Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25294 del 09/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18131-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile della
Funzione Risorse Umane, elettivamente domiciliata in ROMA; PIAZZA
CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DEL MONTE FRANCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 06/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
LUCIA.
Fatto
RILEVATO
Che:
la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 6 giugno 2017, decidendo su rinvio dalla Corte di Cassazione e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra D.A.M. e Poste Italiane S.p.A., dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1/7/2002;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di unico motivo;
D.A.M. ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consigli.
Diritto
CONSIDERATO
Che.
Con l’unico motivo Poste Italiane S.p.A. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, del 30 luglio 2002 e del 18 settembre 2002 in connessione con gli art. 12 preleggi e art. 1362 c.c., art. 1325 c.c. e ss. (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che la Corte territoriale, laddove aveva ritenuto la causale apposta al contratto inidonea a soddisfare l’onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale, era in contrasto con il costante orientamento della Corte di legittimità in forza del quale l’esplicitazione delle ragioni dell’apposizione del termine poteva risultare anche indirettamente da contratto, attraverso il riferimento ad altri scritti accessibili alle parti, poichè nel caso in esame non erano stati minimamente esaminati dalla Corte d’appello i contratti e accordi collettivi richiamati in contratto;
con memoria Poste Italiane s.p.a. ha comunicato a questa Corte che il 22 ottobre 2018 è intervenuta tra le parti una transazione per definire il presente giudizio, come da verbale di conciliazione sindacale allegato, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
che allorchè, nel giudizio di legittimità, intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito dell’impugnazione (sin da Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368 ed ord., sez.un., 26 luglio 2004, n. 14059; e quindi, e multis, 5 novembre 2014, n. 23623; 20 gennaio 2011, n. 1344; 13 luglio 2009, n. 16341; 5 agosto 2008, n. 21122; 15 marzo 2007, n. 6026; 30 giugno 2006, n. 15113; 24 giugno 2005, n. 13565; 27 gennaio 2003, n. 1205);
che ricorrono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione, per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019