Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25288 del 11/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 25288 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 7515-2009 proposto da:
PICONE OSVALDO (C.F. PCNSLD59A05H822), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PUBLIO ELIO 13/A, presso
l’avvocato CASSIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 11/11/2013

dall’avvocato RENNA ALESSANDRO, giusta procura in
calce al

ricorzo;
– ricorrente –

2013
1581

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

1

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso il decreto n. 1/2009 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositato il 08/01/2009;

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Potenza, con decreto 8 gennaio
2009, ha rigettato il ricorso di Osvaldo Picone per la
condanna del Ministero della giustizia al risarcimento del
danno non patrimoniale, a causa della irragionevole durata

di un procedimento penale svoltosi nei suoi confronti
presso il Tribunale di Taranto, e regolato le spese
processuali secondo soccombenza. La corte, premesso che la
durata complessiva del giudizio era stata di sei anni e
dieci mesi (a decorrere dalla data di promovimento
dell’azione penale, cioè dal decreto di citazione a
giudizio del 20 dicembre 2000, notificato il 28 gennaio
2001, sino al 18 ottobre 2007, data della sentenza di non
doversi procedere per intervenuta prescrizione), che il
termine di durata ragionevole del processo era di tre anni
secondo la giurisprudenza Cedu e che doveva essere escluso
il periodo di tempo imputabile alle parti (un anno e
undici mesi per l’astensione dalle attività d’udienza
proclamata dagli organi forensi), ha calcolato in un anno
e undici mesi la durata non ragionevole del processo, per
la quale tuttavia la corte ha escluso la possibilità di
riconoscere il risarcimento del danno. Infatti, ad avviso
della corte, mancava la prova dei lamentati danni; il
Picone non aveva rinunciato alla prescrizione, maturata
fin dal 14 luglio 2004 o dal 1 luglio 2005 o, comunque,
all’udienza del 17 febbraio 2005, né aveva prestato il
3

consenso all’utilizzazione degli atti istruttori compiuti
dinanzi ad un precedente e diverso giudice (con
conseguente necessità della riconvocazione e audizione di
due testimoni); soprattutto, egli aveva una “spiccatissima
capacità a delinquere” nel campo dei reati contro il

patrimonio, come risultava dalla serie alluvionale di
precedenti penali (risultanti dal certificato penale) tra
cui “numerosissime condanne per truffa, cioè per lo stesso
reato ascrittogli nel processo presupposto”, al punto che
l’attività criminosa costituiva per lui un “sistema di
vita e finanche uno strumento di sostentamento”; egli
aveva implicitamente accettato il rischio di subire
processi penali e persino tratto vantaggio dalla durata
irragionevole del processo, avendo beneficiato di un
sensibile alleggerimento della sua posizione giuridica,
come il differimento dell’esecuzione della pena cui in
altri casi era stato condannato; pertanto, siffatto quadro
probatorio era idoneo a neutralizzare la presunzione
positiva del dedotto danno rilevante secondo la legge n.
89 del 2001.
Avverso questa sentenza il Picone ricorre per cassazione a
mezzo di cinque motivi, cui resiste il Ministero della
giustizia.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 della
legge n. 89 del 2001 e 6 CEDU nonché vizio di motivazione
4

per non avere la sentenza impugnata considerato, ai fini
della decorrenza del termine di durata ragionevole, il
,

periodo temporale dal 19 dicembre 1997 in cui aveva avuto
cognizione di essere sottoposto a procedimento penale, a
seguito della notificazione del decreto di convalida di

sequestro di un assegno (primo motivo); per avere la corte
di merito erroneamente posto a suo carico l’onere di
provare l’esistenza del danno, mentre, al contrario, il
diritto al risarcimento del danno consegue automaticamente
alla durata irragionevole del processo (secondo motivo per
vizio di motivazione); per avere escluso dal computo della
durata ragionevole periodi temporali non addebitabili a
suoi comportamenti dilatori, ma all’esercizio del diritto
di difesa, come la mancata rinuncia alla prescrizione
(terzo motivo per violazione dell’art. 2 della legge n. 89
del 2001 e quarto motivo per vizio di motivazione); per la
violazione dei principi affermati dalla CEDU insita nella
sua condanna alle spese processuali (quinto motivo per
violazione degli artt. 4 e 5 della legge del 2001 citata).
In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del
2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale,
ancorché non automatica e necessaria, della violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo, di cui
all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un
.

5

danno non patrimoniale in re

ipsa

ossia di un danno

automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento
della violazione -, il giudice, una volta accertata e
determinata l’entità della violazione relativa alla durata
ragionevole del processo secondo le norme della citata L.

n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non
patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso concreto,
circostanze particolari le quali facciano positivamente
escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente
(Cass. n. 24696 del 2011). Nella specie la Corte d’appello
ha ritenuto – dando del proprio convincimento una
motivazione logicamente adeguata ed immune da vizi
giuridici – che il Picone non ha subito alcun danno dalla
pendenza del procedimento penale, essendosi anzi questa
risolta a vantaggio dello stesso imputato, in conseguenza
della maturazione dei termini di prescrizione per il reato
a lui addebitato, a cui lo stesso non ha rinunciato (il
ricorrente, tra l’altro, non ha censurato la ratio della
sentenza impugnata a proposito del differimento della pena
di cui egli aveva beneficiato).
Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è
convalidato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la
quale, con la sentenza 6 marzo 2012, resa nel caso
Gagliano Giorgi c. Italia, divenuta definitiva il 24
settembre 2012, ha escluso la configurabilità di
pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva del
6

procedimento in considerazione dei benefici ricevuti in
conseguenza, appunto, della maturazione dei termini di
prescrizione per il reato, a cui l’imputato non aveva
rinunciato (Cass. n. 21051 e 21700 del 2012, n. 2843 e
14777 del 2013).
Il quinto motivo, relativo alla condanna alle spese, è
infondato alla luce del principio secondo cui i giudizi di
equa riparazione per violazione della durata ragionevole
del processo non si sottraggono all’applicazione delle
regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91
e ss. c.p.c., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi
dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni
processuali dettate dal codice di rito (Cass. n. 1101 del
2010).
Il primo motivo è assorbito, gli altri motivi sono quindi
infondati.
Il ricorso è rigettato. Sussistono giustificati motivi,
attesa l’evoluzione del quadro giurisprudenziale di
riferimento, per l’integrale compensazione tra le parti
delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente
compensate tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Roma, 24 ottobre 2013.

>4930

oemainneenegoott

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA