Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2529 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 15/06/2018, dep. 30/01/2019), n.2529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21121/2016 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

DELTA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN

LIQUIDAZIONE, CURATELA SPECIALE (OMISSIS) SRL, ADRIA SRL,

G.V.;

– intimati –

nonchè da:

DELTA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario liquidatore p.t., Avv.

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARIO D’ACUNTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO D’ACUNTI

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

ADRIA SRL, G.V., CURATELA SPECIALE (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 292/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento p.q.r. dell’incidentale, rigetto della

domanda di Delta; udito l’Avvocato FRANCESCO SCLAFANI;

udito l’Avvocato STEFANO D’ACUNTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La DELTA S.p.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, il Ministero della Marina Mercantile e la (OMISSIS), chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inefficacia delle dieci polizze cauzionali prestate a garanzia dei contributi semestrali ottenuti, ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 361, dalla (OMISSIS) per la costruzione di due motonavi, dato che le polizze recavano ciascuna una data di scadenza calibrata su un singolo rateo, e, in subordine, chiedeva di essere tenuta indenne dalla (OMISSIS). Il Ministero chiedeva in riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di Lire 7.075.394.345. La (OMISSIS) chiamava in causa G.V., che aveva istruito la pratica presso il Ministero, e la S.r.L. Cantieri navali D.C..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3751 del 30/01/2001, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannandola al pagamento del primo rateo per ciascuna delle due motonavi, e dichiarava inefficaci le altre fideiussioni, stante il mancato assolvimento del dovere generale di vigilanza e prudenza da parte del Ministero, il quale, imprudentemente e negligentemente, non aveva vigilato sullo stato di andamento dei lavori ed, anzi, aveva concesso alla (OMISSIS) una proroga del finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già Ministero della Marina Mercantile, impugnava la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Roma. Ricorrevano in via incidentale anche il fallimento della (OMISSIS) e la S.r.L. Cantieri Navali Europei, succeduta alla S.r.L. Cantieri navali Castracani.

La Corte territoriale dichiarava improcedibili gli appelli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della DELTA S.p.A., dichiarava inammissibile l’appello proposto dal fallimento della (OMISSIS) e rigettava quello incidentale della S.r.L. Cantieri Navali Europei.

Sulla vicenda, su ricorso della DELTA S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, si pronunciava, con sentenza n. 12062 del 17.5.2013, la Corte di Cassazione che riconosceva la competenza del tribunale ordinario per la domanda di accertamento negativo e quella del giudice fallimentare quanto alla domanda di escussione della polizza fideiussoria.

La Corte d’appello di Roma, presso cui il giudizio veniva riassunto, con sentenza n. 292 del 18.1.2016, respingeva l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal fallimento della (OMISSIS), non accoglieva l’appello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame incidentale proposto in sede di riassunzione dalla DELTA S.p.A., quindi, compensava tra le parti le spese del giudizio di legittimità e d’Appello.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

Resiste la DELTA S.p.A. in liquidazione che propone ricorso incidentale, cui replica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4.

La DELTA S.p.A. si è avvalsa della facoltà di depositare memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo di ricorso, ricondotto alla categoria logica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero lamenta la violazione degli artt. 190,345 e 395 c.p.c., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto inammissibile, giudicandola un’eccezione nuova, la argomentazione difensiva sollevata in sede conclusionale, con cui la garanzia fideiussoria rilasciata dalla DELTA S.p.A. veniva qualificata una fideiussione a prima richiesta, al fine di negare l’applicabilità dell’art. 1956 c.c..

2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero deduce la violazione degli artt. 1322,1362,1936,1938,1955,1956 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che le garanzie prestate dalla DELTA S.p.A. dovessero ritenersi fideiussioni di obbligazioni future, trascurando la distinzione tra polizze fideiussorie e fideiussione in senso stretto.

3. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 361 del 1982, comma 1, n. 3 e del D.M. 18 marzo 1995, art. 5, per non avere la sentenza impugnata applicato correttamente alla fattispecie concreta il regime normativo di erogazione dei contributi di credito navale.

4. Va preliminarmente esaminato il motivo numero due del ricorso.

4.1. La tesi del Ministero è che erroneamente il giudice a quo avrebbe qualificato le polizze prestate dalla DELTA S.p.A. come poste a garanzia di un’obbligazione futura, non solo perchè le obbligazioni erano individuate e determinate, quanto alla loro fonte nell’obbligazione principale (pp. 14-15 del ricorso), ma anche, e soprattutto, perchè la polizza fideiussoria si distingue dalla fideiussione in senso stretto, anche se per obbligazione futura: sotto il profilo genetico – perchè necessariamente a titolo oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito – e sotto quello soggettivò – intercorrendò non tra fideiussore e creditore, ma tra un contraente, debitore principale, ed il garante, su richiesta e in favore del creditore principale. La polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’obbligazione di colui che contrae con la P.A. costituisce una garanzia atipica, poichè, non potendo garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, data la sua insostituibilità, può solo assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compresso dall’inadempimento, risultando estranea alle garanzie di tipo satisfattorio e riconducibile alla fideiussio indemnitatis.

