Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25290 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15392-2016 proposto da:

S.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato

CARDARELLI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ZAZA

D’AULISIO ALFREDO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAETA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 66,

presso lo studio dell’avvocato CAPOZZI GIANCARLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PICCOLO DANIELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6666/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A.L. ha impugnato l’avviso di accertamento n. 963 del 24 ottobre 2008 con il quale il Comune di Gaeta aveva contestato l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2005.

La CTP di Latina, con sentenza n. 121/04/2010, ha respinto il ricorso.

S.A.L. ha proposto appello che la CTR di Roma, Sez. dist. di Latina, con sentenza n. 117/39/2012, ha rigettato.

S.A.L. ha proposto ricorso per cassazione che è stato accolto con ordinanza n. 15729/2014, la quale ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza.

In seguito a riassunzione, la CTR del Lazio, con sentenza n. 6666/39/2015, ha respinto nuovamente l’appello.

S.A.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi contro la sentenza da ultimo menzionata.

Il Comune di Gaeta ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di diritto enunciato dall’ordinanza n. 15729 del 2014 della Corte di cassazione, nonchè la violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 24 del 1998, art. 27, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 145,L.R. Lazio n. 38 del 1999, art. 55, artt. 26 e 34 della NTA al PTP della Regione Lazio, approvate con D.G.R.L. 30 luglio 1999, n. 4485, art. 23 della NTA al PTPR approvato con la D.G.R.L. 25 luglio 2007, n. 1025, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. h, poichè la CTR di Roma, Sez. dist. di Latina, non avrebbe tenuto conto che il terreno oggetto di causa era sottoposto al regime delle aree agricole e ad aveva una estensione di mq 11.747, mentre l’art. 26 delle NTA al PTP e il L.R. Regione Lazio n. 38 del 1999, art. 55, subordinavano l’edificabilità degli immobili alla presenza di un lotto minimo di mq 30.000 ed alla circostanza che il proprietario fosse un coltivatore diretto.

Inoltre, il giudice di appello non avrebbe considerato che il Comune di Gaeta ricadeva in area montana, con conseguente operatività dell’esenzione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. h.

La doglianza è infondata.

Al riguardo, assume rilievo la summenzionata ordinanza n. 15729 del 2014 della Corte di cassazione, la quale aveva accolto il precedente ricorso di S.A.L..

L’esame di tale ordinanza è ammissibile poichè, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (Cass., Sez. 5, n. 30780 del 30 dicembre 2011).

Pertanto, è ben possibile consultare il testo di precedenti sentenze della S.C., reperendole tramite gli archivi informatici del CED della Corte suprema di cassazione, anche in assenza di deduzioni delle parti sul punto, a maggior ragione qualora, come nella specie, la pronuncia interessata sia stata resa nell’ambito del medesimo giudizio pendente davanti alla stessa Corte.

Dalla lettura dell’ordinanza n. 15729 del 2014 emerge che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente aveva, fra le varie contestazioni, lamentato la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, della legge urbanistica, art. 5 e L.R. Lazio n. 24 del 1998, art. 27, comma 2.

Essa aveva argomentato che la CTR aveva errato nel qualificare il terreno de quo come area fabbricabile, a fini tributari, in base al P.R.G. del Comune di Gaeta, senza considerare che tale P.R.G. doveva ritenersi integrato, ai sensi della legge urbanistica, art. 5 e della L.R. Lazio n. 24 del 1998, art. 27, comma 2, dai piani paesaggistici regionali e, precisamente, dal PTP approvato dalla legge della Regione Lazio n. 24 del 1998 e dal PTPR adottato dalla Regione Lazio con Delib. Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e che, alla luce di detta integrazione, il terreno stesso risultava inedificabile.

Tale censura era stata, però, disattesa, come risulta dalla citata ordinanza, in quanto:

“a) l’assunto della ricorrente secondo cui il terreno de quo risulterebbe inedificabile in base al PTP approvato dalla legge della Regione Lazio n. 24 del 1998 – in considerazione sia della circostanza che il territorio del Comune di Gaeta è classificato come area montana (essendo compreso nel territorio della 17 Comunità Montana “Monti Aurunci”), sia della circostanza che il terreno per cui è causa avrebbe una estensione inferiore a mq. 30.000 – non è utilmente scrutinabile in sede di legittimità, perchè le due suddette circostanze non risultano dalla sentenza gravata e nel ricorso non si precisa, come imposto dall’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quali atti e con quali modalità esse siano state dedotte in sede di merito”.

