Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25292 del 11/11/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25292 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso 30215-2007 proposto da:
GUALDI ANNA MARIA, ANGIOLILLO GIUSEPPE, PETERSON
ISABELLA, GUALDI GIANLUCA, GUALDI GABRIELLA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA BARBERINI
12, presso l’avvocato VISENTINI GUSTAVO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Data pubblicazione: 11/11/2013
TONELLI ENRICO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
CENTRO DI SANITA’ S.P.A.
(C.F. 01091111003), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
1
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA
DELLA VALLE 3, presso l’avvocato MELLARO MASSIMO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
–
controricorrente
–
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ALFONSO PAPA
MALATESTA, con delega, che insiste nella rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per l’estinzione per rinuncia.
avverso la sentenza n. 3018/2007 della CORTE
2
In fatto e in diritto
Anna Maria Gualdi,
Gianluca Gualdi e Isabella
Peterson, soci della Centro di Sanità s.r.1., nonché
Giuseppe Angiolillo, rappresentante comune di una
quota indivisa del capitale sociale, proponevano
d’appello di Roma indicata in epigrafe, che aveva
rigettato il gravame proposto dai ricorrenti avverso
la sentenza del Tribunale di Tivoli del 18 luglio 2003
con la quale erano state dichiarate improponibili perché devolute ad arbitri irrituali- le domande, da
essi proposte, di declaratoria di nullità o di
annullamento della deliberazione dell’assemblea
ordinaria del 2 ottobre 2001 con la quale era stato
nominato un nuovo amministratore unico della anzidetta
società.
Al ricorso resisteva con controricorso la Centro di
Sanità s.p.a.
Nelle more
i
ricorrenti
(escluso
l’Angiolillo,
sostituito nella funzione di rappresentante comune
dalla Peterson), con atto notificato in data 24 luglio
2013, dichiaravano di rinunciare al ricorso; la Centro
di Sanità s.p.a. in liquidazione, con atto notificato
in data 8 agosto 2013, ha dichiarato di aderire alla
rinuncia.
3
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
All’udienza odierna, il difensore dei ricorrenti ed il
P.G. hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del
processo.
dunque
tale
regolarmente formato,
atto
di
rinuncia
risulta
tempestivo e regolarmente
comunicato alla controparte costituita,
che ha
peraltro espresso adesione, deve dichiararsi
l’estinzione del processo ai sensi dell’art.391
c.p.c., senza provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta
rinuncia.
Roma, 3 ottobre 2013
Il pr
Poiché