5. In aggiunta, l’inserimento nelle condizioni generali di contratto di clausole di pagamento a prima richiesta o senza eccezioni all’interno di un contratto di garanzia, seppure atipico, vale a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, svincolato dal vincolo di accessorietà. Tale significato, quello di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, il Ministero attribuisce alla clausola contenuta nelle polizze fideiussorie rilasciate dalla DELTA S.p.A. con cui veniva concesso al creditore principale il diritto di escutere la garanzia a prima richiesta e senza la possibilità di opporre alcuna eccezione (art. 4 delle condizioni generali di contratto).

6. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni:

a) Il ricorrente fa discendere dalla presenza della clausola n. 4 delle condizioni generali una diversa qualificazione del contratto senza soddisfare il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendola trascritta e così impedendone lo scrutinio al fine di verificare la ricorrenza dell’erronea applicazione della disciplina normativa. La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare ripetutamente che la parte ricorrente che denunci la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., è tenuta a riportare il testo della fonte pattizia denunciata, perchè la Corte di legittimità non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con proprie indagini integrative (Cass. 15/11/2013, n. 25728; Cass. 5/07/2007, n. 2560). Nè il difetto di riproduzione integrale è superato, in ossequio al principio di strumentalità delle forme processuali, mediante la produzione del fascicolo nel quale le condizioni generali di contratto sono contenute (Cass. sez. un. 3/11/2011, n. 22726), perchè anche rispetto a tale, per così dire; variante di soddisfacimento dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il motivo risulta carente, non avendo il ricorrente neppure fatto riferimento alla presenza delle condizioni generali di contratto nel fascicolo d’ufficio (p. 17 del ricorso).

b) Il ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di non aver dato “la giusta rilevanza alla volontà dei contraenti che nella loro autonomia contrattuale hanno deciso di concludere un contratto atipico” e a questo fine invoca la violazione, tra le altre, delle norme sull’interpretazione del contratto, senza fornire a questa Corte gli strumenti di indagine dell’asseritamente diverso contenuto volitivo sulla scorta del significato fatto palese dalle parole, della conformità o difformità della condotta tenuta dalle parti rispetto al significato espresso dal testo letterale; del senso logico della connessione tra le clausole da leggersi unitariamente; del principio di buona fede; del criterio dell’utile per inutile non vitiatur; delle prassi locali; dell’idoneità alla realizzazione del programma negoziale; della natura gratuita od onerosa del contratto;

c) il ricorrente si limita a richiamare in senso critico il contenuto della clausola n. 4, pretendendo di trarne la prova della volontà delle parti di rendere “autonomo” il rapporto di garanzia dal rapporto principale garantito, anzichè di configurarlo secondo lo schema della garanzia personale e del negozio tipico della fideiussione. Costituisce ripetuto e consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui chi, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass. 25/10/2006, n. 22889; Cass. 15/11/2013, n. 25728). Manca la denuncia degli specifici errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella sua attività di qualificazione del contratto, conseguente all’attività di interpretazione della volontà delle parti. 5.1. Ciò che emerge dalla motivazione della sentenza impugnata è una diversa ed opposta conclusione ermeneutica rispetto a quella desiderata dal ricorrente. 5.2. Le circostanze invocate, infatti, possono trovare ed hanno anzì trovato – alla stregua dei criteri interpretativi applicati – una giustificazione diversa, ma capace di sorreggere la differente conclusione raggiunta sul contenuto della volontà negoziale (pp. 14-15 della sentenza). Il ricorrente è in errore se pensa che, dovendovi essere un’unica interpretazione possibile, quella illustrata dal ricorso sia la migliore e che egli abbia quindi ragione, per ciò solo, di dolersi di quella alternativa formulata dal giudice a quo (cfr. Cass. 02/05/2006; Cass. 16/02/2007, n. 3644; Cass. 22/02/2007, n. 4178).

