Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25287 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25287

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25371-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EVOTAPE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 23/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott CORBO ANTONIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata in data 23 marzo 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Torino, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società Evotape s.p.a., avverso il provvedimento di sgravio il quale, in relazione a versamenti tardivi, aveva applicato la sanzione nella misura del 30%, come tabellarmente previsto, ritenendo che detta sanzione dovesse invece essere applicata nella misura ridotta di un terzo, e cioè nella misura del 10%.

Il provvedimento di sgravio seguiva ad un controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, e, poi, alla notifica del cd. avviso bonario, alla successiva cartella esattoriale per imposte non versate, ed alla richiesta di sgravio della cartella, formulata dalla società, in ragione dell’avvenuto versamento delle imposte. Precisamente, per effetto del controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, venivano rilevati versamenti tardivi di imposta per l’anno 2005, da parte della Evotape s.p.a. a titolo di IRAP per 72.191,00 euro e di IRES per 121.914,30 euro. Di conseguenza, l’Ufficio notificava in data 25 maggio 2009 avviso bonario contenente l’indicazione delle somme da versare nel termine dei trenta giorni e conseguente riduzione ad un terzo della sanzione a norma del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2. In data 2 luglio 2009, e quindi troppo tardi per variare l’esito dei ruoli da trasmettere al concessionario per la riscossione, la società comunicava all’Ufficio finanziario l’avvenuto pagamento della sola imposta, senza ravvedimento operoso, nelle date del 30 maggio 2008 e del 26 febbraio 2009. In data 22 ottobre 2009, il concessionario per la riscossione, ricevuti i ruoli, notificava alla società la cartella esattoriale per imposte non versate, interessi sulle imposte versate in ritardo, sanzioni ed aggi di riscossione. In data 3 novembre 2009, la società chiedeva lo sgravio della cartella, documentando l’avvenuto tardivo versamento delle imposte recate dalla cartella. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato dalla contribuente nel presente giudizio, disponeva lo sgravio delle imposte a ruolo, riduceva gli interessi e confermava la sanzione nella misura del 30%.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto corretta la decisione di primo grado osservando che i versamenti relativi alle imposte oggetto della cartella esattoriale erano sì tardivi, ma comunque precedenti alla notifica dell’avviso bonario, e quindi il risultato di un adempimento spontaneo, e che il fatto dell’adempimento spontaneo costituisce “elemento prevalente rispetto allo spirare del termine di 30 giorni per il versamento della sanzione ridotta unitamente alle imposte non versate, che invece già erano state versate”.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale indicata in epigrafe l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo riguardo alla corretta applicazione della sanzione con riguardo ad entrambi i tributi.

Si deduce che i versamenti relativi alle imposte per il 2005 erano ampiamente tardivi e che la società non ha effettuato il ravvedimento operoso, non ha versato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario le sanzioni in misura ridotta, ed ha dato riscontro a tale avviso dopo trentotto giorni dalla sua ricezione. Si osserva che il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di fruire del beneficio della riduzione delle sanzioni solo se il contribuente utilizza il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso bonario per versare non solo l’imposta, ma anche le sanzioni dovute in misura ridotta.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3 e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo riguardo alla corretta applicazione della sanzione con specifico riguardo all’IRAP.

Si deduce che D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, esclude la riduzione della sanzione per omesso o tardivo versamento dell’IRAP e, quindi, non ammette per tale imposta l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito precisate.

2. L’avvenuta iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta e la conseguente notifica della cartella esattoriale escludono l’applicabilità della riduzione della sanzione ad un terzo di quanto stabilito in linea ordinaria, e quindi nella misura del 10 della somma non versata o versata in ritardo, così come previsto dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, ultimo periodo, quando la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del contribuente è effettuata tardivamente.

Il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, dispone: “2. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti art. 36 – bis e 54 – bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.”.

Da tale previsione testuale risulta corretto concludere che la mancata iscrizione a ruolo costituisce presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo, ossia al 10% dell’importo tardivamente versato, e che l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata in caso di omesso pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione concernente la determinazione dell’imposta dovuta. Di conseguenza, quando vi è stata iscrizione a ruolo dell’imposta, e detta iscrizione ha fatto seguito all’omesso pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della prescritta comunicazione, il contribuente non può beneficiare della riduzione della sanzione nella misura indicata dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, ultimo periodo.

3. La sentenza impugnata ha applicato le sanzioni in misura ridotta, così come stabilito dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, ultimo periodo, valorizzando l’adempimento spontaneo della contribuente, ma prescindendo completamente sia dall’avvenuta iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta, sia dal superamento del termine di trenta giorni, previsto quale presupposto per procedere a detta iscrizione a ruolo.

Di conseguenza, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo. L’accoglimento di tale motivo determina l’integrale rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Le spese del giudizio di merito debbono essere compensate, mentre, in ragione della soccombenza, la società deve essere condannata al pagamento a favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro cinquemilaseicento, oltre spese prenotate a debito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna l’originaria ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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