Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25289 del 11/11/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 25289 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

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sul ricorso proposto da:
RAMETTA Santino (C.F. RMTSTN37S0117540) e SUMA Maria
(C.F. SMUMRA35E531754C), rappresentati e difesi, per
procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Sebastiano Leone (c.f. LNESST45H11754P) ed elett.te dom.ti
presso lo studio dell’avv. Augusto D’Ottavi (c.f.
DTTGST6H16H501Q) in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 48

– ricorrenti contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ IRREGOLARE CARMELO DE GRANDE
E ANGELO DE GRANDE, in persona del curatore avv. Anto-

Data pubblicazione: 11/11/2013

nino Spadaro, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Antonino
Greco (c.f. GRCNNN38R201754S) ed elett.te dom.to presso
lo studio del medesimo in Siracusa, Via Maestranza n.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.
1449 depositata il 29 ottobre 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 giugno 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Giovanni PATRONE, che ha concluso
per l’estinzione del giudizio di cassazione;
rilevato che prima dell’udienza è stato depositato rituale atto di rinunzia al ricorso da parte dei ricorrenti, debitamente comunicato all’avvocato di parte
controricorrente;
ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391
c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di
cassazione per intervenuta rinunzia al ricorso;
ritenuto, che, posta l’applicabilità del richiamato
art. 391 nel testo modificato dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva a quella dell’entrata in vigore di esso, possa altresì omettersi la condanna dei
rinunzianti alle spese processuali;
2

33

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2013.

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