6.1. L’asserita qualificazione delle polizze fideiussorie come garanzie atipiche che i giudici d’Appello avrebbero dovuto condurre, sì da abbandonare non solo la tesi della fideiussione per credito futuro, ma anche “uscire dal campo stesso della fideiussione tradizionale” (p. 15 del ricorso), non risulta dedotta in sede d’Appello, nè formulata in modo da contrastare in senso critico e comparativo il decisum impugnato. Peraltro, l’esame di tale prospettazione indurrebbe all’infondatezza del motivo, poichè se è vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene la polizza fideiussoria disomogenea morfologicamente e funzionalmente rispetto alla obbligazione fideiussoria, non potendo surrogare l’adempimento “specifico” di detta obbligazione (connotata dal carattere dell’insostituibilità), ed avendo piuttosto la funzione di assicurare, sic et simpliciter, il soddisfacimento dell’interesse economico del beneficiario, compromesso dal comportamento del debitore principale, è altrettanto vero che l’acquisita autonomia causale della fideiussione rispetto all’obbligazione garantita non implica che essa sia del tutto avulsa dall’obbligo primario di prestazione, “ove essa sia funzionale a garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l’inadempimento dell’obbligato principale e, quindi, per un’obbligazione diversa da quella principale, ma certamente futura ed eventuale, perchè l’obbligazione del garante non diviene attuale prima dell’inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l’obbligo secondario del risarcimento del danno (rectius, dell’indennizzo conseguente all’inadempimento)” (Cass. sez. un. 18/02/2010, n. 3947 in motivazione).

7. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso ridonda in senso negativo sul primo, rispetto al quale preme sottolineare che in sede di ricorso per cassazione la violazione di una norma processuale (nella specie, gli artt. 190,345 e 394 c.p.c.) avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non, pertanto, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come invece avvenuto nel caso di specie (Cass. 21/03/2011, n. 6468). Nondimeno, come ha riconosciuto la Corte di Cassazione a sezioni unite, l’erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non del n. 4 della stessa disposizione, non rende automaticamente inammissibile il motivo purchè venga dedotto con univoca chiarezza lo specifico vizio processuale della sentenza impugnata.

7.1. A tal riguardo l’illustrazione del motivo, il quale in rubrica denuncia la violazione di un plesso di disposizioni processuali, difetta del requisito della specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, stante che omette di raffrontare le censure addotte con la parte della sentenza di cui si chiede la caducazione con le ragioni per le quali la censura è stata formulata. Infatti, solo con riferimento ad una delle tre norme dedotte nella rubrica del motivo, l’art. 345 c.p.c., comma 2 – al netto di un generico riferimento all’art. 190 c.p.c. (p. 12 del ricorso) – il ricorrente fornisce le spiegazioni necessarie a far intendere perchè si pretende violata la volontà di legge e commesso il vizio.

7.2. Tali ragioni possono così essere riassunte:

a) L’argomentazione difensiva sollevata in sede di comparsa conclusionale con cui, al fine di far accertare la loro validità e efficacia, il ricorrente aveva qualificato le garanzie rilasciate dalla DELTA S.p.A. fideiussioni a prima richiesta, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1956 c.c., non costituiva un’eccezione in senso stretto incorrente nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2, bensì un’argomentazione giuridica a sostegno della difesa, come tale suscettibile di essere arricchita in corso di causa, sia sulla base degli approfondimenti della materia del contendere che lo sviluppo del contraddittorio offre, sia sulla base delle evoluzioni giurisprudenziali intervenute (p. 10 del ricorso).

b) La qualificazione giuridica di un rapporto è liberamente deducibile anche d’ufficio sulla base del principio iura novit curia.

c) In sede di comparsa conclusionale il ricorrente ha ripetuto conclusioni ed argomentazioni già assunte nel giudizio d’Appello, in sintonia con l’art. 394 c.p.c. e senza incorrere nel divieto di nova in appello che la Corte ha rapportato all’atto di riassunzione e non alle conclusioni assunte nel giudizio di primo grado o almeno all’atto di citazione in appello del 2002 (p. 11 del ricorso).

d) All’epoca dei fatti l’orientamento giurisprudenziale in materia di garanzie autonome “non era ancora sorto neppure allo stato embrionale” e di detto orientamento il ricorrente si era avvalso in sede di comparsa conclusionale per qualificare il rapporto (pp. 11-12);

e) Non vi era stata violazione del principio del contraddittorio, dato che un argomento dedotto per la prima volta in comparsa conclusionale può sempre essere contraddetto in sede di replica, perchè l’art. 190 c.p.c., non impedisce all’attore di esporre nella propria comparsa conclusionale una nuova giustificazione della domanda proposta dal giudice o nuove eccezioni per contestare le tesi dell’altra parte (pp. 12-13).

