Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25286 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 25286 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2722-2007 proposto da:
FIRINU GIUSEPPE (c.f. FRNGPP33B25F840Y), domiciliato
in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 11/11/2013

dall’avvocato MARCIALIS LUIGI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
1453

contro

FALLIMENTO FIRINU COSTRUZIONI S.R.L.;

intimato –

1

avverso la sentenza n.

237/2006 della CORTE

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con atto di citazione notificato il 7.7.2000, il
Fallimento della Firinu Costruzioni s.r.l. convenne in
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Firinu
Giuseppe, asserendo che nella qualità di amministratore

di fatto prima e di liquidatore poi della società
Firinu Costruzioni s.r.1., si era reso responsabile di
diverse violazioni dei doveri impostigli dalla legge e
dallo statuto sociale, provocando gravi danni alla
società poi dichiarata fallita; danni dei quali chiese
il risarcimento.
Il Fallimento, costituitosi, eccepì preliminarmente la
prescrizione delle azioni esercitate dalla curatela
fallimentare e, nel merito, la infondatezza della
domanda della quale chiese il rigetto. In particolare
con riferimento alla eccezione di prescrizione, nella
comparsa di costituzione dedusse che tra la data in cui
era stato dichiarato il fallimento della Firinu
Costruzioni srl (3.5.1995) e la data in cui era stato
notificato l’atto di citazione con il quale aveva preso
inizio il giudizio (4.7.2000) erano trascorsi più di
cinque anni, senza che fosse mai stato validamente
interrotto il termine prescrizionale; nella comparsa
conclusionale sostenne, altresì, che il termine di
prescrizione era, in realtà, iniziato a decorrere sin
3

dal 1989-1990, momento in cui si era manifestata
l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i
creditori della società.
Istruita la causa, con produzioni documentali, il
Tribunale con sentenza non definitiva del 22.10.2003

rigettò l’eccezione di prescrizione e dispose per
l’ulteriore corso del giudizio.
Con la sentenza impugnata – depositata in data
27.7.2006 – la Corte di appello di Cagliari rigettò
l’appello proposto dal convenuto.
Ha osservato la corte di merito che il dies a quo del
decorso del termine prescrizionale andava individuato
nel momento in cui i creditori avrebbero potuto
conoscere il deficit patrimoniale che consentiva la
proposizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394
c.c.; momento stabilito alla data di redazione del
bilancio del 1991 (ossia il 30.10.1992). Peraltro,
all’epoca del ricorso per sequestro il Firinu era già
stato dichiarato fallito con sentenza 5.12.1996, per
cui non poteva valere né come atto interruttivo né come
atto di costituzione in mora.
Era invece valida, ai fini della interruzione del
termine prescrizionale, la istanza di insinuazione
tardiva nel passivo del fallimento di Firinu Giuseppe

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formulata dal Curatore della Firinu Costruzioni s.r.l.
in data 26.2.1997.
La rinuncia alla insinuazione e la estinzione del
processo, inoltre, non avevano tolto ex post alla
istanza di insinuazione la sua efficacia interruttiva

considerato il disposto dell’art. 2945, comma 3, c.c.,
secondo cui l’estinzione del processo lascia “fermo
l’effetto interruttivo ed il nuovo periodo di
prescrizione comincia a decorrere dalla data dell’atto
interruttivo”.
2.- Contro la sentenza di appello Firinu Giuseppe ha
proposto ricorso per cassazione affidato a sette
motivi.
Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. la difesa del
ricorrente ha depositato memoria.
3.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia
violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. e vizio
di motivazione.
Formula,

ai

sensi

dell’art.

366

bis

c.p.c.

applicabile ratione temporis – il seguente quesito:
«in caso di indicazioni di fatti e circostanze
allegate da un curatore fallimentare in un giudizio
civile, può il giudice limitarsi a svalutare dette
indicazioni assumendo che le stesse non hanno valore
5

confessano e di prova legale, senza valutare se delle
stesse deve comunque tenersi conto anche ai sensi
dell’art. 116 c.p.c. ai fini delle acquisizioni
probatorie e della decisione?>>.
Il motivo è infondato perché la corte di merito ha

correttamente applicato i principi enunciati da questa
Corte con sentenza n. 10937 del 1997, con la quale è
stato escluso (in fattispecie analoga) qualsiasi valore
“confessorio” alla relazione del curatore, data la
qualità di terzo del medesimo rispetto alla società
fallita e si è affermato che «la prova della data, in
ipotesi anteriore alla dichiarazione di fallimento, cui
risaliva la situazione di incapienza del patrimonio
sociale non poteva essere individuata sulla base della
predetta relazione, evidentemente redatta sulla scorta
di cognizioni acquisite “ex post>>.
3.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia
violazione degli art. 2697, 2935, 2394 c.c., 112 c.p.c.
e 146 1. fall. nonché vizio di motivazione e formula i
seguenti quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:
a) <>;
b) «la mancata tempestiva pubblicazione del bilancio
sociale, in situazione in cui sussista una situazione

di insufficienza del patrimonio sociale a far fronte
alle obbligazioni sociali, costituisce o meno
impedimento ex art. 2935 codice civile al decorrere
della prescrizione delle azioni di responsabilità ex
artt. 2393 – 2394 codice civile e 146 legge
fallimentare?>>.
Il motivo è infondato perché non sussistono le
violazioni di legge denunciate, avendo la Corte di
appello correttamente applicato il principio per il
quale «in tema di azione di responsabilità contro
amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e
2394 cod. civ., la decorrenza del termine di
prescrizione quinquennale (dal momento in cui il
patrimonio sociale risulti insufficiente al
soddisfacimento dei crediti sociali) può essere
anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento
o all’assoggettamento dell’impresa alla liquidazione
coatta amministrativa e può non coincidere con la
dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone
che detta insufficienza – intesa come eccedenza delle
7

