Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2529 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21312-2019 proposto da:

V.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio SANTAROSSA;

– ricorrente –

contro

GENIALLOYD S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla via Crescenzio, n. 17/A

presso l’avvocato CLEMENTE MICHELE, che lo rappresenta e difende.

– controricorrente –

e contro

S.L. – intimato avverso la sentenza n. 245/2019 della CORTE

d’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle.

osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.Q. in data 11/04/2011 rimase vittima di un incidente stradale, la cui colpa era pacificamente attribuita al conducente dell’autovettura antagonista.

L’UnipolSai S.p.a., assicuratrice del V., in procedura di indennizzo diretto risarcì interamente i danni all’auto.

Genialloyd S.p.a., quale assicuratrice per la responsabilità civile dell’autovettura antagonista condotta da S.L., corrispose al V. un acconto di Euro centomila.

Il V. convenne in giudizio il S. e la Genialloyd S.p.a.

Il Tribunale di Pordenone condannò la Genialloyd S.p.a.al pagamento della somma di Euro ottantaduemilacinquecentosessantuno (82.561,00) oltre interessi legali come in motivazione.

Il V. impugnò la sentenza di primo grado.

La Corte di appello di Trieste, nella contumacia del S., dopo avere rinnovato la consulenza medico legale di ufficio, ha, con sentenza n. 245 del 19/04/2019, rigettato l’appello del V. e nell’accogliere l’appello incidentale della Genialloyd S.p.a., ha condannato il V. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tre motivi, V.Q..

Resiste con controricorso Genialloyd S.p.a..

S.L. è rimasto intimato.

La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

I tre motivi di ricorso vertono sulla mancata ammissione delle prove e sul calcolo delle spese mediche.

Essi censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2043,2054 e 2697 cod. civ. nonchè degli artt. dal 2721 al 2726 c.c. e degli artt. 115,116 e 245 c.p.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50 (T.U. delle imposte sui redditi).

Il secondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2043,2054 e 2697 cod. civ. nonchè degli artt. dal 2721 al 2726 c.c. e degli artt. 115,116 e 245 c.p.c..

Il terzo e ultimo motivo afferma violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2043,2054 e 2697 cod. civ. e dell’art. 116 c.p.c..

Il primo e il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto formulati con riferimento allo stesso parametro della violazione e (o) falsa applicazione delle stesse disposizioni del codice civile e del codice di rito.

Essi sono entrambi inammissibili: il giudice di merito ha affermato che la prova del rapporto di lavoro del V. doveva essere documentale e che mancavano i documenti che ne fornissero la prova. Detta statuizione è impugnata dal V. rilevando che non è prevista per legge la prova solo mediante documenti e che era stata chiesta la prova testimoniale nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 (come indicato a pag. 9 del ricorso) ma, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 non sono state però indicate, nell’atto, le persone da sentire come testimoni sicchè non è possibile accertare se l’affermazione del giudice di appello avesse il senso della attendibilità solo della prova documentale o non avesse tale senso con la conseguenza che solo in detta ipotesi potrebbe porsi in astratto un problema di violazione di legge.

Con riferimento alla violazione, da parte della Corte di Appello, del principio di non contestazione, la censura è inammissibile sia perchè non si specifica che le circostanze in questione (lo svolgimento dell’attività di amministratore di società con la percezione di un determinato reddito e delle conseguenze che le lesioni avevano comportato su detta attività) fossero o meno a conoscenza della controparte, in quanto la non contestazione rileva solo per i fatti che la controparte dovrebbe conoscere (e non è specificato come e quando la compagnia assicuratrice sarebbe venuta a conoscenza delle dette circostanze), sia perchè non si indicano specificatamente gli atti processuali dai quali sarebbe desumibile la non contestazione (in ricorso vi è solo un generico riferimento all’atto introduttivo in primo grado, senza alcuna adeguata localizzazione dello stesso, e ne viene riportato soltanto uno stralcio). Il sindacato in ordine alla sussistenza o meno della non contestazione rientra, peraltro, come già affermato da questa Corte, con statuizione che in questa sede si intende ribadire, nell’ambito dei poteri del giudice di merito (Cass. n. 03680 del 07/02/2019 (Rv. 653130 – 01).

Il terzo motivo, relativo al conteggio delle spese mediche, è inammissibile sia perchè relativo al giudizio di fatto e non risulta proposto come censura di omesso esame di fatto decisivo, e per ciò solo non è scrutinabile in questa sede di legittimità, sia per carenza di interesse in capo al V., poichè anche considerando le spese evidenziate in ricorso comunque si resterebbe al di sotto della soglia del risarcimento complessivo spettante (che il giudice ha riconosciuto inferiore a quello corrisposto prima del giudizio).

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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