7.3. Questa Corte ritiene che le suesposte censure siano state superate dall’inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale. Quando si deduce, come in questo caso un error in procedendo, è richiesto che il ricorrente indichi il concreto pregiudizio risentito dalla ricorrenza dell’evocato vizio cassatorio, atteso che il vizio non è posto a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo” (Cass. 02/02/2018, n. 2626). Il vizio, in altri termini, deve avere carattere decisivo, cioè deve incidere sul contenuto della decisione (Cass. 26/09/2017, n. 22341). Non ricorre nella specie detto pregiudizio perchè la Corte territoriale non è incorsa in un alcun vizio cassatorio per aver qualificato la fideiussione oggetto della controversia come fideiussione posta a garanzia di un’obbligazione futura, con conseguente inquadramento della fattispecie nella previsione dell’art. 1956 c.c..

8. Il terzo motivo è infondato.

8.1. La tesi del Ministero ricorrente è che la legislazione in materia di concessione di crediti alle imprese armatoriali, di cui alla L. 10 maggio 1982, n. 361, non consentisse alla PA di concedere i contributi erogati in corrispondenza dell’effettivò andamento dei lavori.

8.2. Nondimeno, le norme a tal fine invocate – va peraltro osservato che pur facendo riferimento del D.M. 18 marzo 1995, art. 5, che subordinerebbe il rilascio delle rate semestrali di contributo ad una domanda che le stesse imprese beneficiarie devono far pervenire al Ministero, il testo dell’articolo non è riprodotto ed il motivo non soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso: avendo il decreto ministeriale natura di atto amministrativo e non di atto normativo, relativamente ad esso non è applicabile il principio “iura novit curia” e spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Cass. 02/12/2014, n. 25479) – non escludono, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, lo svolgimento da parte della P.A. dell’attività funzionale di verifica che le opere, reputate in astratto ammissibili al finanziamento navale, si fossero svolte gradualmente in concreto, in modo da realizzare il presupposto del beneficio. Discende dai principi generali, infatti, l’attribuzione alla P.A. di poteri di controllo (“recte” di accertamento) interni al procedimento concessorio e aventi per oggetto la ricorrenza dei presupposti della concessione sulla costante osservanza delle specifiche disposizioni settoriali a tutela della retta utilizzazione del danaro pubblico. Non solo, infatti, la concessione di agevolazioni finanziarie deve essere preceduta da una valutazione particolarmente rigorosa dell’assetto degli interessi coinvolti, pubblici e privati, al fine di evitare fenomeni lucrativi e speculativi e assicurare la serietà degli interventi imprenditoriali, ma con l’accertamento dei requisiti per l’ammissibilità al contributo dell’operazione proposta non si esauriscono affatto i poteri della P.A.; essa, al contrario, è tenuta a vigilare, per l’intera durata del rapporto, sulla costante osservanza delle specifiche disposizioni settoriali a tutela della retta utilizzazione del danaro pubblico, rispetto al quale l’affidamento dei privati non può che assumere carattere recessivo. Difatti, la concessione del finanziamento è strettamente funzionale alla realizzazione di due motonavi, con la conseguenza che la mancata realizzazione delle stesse rendeva priva di causa la finalità pubblicistica della concessione del credito navale.

8.3. Il Ministero sostiene che l’accoglimento di tale soluzione priverebbe di pregio il disposto della L. n. 361 del 1982, art. 3 e, rallentando il pagamento dei ratei di acconto, contrasterebbe con la finalità incentivante del finanziamento concesso. Si tratta, tuttavia, di argomentazioni destituite di fondamento, stante che proprio la L. n. 361 del 1982, art. 3,subordina la concessione del finanziamento in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all’inizio dei lavori, ad un accertamento da operarsi “sulla base di idonea documentazione”, la quale, pure in assenza di esplicito riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, implica con evidenza lo svolgimento da parte della P.A. di quell’attività di controllo funzionale, negata, invece, dal Ministero ricorrente.

Ricorso incidentale

9. La DELTA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la violazione e falsa applicazione della L. n. 353 del 1990, art. 90, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la violazione e falsa applicazione degli artt. 166,167 e 392 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente incidentale lamenta, in particolare, i seguenti errori del giudice a quo: a) aver ritenuto tardiva l’impugnazione incidentale, impedendo ogni valutazione di merito sull’efficacia delle fideiussioni collegate all’erogazione del primo rateo, riconosciuta dal giudice di prime cure, su cui pertanto si sarebbe formato il giudicato interno; b) aver ritenuto che nel giudizio di rinvio ricorrano gli stessi oneri inerenti alla proposizione dell’appello principale o incidentale.