passività

sulle

attività

del

patrimonio

netto

dell’impresa o insufficienza dell’attivo sociale a
soddisfare i debiti della società – sia oggettivamente
conoscibile dai creditori. Ai fini dell’individuazione
del momento di esteriorizzazione dell’insufficienza

patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in
liquidazione coatta amministrativa, è senz’altro idoneo
il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua
opponibilità “erga omnes” e della sua leggibilità anche
per operatori non particolarmente qualificati» (Sez.
1, Sentenza n. 20476 del 25/07/2008).
Nel resto la sentenza impugnata è retta da adeguata
motivazione non fatta oggetto di rituale impugnazione
mentre il ricorrente non specifica come i terzi
potessero – dal “destino della Socomet” – far
discendere la conoscenza dell’insufficienza del
patrimonio della “Firinu Costruzioni”.
3.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia
violazione degli art. 2697 c.c., 112 e 183 c.p.c.
Manca il quesito di diritto né è formulata sintesi del
fatto controverso. Talché il motivo è inammissibile per
violazione dell’art. 366 bis c.p.c.
3.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia
violazione degli art. 2943, 1219 c.c. 101 l. fall., 112
e 156 c.p.c. nonché vizio di motivazione.
8

Deduce che la sentenza impugnata ha omesso di motivare
sulla dedotta nullità dell’insinuazione allo stato
passivo, con violazione degli artt. 112, 155 e 360 n. 5
cpc e non ha verificato se, nel caso di specie, fossero
rispettate le previsioni di cui agli artt. 1219 e 2943

codice civile in materia di interruzione della
prescrizione e di cui all’art. 101 legge fallimentare
(posto che detta norma non prevede, tra l’altro, la
possibilità di domande con riserva” e/o condizionate).
Formula i seguenti quesiti ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c.:
a) <<è ammissibile una istanza di insinuazione allo stato passivo di un fallimento che venga proposta con "riserva" e "condizionatamente all'esito positivo dell'azione di responsabilità autorizzata ex art. 146 legge fallimentare? b) per ritenere validamente interrotta la prescrizione con un atto giudiziale occorre valutare la conformità di detto atto allo schema legale tipico e l'ammissibilità e l'idoneità dello stesso, alla luce del suo contenuto, a pervenire all'accoglimento delle domande proposte?». Il motivo è infondato perché la richiesta di ammissione al passivo con riserva in ipotesi di riserva atipica non determina la nullità della domanda bensì 9 l'infondatezza della stessa e non incide sull'idoneità dell'atto ai fini della interruzione della prescrizione. 3.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia violazione degli art. 2945 c.c., 98 e 101 1. fall. nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: «in seguito alla rinuncia alla istanza di insinuazione allo stato passivo di un fallimento, alla relativa accettazione ed alla dichiarazione di estinzione del giudizio, può trovare applicazione l'art. 2945 III comma c.c. nonostante gli artt. 98 e 101 legge fallimentare R.D. 267/1942 prevedano l'impossibilità della riproposizione di una nuova insinuazione dopo la rinuncia al primo giudizio?>>.
Il motivo è infondato perché la corte di merito ha
correttamente applicato l’art. 2945, comma 3, c.c.,
secondo il quale se il processo si estingue, rimane
fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di
prescrizione comincia dalla data dell’atto
interruttivo.
La domanda di ammissione al passivo rinunciata, poi,
può essere ripresentata in via tardiva (cfr. Sez. 1,
Sentenza n. 15702/2011; per la riproponibilità in caso

10

di reiezione della domanda per ragioni di rito v. Sez.
1, Sentenza n. 25020/2007).
3.6.- Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia
violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c. e vizio di
motivazione. Formula ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.

i seguenti quesiti:
a) «può considerarsi valida la notificazione ai sensi
dell’art. 138 II comma c.p.c. (testo originario ante
riforma D.lgs. 196/2003) quando l’asserito rifiuto di
ricevere l’atto oggetto di notifica non è sottoscritto

dall’ufficiale

giudiziario

dall’agente

postale?>>.
b) «può considerarsi valida la notificazione eseguita
ex art. 139 VI comma nel domicilio del notificando
quando è nota la residenza del medesimo?>>.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti
censure poiché concerne un ulteriore atto di
interruzione della prescrizione rispetto a quello – già
ritenuto idoneo dalla corte di merito – costituito
dalla domanda di ammissione al passivo.
3.7.- Con il settimo motivo parte ricorrente denuncia
violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e formula il
seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:
<>.
Il motivo è infondato perché il giudice del gravame
che, in via definitiva, decida sull’appello avverso una
sentenza non definitiva, esaurisce, con la sua
pronuncia, l’ambito del “thema decidendum”, chiudendo
il processo davanti a sè, e pertanto deve provvedere
sulle spese del giudizio di secondo grado, restando la
liquidazione delle spese di primo grado affidata al
giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all’atto
della emanazione della sentenza definitiva (Sez. 3,
Sentenza n. 18651 del 05/12/2003).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3
ottobre 2013

l’accoglimento delle ragioni della parte soccombente

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