Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25294 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.25/10/2017),  n. 25294

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29764-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MELOZZO 2000 SRL, C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 585/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 25/11/2009;

udiva la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 585/40/09, depositata in data 25/11/2009, ha respinto l’appello con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva censurato la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso della Melozzo 2000 s.r.l., ha dichiarato nulla la cartella di pagamento impugnata, emessa all’esito di controllo formale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, della dichiarazione (mod. unico e mod. 770), relativamente agli anni 2000 e 2001, per omessi o tardivi versamenti di tributi (Iva, Irap, Irpeg, ritenute alla fonte), oltre sanzioni ed interessi, invalidità derivante dalla omessa comunicazione alla società contribuente dell’esito di tale controllo;

che la CTR ha motivato la decisione nel senso che l’omessa previa comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione operata – come previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nonchè dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale, e la circostanza che l’Amministrazione finanziaria avesse “provveduto a sgravi parziali (Euro 17.181,88) “dopo” che la ricorrente aveva presentato il ricorso” avvalorava la tesi della ricorrente circa la necessità, prevista a pena di nullità dall’art. 6 citato, di invitare il contribuente, “”prima di procedere alle iscrizioni a ruolo”… a fornire i necessari chiarimenti o a produrre i documenti mancanti”, questione peraltro ritenuta assorbente di “ogni altra eccezione dedotta dalle parti”;

che l’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di impugnazione, improntato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5), la ricorrente si duole del fatto che il Giudice di appello abbia condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa “comunicazione d’irregolarità” al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato nella specie di mera omissione di versamento, ovvero di ritardato versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione, atteso che la contribuente non aveva contestato in alcun modo la violazione accertata e quindi ammesso implicitamente di aver versato minori imposte rispetto a quanto dovuto, e di aver effettuato taluni versamenti in ritardo.

che la doglianza appare fondata alla luce della sentenza n. 3154/2015 di questa Corte secondo cui, “L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, (nella specie, per IRPEF e IRAP relativi all’anno di imposta 2003), non è condizionata dalla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non emerga l’esistenza di errori poichè il riscontro di irregolarità nella dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”, e ribadisce quanto già affermato dalla sentenza n. 17396/2010, secondo cui “L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”;

che il più volte citata L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;

che, infatti, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass. n. 8342/2012), nè del resto a siffatte incertezze può ricondursi l’adozione, da parte dell’Amministrazione finanziaria del provvedimento di sgravio parziale della cartella di pagamento, con riduzione della pretesa impositiva originariamente iscritta a ruolo, che la società Melozzo 2000 neppure può fondatamente dolersi della mancata ricezione della comunicazione con l’invito bonario ad adempiere, prima dell’iscrizione a ruolo del credito fiscale, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire “che l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perchè non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, sia perchè l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella” (Cass. n. 20040/2015);

che, in conclusione, va ribadito il principio secondo il quale non è motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’omissione della comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto (Cass. n. 3366/2013);

che con il secondo motivo di impugnazione, improntato alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente si duole del fatto che il Giudice di appello ha omesso di indicare le ragioni per le quali la decisione di primo grado fosse/era da confermare anche in relazione al dedotto difetto di motivazione della cartella impugnata, nonostante il gravame sul punto dell’Agenzia delle Entrate;

che la censura va disattesa in quanto la CTR ha espressamente ritenuto assorbente il profilo concernente la questione dell’omessa comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione, rispetto ad “ogni altra eccezione dedotta dalle parti”, sicchè vale il principio per cui le questioni non esaminate – perchè ritenute assorbite – dal giudice del merito, sono riproponibili innanzi al giudice di rinvio;

che, per quanto sopra esposto, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo d’impugnazione, stante l’inammissibilità del secondo, e la sentenza va impugnata cassata con rinvio della causa alla medesima CTR, in altra composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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