9.1. Ai giudizi pendenti, come quello di cui è causa, cioè quelli introdotti con atto di citazione in primo grado notificato in data anteriore al 30.4.1995, non si applica il regime processuale introdotto dalla L. n. 353 del 1990, bensì quello previgente (Cass. 06/12/2012, n. 21993). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 343 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 51, applicabile nella specie ratione temporis, l’appello incidentale doveva essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata in cancelleria o depositata e scambiata nella prima udienza davanti al consigliere istruttore. La prima udienza di comparazione dinanzi al consigliere istruttore era stata fissata il 12.06.2014 (p. 10 della sentenza).

9.2. All’udienza, si legge in sentenza (p. 10 e si ribadisce a p. 13), si costituiva unicamente DELTA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, sollecitando il rigetto del gravame principale e l’accoglimento del proprio appello incidentale. La ricorrente incidentale, a p. 39 del controricorso, afferma di essersi costituita con deposito della comparsa di riposta in cancelleria il 16.05.2014, data fissata per la prima udienza di comparizione nell’atto di citazione in riassunzione. L’udienza era poi stata differita al 12.6.2014, “con la conseguènza che, in ogni caso, la DELTA S.p.A. si è costituita prima della scadenza dei venti giorni previsti prima dell’udienza come differita previsti dal combinato disposto dei citati artt. 343 e 166 e 167 c.p.c., nel testo oggi vigente”.

9.3. Al netto di tale incongruenza, stante l’applicazione dell’art. 343 c.p.c., nel contenuto anteriore alla modifica intervenuta nel 1990, l’appello incidentale sarebbe risultato tempestivamente proposto anche se la prima udienza fosse risultata quella del 12.6.2014.

10. Il motivo pertanto è fondato.

11. Quanto all’altro profilo censurato esso è inconferente, stante che, come ha chiarito il giudice a quo, la richiesta della DELTA S.p.A. non poteva qualificarsi in termini di eccezione riconvenzionale.

11.1. Nel merito la richiesta della DELTA S.p.A. risulta infondata.

11.2. La clausola “parzialmente derogata” è quella che subordinava l’operatività della polizza fino ai controlli sulla sussistenza del diritto al contributo, ma comunque non oltre la scadenza indicata”, prescrivendo, in deroga, appunto, che la garanzia avrebbe operato fino alla determinazione del contributo statale, ai sensi della L. n. 361 del 1982 e della L.n. 848 del 1984. Non va trascurato, ai fini dell’individuazione dell’oggetto della deroga, che della L. 11 dicembre 1984, n. 848, art. 5, comma 3, si riferisce all’anticipazione di rate di contributo del credito navale. L’anticipazione delle rate evidentemente esponeva al “rischio” di subire le conseguenze volontarie dell’inadempimento maggiore, per la cui copertura si rendeva necessaria la modifica della data di scadenza delle polizze fideiussorie e quindi un’estensione temporale della loro operatività, senza la quale la garanzia fideiussoria sarebbe risultata sprovvista di causa concreta.

11.3. Proprio con riferimento alla durata di efficacia ed operatività della polizza aveva significato la modifica pattizia, peraltro, indispensabile (cfr. Cass. 28/03/2017, n. 7884, che riguardava il caso di una polizza fideiussoria di cui era controversa la durata e relativamente alla quale la durata normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta – si trattava di una polizza ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis – era stata ritenutà non automaticamente modificata da un sopravvenuto provvedimento normativo relativo ai termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, ove nel contratto non fosse stata inserita una diversa previsione).

11.4. Quanto alla richiesta di rivedere la decisione del giudice di primo grado relativamente all’operatività delle due polizze cauzionali rilasciate a garanzia del pagamento del primo rateo di contributo per ciascuna unità navale, fondata sulla asserita evidenza dell’impossibilità della (OMISSIS) già nel dicembre del 1988 di ultimare i lavori nei termini previsti e sulla ricorrenza di una giustificazione parziale del ritardo della (OMISSIS), imputabile alle omissioni ed agli inadempimenti del Ministero che non si era espresso sulla richiesta di convertire l’oggetto dell’opera finanziata – non più portacointaner ma gasiere – si tratta di circostanze del tutto sprovviste di evidenza che, quindi, non meritano accoglimento.

12. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie per quanto di ragione quello incidentale.

13. Cassa in relazione al motivo accolto e, non essendo necessario lo svolgimento di alcuna ulteriore attività di accertamento, decide nel merito, rigettando la domanda di DELTA S.p.A..

14. Compensa le spese di lite, in ragione delle reciproche ragioni di

soccombenza.

15. Dà atto della non ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente principale il pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie per quanto di ragione quello incidentale. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di DELTA S.p.A..

Compensa le spese di lite.

Dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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