Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25294 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29336/2018 proposto da:

BERCE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASTEUR, 78,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA TULLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIULIA GIOVANNA COCCHETTI, e CARLO

MANZONI;

– ricorrente –

contro

G.N., X.E., K.N., C.I., e

C.D., ALLIANZ S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2403/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

 

Fatto

RITENUTO

che G.N., in proprio e quale procuratore speciale di G.V., O. e K., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lodi, X.E., in qualità di titolare dell’impresa omonima e datore di lavoro di G.P., chiedendo che fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da tutti gli attori a seguito della morte del congiunto G.P., rispettivamente marito, fratello e padre, verificatasi a seguito di un infortunio sul lavoro;

che si costituì in giudizio lo X. il quale, nel chiedere il rigetto della domanda, rilevò che l’INAIL aveva già provveduto al risarcimento del relativo danno e chiese altresì di poter chiamare in causa l’impresa Econord di P.C., appaltatrice dei lavori, e la s.r.l. Berce, società committente;

che i soggetti chiamati si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda; la Berce s.r.l. chiese di essere autorizzata a chiamare a sua volta in causa l’Allianz s.p.a., in qualità di società assicuratrice; la quale ultima pure si costituì, sostenendo la non operatività della polizza nel caso in esame;

che il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese nei confronti dello X., ritenendo che l’esistenza di un danno non patrimoniale non fosse stata dimostrata e che comunque la società Berce era esente da ogni responsabilità;

che la pronuncia è stata impugnata da G.N. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2018, in accoglimento del gravame, accertata la responsabilità tanto di X.E., quanto della Econord come della s.r.l. Berce nell’evento mortale verificatosi, li ha condannati tutti in solido al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale in favore di G.V., O. e K., della somma di Euro 165.960 ciascuno e di Euro 24.020 in favore di G.N., oltre al pagamento delle spese processuali;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la Berce s.r.l. con atto affidato a nove motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che la società ricorrente ha depositato, in data 7 luglio 2020, un atto di rinuncia al ricorso;

che tale atto è sottoscritto dai difensori avv. Tulli e Cocchetti nonchè personalmente dal legale rappresentante della società, ed è pertanto idoneo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2;

che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la società ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

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