Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2529 del 05/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2529 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Hesperia s.r.1..
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
n.83/7/2011
depositata il 25/10/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Hesperia s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-
nita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio
contro la sentenza della CTP di Treviso n.123/7/2008 che ne aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di liquidazione n. 20031V00379000 per revoca delle agevolazioni di cui
all’art. 33 L.388/2000 . Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha
svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 28740/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 05/02/2014
l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art.33 3 comma della L.
388/2000 laddove la CTR ha ritenuto che la utilizzazione edificatoria dell’area possa essere
sto di fruire delle agevolazioni di cui alla norma citata.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n.
7438 del 27/03/2009 (Rv. 607494) secondo cui il beneficio dell’assoggettamento all’imposta
di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,
previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili
situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica
a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di
diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto
dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, e sarebbe
sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di liquidazione n. 20031V00379000 per revoca delle agevolazioni di cui all’art. 33 L.388/2000.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di liquidazione n. 20031V00379000 per
revoca delle agevolazioni di cui all’art. 33 L.388/2000, compensando le spese del merito e
dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 23/1/2014
Il Presidente
portata a termine anche da soggetto diverso dall’acquirente che, in sede di acquisto, ha chie-