Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2529 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
T.T., rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
controricorso, dagli Avv.ti Toniolatti Paolo e Luciano Garatti,
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana, 63 presso lo
studio del secondo;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 60/2007 della Commissione Tributaria di
Secondo Grado di Trento, Sezione n. 01, in data 20.06.2007,
depositata il 29 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23053/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 60/07, pronunziata dalla C.T. di Secondo Grado di Trento, Sezione n. 01, il 20.06.2007 e DEPOSITATA il 29 giugno 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto il gravame della contribuente e riconosciuto la decadenza dell’Agenzia Entrate dall’esercitato potere impositivo.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis.
3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra possa decidersi alla stregua del disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11 secondo cui, fra l’altro, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, “termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”.
5 – Si propone, dunque, – non sembrando l’impugnata decisione in linea con il dato normativo – che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso venga trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base alle ragioni esposte in relazione, al quadro normativo di riferimento ed al citato principio, da ultimo ribadito da Cass. n. 12069/2010, il ricorso va accolto nei termini ivi indicati e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che la causa va, conseguentemente, rinviata ad altra sezione della CT di Secondo Grado di Trento, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CT di Secondo Grado di Trento.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011