Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25290 del 09/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 09/12/2016), n.25290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21244/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI R. M. – E. P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1682/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, emessa il 14/04/2014 e depositata il

20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR siciliana ha respinto l’appello dell’Agenzia – gravame proposto contro la sentenza n. 199/03/2011 della CTP di Palermo che aveva già accolto il ricorso della parte contribuente Studio Commercialisti Associati M. e P. – ed ha così accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per il periodo di imposta anno 1998, ricorso proposto sulla premessa che la parte ricorrente, costituita come associazione di soggetti esercente la libera professione, è carente del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto del 7 settembre 2016.

Tanto premesso, si osserva che la notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta (v. relata in calce) tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.. Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’organo deputato per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429). Nulla ha depositato la parte ricorrente e, dunque, va dichiarata l’inammissibilità del suo ricorso, atteso che neppure nell’archivio informatico della cancelleria risulta alcunchè. Peraltro, anche in caso di eventuale esito negativo della notificazione dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante (nella specie neppure invocata), l’inammissibilità non si sarebbe determinata solo ove la notificazione fosse stata rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione civile, sez. un., 15 luglio 2016, n. 14394). Nulla di tutto ciò risulta, non avendo la difesa presenziato all’odierna adunanza camerale e avendo offerto neppure la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso di ricevimento mancante (Cassazione civile, sez. 5, l’ottobre 2015, n. 19623).

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese. Nei casi d’impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex multis Cassazione civile, sez. 6-L, 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA