Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25296 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 09/12/2016), n.25296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22123/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4405/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, emessa il

07/04/2014 e depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenda delle Entrate propone ricorso per cassazione (affidato a tre motivi) nei confronti di P.G. (che non ha svolto attività difensiva), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Sevizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2008 – è stata riformata la decisione della CTP di Salerno n. 208114/2012, che aveva integralmente respinto il ricorso del contribuente. I giudici d’appello hanno concordato con le censure di parte contribuente evidenziando che non risultavano elementi significativi di organizzazione, non avendo il contribuente disponibilità di beni strumentali di particolare rilievo ne dipendenti o collaboratori a tempo pieno. Quanto al dipendente a tempo parziale (di cui il contribuente si era avvalso negli anni in esame) esso neppure poteva considerarsi significativo ai fini della soggezione ad IRAP, così come non era significativo il valore dei beni ammortizzabili, che era variato nel corso degli anni a causa del fine ammortamento o della cessione, eliminazione di alcuni di essi. Il ricorso, assegnato (…) ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., può essere definito ex art. 375 c.p.c.. L’Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in quanto la C.T.R. (giudicando sui rimborsi concernenti le annualità diverse dal 2002-2003) avrebbe erroneamente ritenuto che i compensi corrisposti ad un lavoratore dipendente e le spese per beni strumentali fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione. La censura appare infondata. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9431 /2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive. Nella specie, l’Agenda incentra il motivo proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente (a tempo parziale), dato questo ininfluente alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. Con il secondo motivo, la parte ricorrente formula una censura (manifestamente infondata) di difetto di motivazione, in plateale contraddizione con il fatto che nel primo motivo la stessa parte ricorrente ha censurato nel merito gli argomenti decisionali, ai quali ha perciò stesso riconosciuto dignità di motivazione. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta motivazione apparente e violazione dell’art. 111 Cost.” ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la CTR omesso di dare conto delle ragioni del proprio convincimento, rifugiandosi in una motivazione tautologica. Il motivo appare infondato e da disattendersi. Anche a volersi prescindere dal fatto che la parte ricorrente non delinea in alcun modo la ragione per la quale la motivazione del provvedimento giudiziale dovrebbe considerarsi “apparente” (trincerandosi dietro una generica critica di “apoditticità”),è comunque risolutivo un dato dirimente. E cioè il fatto che il giudicante abbia esaminato i fatti storici sottoposti alla sua cognizione, e cioè i possibili sintomi dell’esistenza del presupposto di imposta – e chiaramente identificato le conseguente logiche che ha inteso trarne – raggiungendo quel motivato e consapevole convincimento che è il presupposto adeguato dell’esercizio della potestà di giudicare che compete – in modo riservato – al giudice del merito. Potestà rispetto al cui esercizio la parte ricorrente dissente, ma ciò non è certo ragione per ritenere nulla la pronuncia impugnata. Non resta che concludere per opportunità di decidere il ricorso in Camera di consiglio per inammissibilità e manifesta infondatezza”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto del 7 settembre 2016;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; che nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità non avendo la parte contribuente, rimasta vittoriosa, svolto alcuna difesa; che, nei casi d’impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex multis Cassazione civile, se. 6-L, 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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