Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25290 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25290
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33508/2019 proposto da:
I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7,
presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
QUESTORE DI PROVINCIA TORINO;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il
03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. I.L. cittadino (OMISSIS), veniva trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) – (OMISSIS) a seguito di provvedimento emesso dal Questore di Torino il 6 marzo 2019. In data 3 aprile 2019 la misura del trattenimento veniva convalidata dal Giudice di pace di Torino.
2. I.L. impugna tale decreto affidandosi ad un motivo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. Il ricorrente censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, la mancata partecipazione all’udienza dello straniero.
Il ricorso è fondato.
Risulta infatti dal verbale dell’udienza del 3 aprile 2019, che, a fronte delle doglianze del difensore circa l’assenza del suo assistito, il giudice di pace ha ritenuto comunque di poter procedere oltre, risultando sufficientemente garantito il diritto di difesa stante la presenza dell’avvocato.
L’affermazione contrasta con il disposto legislativo dell’art. 14 del T.U.I., che al comma quattro disciplina l’udienza di convalida prevedendo espressamente che l’interessato deve essere tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza: per costante giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. 3298/2017), “Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito.
4. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Torino.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020