Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25289 del 09/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/12/2016), n.25289
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 329/2015 proposto da:
B.F., in qualità di legale rappresentante della
BLUEDESIGN SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA GIOVANNA
LEONARDA FARINI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 1 presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA FRASCHINI ed
ANTONELLO MANDARANO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7865/2014 del TRIBUNALE di MILANO, emessa e
depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Alessia Ciprotti (delega Avvocato Gabriele Pafundi
che si riporta al ricorso e chiede l’accoglimento dello stesso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.F., quale legale rappresentante della Bluedesign srl, propone ricorso per cassazione contro il Comune di Milano, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 12.6.2014 che ha respinto l’appello a sentenza del GP, che aveva rigettato l’opposizione a verbale per sosta nello spazio riservato a persone invalide e per omessa indicazione dei dati del conducente.
La sentenza, premesso che l’impugnazione riguardava solo il secondo profilo, ha richiamato la prima decisione e statuito l’infondatezza della censura riferita alla necessità che la prima infrazione sia definitivamente accertata posto che il termine per la comunicazione dei dati decorre dalla richiesta.
Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la mancata considerazione della pendenza di impugnazione avverso l’infrazione principale; 2) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per la condanna alle spese.
Il Comune ha depositato Delib. di giunta.
Ciò premesso si osserva:
Le censure sono infondate.
In ordine alla prima vi è la necessità di ottemperare all’invito nel termine perentorio assegnato e, del resto, non si comprende il riferimento alla pendenza della impugnazione avverso l’infrazione principale, posto che la sentenza riferisce di un appello limitato solo al secondo profilo.
Anche ad ammettere in astratto la possibilità di comunicare circostanze impeditive alla individuazione del conducente l’invito va riscontrato nei termini assegnati e tale omissione comporta di per sè l’illecito contestato stante l’obbligo di collaborazione imposto al cittadino (Cass. nn 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè e non in quanto collegato alla effettiva commissione di una precedente infrazione (Cass. 10.11.2010 n. 22881).
La censura sulle spese è generica e, comunque, infondata, attesa la soccombenza.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 800 di cui Euro 700 per compensi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016