Se ne ricava che le questioni concernenti la natura montana dell’area e l’estensione della stessa non possono più essere prese in considerazione, avendo il giudice di legittimità già ritenuto inammissibile la doglianza che le riguardava.

Quanto alla doglianza riguardante la qualifica di coltivatore diretto, si evidenzia che la stessa, dalla lettura del ricorso e della sentenza, non risulta essere mai stata sollevata in precedenza e, pertanto, il motivo va considerato inammissibile pure in parte qua.

In ordine, infine, alla destinazione agricola dell’immobile, il giudice di appello ne ha tenuto conto, valutando, però, che, in questo specifico caso, il piano territoriale paesistico pe-r la zona agricola ambientale ad elevata connotazione paesistica prevede un indice fondiario di 0,01 mc/mq, a cui consegue la parziale edificabilità del terreno.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 15729 del 2014 e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, perchè la CTR avrebbe utilizzato, per compiere la sua valutazione del terreno, i prezzi medi di aree aventi analoghe caratteristiche, nonostante la Corte di cassazione avesse censurato questo passaggio della motivazione della precedente sentenza di appello, senza considerare l’estensione effettiva della sua proprietà.

La doglianza è infondata.

In occasione del precedente ricorso per cassazione, la contribuente ha lamentato, con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione del summenzionato art. 5, comma 5.

La Suprema Corte ha osservato, sul punto, che la Commissione Regionale aveva affermato, da un lato, che “l’unico criterio di valutazione dei terreni ricadenti in zone edificabili, al di là dei vincoli sugli stessi eventualmente gravanti, è quello di mercato” e, dall’altro, che la valutazione operata dal Comune “oltre a rispettare i criteri dettati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, è anche frutto di un attento e critico vaglio di una relazione tecnica dell’Agenzia delle entrate di Formia sui prezzi medi di mercato derivanti da atti pubblici di compravendita di aree aventi caratteristiche urbanistiche analoghe”.

Pertanto, il motivo era fondato perchè il giudice di appello aveva negato la rilevanza dei vincoli gravanti sulle aree edificabili ai fini della relativa valutazione, sia in linea di principio (con l’affermazione “al di là dei vincoli sugli stessi eventualmente gravanti”) sia quando aveva ritenuto idonea, a fini estimativi, la comparazione con le “aree aventi caratteristiche urbanistiche analoghe”, così trascurando di verificare se le aree considerate a fini comparativi soggiacessero agli stessi vincoli (non solo urbanistici, ma anche paesistici) di quella per cui era causa.

In tal modo, la sentenza gravata si era discostata dal principio, già espresso dalla S.C., che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

Nella specie, la CTR di Roma, Sez. dist. di Latina, ha accertato che i terreni utilizzati come metro di paragone erano stati valutati tenendo conto pure dei limiti di edificabilità derivanti dai piani paesistici e ha, poi, evidenziato che la località in questione “considerando tutti gli elementi morfologico-urbanisti può essere valutata per l’anno in questione intorno ad Euro 29 al mq, tenendo conto anche della relativa vicinanza al mare e della stessa panoramicità che la rendono particolarmente appetibile”.

Se ne ricava che il giudice di appello ha compiuto la verifica imposta dalla Corte di cassazione e ha applicato i parametri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, esaminando le caratteristiche proprie dell’immobile della contribuente.

Priva di rilievo è, infine, la censura concernente l’estensione del terreno che, per le ragioni sopra esposte, non può venire in esame.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 121 del 2000, art. 10, comma 3, perchè il giudice di appello avrebbe errato nel considerare congrua la sanzione ad essa inflitta.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, con il quarto motivo del suo precedente ricorso per cassazione la contribuente aveva denunciato l’omessa pronuncia “circa la censura di illegittimità della sanzione applicata nell’impugnato avviso di accertamento”, da essa mossa nei giudizi di primo e secondo grado.

La S.C. aveva ritenuto, però, che detto motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando specificato dalla ricorrente in quale sede, nel giudizio di merito, fosse stata dedotta la questione della legittimità delle sanzioni irrogate.

Se ne ricava l’irrilevanza della statuizione sul punto della CTR di Roma, Sez. dist. di Latina, sussistendo un giudicato al riguardo.

4. Il ricorso è, quindi, respinto.

5. Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente ex art. 91 c.p.c. è liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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