Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2529 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26217/2014 proposto da:

CANTORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 1084, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, rappresentato e difeso dagli

avvocati PIERGIORGIO PARISELLA e MAURIZIO CINELLI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA’;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 366/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/06/2014, R.G.N. 60/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 12.6.2014, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le opposizioni proposte da Cantori s.p.a. avverso le cartelle esattoriali con cui le era stato ingiunto di pagare contributi, premi e sanzioni civili in relazione ai rapporti di lavoro intrattenuti dalla cooperativa sua appaltatrice L’Idea Lavoro s.c.a.r.l. e ritenuti imputabili ad essa appaltante per violazione del divieto di intermediazione della manodopera;

che avverso tale pronuncia Cantori s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;

che l’INPS e l’INAIL hanno resistito con distinti controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che anche nell’ipotesi di appalto illecito (e non solo in quella di somministrazione di manodopera priva di forma scritta) si potesse imputare al committente l’impiego della forza lavoro dell’appaltatore pur in assenza di un’azione dei singoli lavoratori volta a costituire un rapporto di lavoro con il committente medesimo, invece di ritenere il committente semplicemente obbligato in via sussidiaria al pagamento dei contributi e con esclusione delle sanzioni, siccome confermato dalla modifica di cui al D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1 (conv. con L. n. 35 del 2012), da ritenersi meramente ricognitiva di un precetto già immanente al sistema;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale tenuto conto della circostanza che, avendo la prova testimoniale riguardato soltanto lo svolgimento delle attività nei reparti magazzino, laccatura e imballaggio e avendo viceversa l’appalto avuto ad oggetto anche altri reparti, l’imputazione dei rapporti di lavoro non avrebbe potuto estendersi al di là di quelli effettivamente riguardanti le attività per le quali si era raggiunta la prova;

che il primo motivo è infondato, avendo questa Corte già chiarito che la disposizione di cui al cit. D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, ha natura innovativa e non meramente interpretativa (così Cass. n. 18259 del 2018) e che, in ragione dell’autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale di cui il giudice può conoscere in via incidentale, senza che sia necessaria la previa azione del prestatore di lavoro volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass. nn. 13013 e 17705 del 2019);

che il secondo motivo è invece inammissibile, atteso che in disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione anche delle parti rilevanti delle deposizioni testimoniali di cui si lamenta l’erronea valutazione – veicola sostanzialmente una richiesta di riesame del materiale probatorio già criticamente vagliato dalla Corte territoriale, che è cosa ovviamente non possibile in questa sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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