovuto dunque motivare
sulla sussistenza di tale malafede.
3.1. – Il motivo è infondato, dovendo ribadirsi
che la buona fede cui fa riferimento la norma in que-

dell’atto all’oggetto sociale (Cass. 7293/2009,
23174/2006), e dunque la mala fede nel suo contrario.
4. – Con il terzo motivo la ricorrente principale,
denunciando violazione dell’art. 1757 c.c. e vizio di
motivazione, sostiene che: a) solo la nullità del contratto mediato, e non già anche la inefficacia per estraneità all’oggetto sociale, esclude il diritto del
mediatore alla provvigione; b) la conoscenza
dell’inefficacia del contratto mediato da parte del mediatore non può desumersi dalla “limitazione statutaria
in capo al venditore”; c) la Corte d’appello ha apoditticamente affermato che la Gabetti era a conoscenza
della causa di inefficacia del contratto, mentre la
“limitazione statutaria” non era ostativa alla vendita
isolta di un immobile, né era provato che la mediatrice
fosse a conoscenza dell’intento fraudolento o della mala fede del promittente compratore.
4.1. – Neanche questo motivo può essre accolto.
Premesso, infatti, che la censura sub c) è in parte (quanto cioè alla rilevanza di un atto isolato) ri-

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stione consiste invece nell’ignoranza della estraneità

petitiva di quella di cui al primo motivo, già disattesa, e che qui si discute del solo diritto alla provvigione nei confronti della società (poi) fallita, può
osservarsi che ad escludere tale diritto è sufficiente

mediato non vincolava certo la società – il cui amministratore aveva ecceduto i propri poteri rappresentativi, essendo definitivamente accertata l’estraneità del
contratto all’oggetto sociale – e dunque la stessa non
aveva beneficiato della mediazione, né conseguentemente
poteva essere tenuta al pagamento della provvigione.
5. – Con il quarto motivo del ricorso principale
si lamenta l’omissione, da parte della Corte d’appello,
della pronuncia sulla domanda subordinata, proposta sin
dal giudizio di primo grado, di condanna del Salvatori
al risarcimento del danno per aver stipulato il contratto quale falsus procurator della società.
5.1. – Il motivo è inammissibile per difetto del
requisito di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorrente, infatti, non precisa quale sia l’atto del giudizio di primo grado in cui egli avrebbe articolato la
domanda risarcitoria nei confronti del Salvatori: atto
indubbiamente necessario ai fini del decidere, perché
condizionante l’ammissibilità della domanda come proposta in grado di appello, in difetto della quale non

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la sola considerazione, assorbente, che il contratto

sussisteva il dovere della Corte di appello di pronunciarsi e, conseguentemente, non sussisterebbe il vizio
di difetto di pronunzia.
6. – L’unico motivo di ricorso, con il quale si

preliminare essendovi stata invece una semplice propsta
di acquisto, è assorbito dal rigetto del ricorso principale, all’accoglimento del quale il ricorso incidentale è implicitamente subordinato.
7. – In conclusione il ricorso principale va respinto, con assorbimento del ricorso incidentale e condanna della parte soccombente alle spese processuali
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso
principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e
condanna la ricorrente principale alle spese processuali, liquidate in 5.200,00, di cui 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, in favore
di ciascuna delle controparti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
20 giugno 2013.

ripropone la tesi della insussistenza di un contratto

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