Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25288 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.25/10/2017),  n. 25288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25982-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SEPI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato- –

avverso la sentenza n. 259/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 20/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 259, pronunciata il 30/4/2009, e depositata il 20/8/2009, in accoglimento dell’appello proposto dalla dall’Agenzia delle Entrate riformava parzialmente la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso della SEPI s.r.l. in liquidazione, avverso l’avviso di recupero di crediti d’imposta, relativamente agli anni 2000 e 2001, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, in forza di p.v.c. del 17/6/2005, condividendo la tesi sostenuta dalla contribuente circa la non imputabilità della estromissione dal patrimonio sociale dei beni agevolati, in quanto andati distrutti a causa di un incendio, evento tempestivamente denunciato;

che la C.T.R. osservava, per quanto qui d’interesse, che il rilievo mosso dall’Ufficio alla omessa pronuncia del giudice di prime cure circa il recupero della somma di Euro 8.182,00, derivante dal ricalcolo degli ammortamenti da detrarre dall’investimento lordo operato dall’Ufficio, non era esaminabile, stante il divieto di nuove eccezioni nel giudizio di appello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto la relativa contestazione era contemplata solo nel p.v.c. notificato alla contribuente, e non anche nell’avviso di recupero dei crediti d’imposta fruiti, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, in tesi, del tutto indebitamente, e che la esibizione dei documenti di trasporto relativi ai beni agevolati di cui alle fatture n. (OMISSIS), e n. (OMISSIS), era indispensabile per provare la destinazione dei beni all’azienda, in mancanza di una ricognizione specifica di questi da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri intervenuti sul posto, non essendo all’uopo sufficienti le risultanze del modello C.V.S. contenente informazioni sull’investimento effettuato, non comprovanti l’effettiva destinazione dei beni acquistati con i contributi, per cui il recupero in tale limite era legittimo;

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la società contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, per avere il Giudice di appello ritenuto nuova, perchè non contestata con l’avviso di recupero ma solo con il p.v.c., la questione concernente la riduzione dell’investimento netto agevolabile derivante dalla necessità di detrarre, da quello lordo, una maggiore quota di ammortamento, trascurando di considerare che il primo documento richiamava il secondo, ben conosciuto dalla parte privata in quanto autonomamente notificato, con esclusione di qualsivoglia pregiudizio al diritto di difesa, e che il giudicante in ogni caso ha l’obbligo di quantificare la pretesa impositiva;

che la suesposta censura è fondata e merita accoglimento;

che nel regime introdotto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato, o questo ne riproduca il contenuto essenziale, ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione, ed il p.v.c. del 17/6/2005, richiamato dall’avviso di recupero impugnato, evidenziava – anche – un errato calcolo dell’ammontare netto dell’investimento agevolabile (ridotto conseguentemente da Euro 41.385,00 ad Euro 33.203,00), in ragione della mancata integrale deduzione degli ammortamenti di impianti ed attrezzature già esistenti nella struttura produttiva (Euro 22.288,36 a fronte di Euro 6.084,00), “come da annotazioni sul relativo registro e importo conto economico”, per cui soltanto a detto titolo la somma da recuperare ammontava almeno ad Euro 8.182,00, sicchè non può fondatamente dubitarsi che la pretesa fosse ricompresa nelle contestazioni mosse dall’Ufficio, e che su di essa si fosse provocato il contradditorio, considerato che con il più volte menzionato avviso veniva disposta la “revoca totale del credito d’imposta”; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, “Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la L. 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell’art. 345 c.p.c., e successivamente esteso al giudizio tributario dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione.” (Cass. n. 6391/2013, 23520/2012, 4320/2005);

che la C.T.R. si è discostata dai suindicati principi, non costituendo domanda nuova la censura, proposta in appello dall’Agenzia delle Entrate, con la quale veniva prospettata la necessità di fare – in ogni caso – corretta applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 2, in punto di determinazione dell’investimento netto (ridotto degli ammortamenti), considerato che il credito d’imposta, fruibile mediante compensazioni, viene determinato direttamente dal contribuente, con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta, ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, salvo ovviamente il successivo controllo dell’Amministrazione finanziaria;

che, infatti, lungi dal provocare, sul piano della causa petendi, “un allargamento del thema decidendum”, avendo avuto la contribuente la possibilità di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione di motivi di ricorso, i quali avevano concretamente investito il ben conosciuto p.v.c. del 17/6/2005, sia pure sotto un profilo essenzialmente formale, e cioè in quanto documento solo richiamato e non allegato all’avviso di recupero, la deduzione difensiva dell’Agenzia delle Entrate mirava a recuperare al dibattito processuale una ulteriore ragione fondativa della pretesa impositiva costituente “oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado”, sia pure in funzione di un petitum quantitativamente più limitato;

che con il secondo motivo d’impugnazione deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione gravemente contraddittoria, per avere la C.T.R., per un verso, condiviso tutte le argomentazioni dell’Ufficio in punto di mancata dimostrazione, da parte della contribuente, della destinazione dei beni agevolati alla propria azienda e, per altro verso, accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate limitatamente al recupero dei crediti d’imposta riferibili alle fatture n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), dando rilievo, per gli altri beni, alla circostanza che “la società ha regolarmente prodotto i documenti di trasporto”;

che anche siffatta censura è fondata e merita accoglimento;

che il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire di individuare la ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata, e nella specie la ricorrente lamenta proprio l’intrinseca inidoneità del ragionamento operato dalla CTR la quale, da un lato, dà atto della mancanza di oggettivi riscontri circa la presenza dei beni agevolati nel luogo dell’incendio, mancando una ricognizione specifica di essi da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri nell’occasione intervenuti, non essendo all’uopo sufficienti le risultanze del modello C.V.S., nè la documentazione assicurativa, e neppure la perizia di parte e, dall’altro, fa discendere la prova di tale contestata presenza degli stessi nell’azienda, dalla mera circostanza che “la società ha regolarmente prodotto i documenti di trasporto”, pur trattandosi di bene acquistati nel 2001, e cioè alcuni anni prima dell’incendio, avvenuto nel 2004, senza che ciò trovi alcuna spiegazione nella motivazione della impugnata sentenza;

che questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di ribadire che “l’acquisto di un bene può ritenersi investimento agevolabile solo quando se ne dimostri la strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa e che l’onere di tale dimostrazione, vertendosi in ipotesi di riconoscimento del credito di imposta, incombe a carico di chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, ovvero del contribuente” (Cass. n. 20143/2016);

che da quanto esposto consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla medesima CTR, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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