Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25287 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18955-2013 proposto da:

S.F., S.B., S.A., SA.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso

lo studio dell’avvocato PACILEO FABRIZIO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 387/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 29/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott CAVALLARI. DARIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15 marzo 1984 Sa.An. ed Sa.An. ed Sa.An. hanno impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore con il quale l’Ufficio del Registro, a seguito di rivalutazione del bene immobile oggetto di divisione a rogito Notaio V.G. del 16 marzo 1982, ha riliquidato l’imposta di registro.

La Commissione tributaria di I grado di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 85170083, ha accolto il ricorso.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto appello.

La Commissione tributaria di II grado di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 56698/10/86, ha accolto in parte l’impugnazione, riducendo il valore accertato.

Sa.An. ed Sa.An. ed Sa.An. hanno impugnato la decisione davanti alla Commissione tributaria centrale la quale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 387/2013, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla parte dell’imposta richiesta che risultava pagata, mentre ha rigettato il ricorso per il resto.

S.A., S.B., S.F. ed Sa.An., quali eredi di Sa.An., hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

All’udienza del 26 settembre 2018 è stato disposto rinvio a nuovo ruolo in seguito al decesso del difensore dei ricorrenti, i quali si sono poi costituiti con nuovo procuratore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso S.A., S.B., S.F. ed Sa.An., quali eredi di Sa.An., lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata poichè la Commissione tributaria centrale non aveva considerato che gli avvisi di accertamento in contestazione erano due e non tre.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, i ricorrenti affermano che il giudice del merito avrebbe ritenuto l’esistenza di tre avvisi di accertamento quando, al contrario, ne erano stati contestati solo due.

Ricorrono, pertanto, gli estremi non di un vizio di motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione, ma, eventualmente, di un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione qualora vi sia stata una falsa percezione della realtà, sostanziatasi in una affermazione, positiva o negativa, di un fatto in contrasto con le evidenze di causa (Cass., Sez. 2, n. 9637 del 19 aprile 2013).

Peraltro, la contestazione si presenta pure priva di specificità, considerato che non è riportato nel ricorso, neppure per sommi capi, il contenuto delle ricevute e degli avvisi di accertamento oggetto del contendere.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso percassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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