Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25287 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/12/2016), n.25287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24170/2013 proposto da:

C.A., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata presso la CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MATTEO SCUDERI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE CIRELLI, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 918/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA

dell’11/04/2013, depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M. con atto di citazione notificato in data 25/06/1999 evocava, dinanzi il Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Mascalucia, C.A. e premesso di essere proprietario di un appezzamento di terreno e comproprietario di un vicolo privato, siti in (OMISSIS), confinanti – il primo, dal lato sud ed il secondo, dal lato est, con il terreno della convenuta, esponeva che la stessa dopo aver demolito il muro di confine ed una costruzione sul lato sud aveva ricostruito il muro e realizzato un fabbricato a più “elevazioni”, violando le norme sulle distanze legali, per cui ne chiedeva la condanna della convenuta alla riduzione in pristino stato dei luoghi.

Il Giudice adito, nella resistenza della C., sulla base degli accertamenti eseguiti dal c.t.u., riteneva la legittimità delle opere realizzate conformi al vigente regolamento edilizio e con sentenza n. 196/2002 rigettava la domanda attorca.

In virtù di appello interposto dal P., con atto notificato il 9 dicembre 2002, la Corte di Appello di Catania, nella resistenza dell’appellata, disposto il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto condannava la C. ad arretrare il proprio fabbricato fino a raggiungere la distanza di cinque metri dal confine, misurata dalla sporgenza del balcone, o in alternativa, a ridurre la larghezza del balcone di 24 centimetri, dal prospetto sud, nonchè ad arretrare lo stesso fabbricato fino a raggiungere, dal prospetto est, la distanza di cinque metri dal confine del vicolo cieco, e al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio incluse le spese delle c.t.u..

Avverso tale decisione C.A. proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, col quale lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c., dell’art. 113 c.c., del comma 7 del paragrafo delle NTa del Comune di Zafferana Ftnea che norma le costruzioni in zona b2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il P. ha resistito con controricorso.

Fissata adunanza camerale, in data 18 maggio 2016 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, con visto per presa visione ed accettazione della rinuncia da parte del difensore del controricorrente.

L’atto di rinuncia al ricorso, con la correlata accettazione del controricorrente, soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

L’adesione manifesta alla rinuncia al ricorso da parte del P. consente di non adottare alcuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesa Civile – 2, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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