Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25286 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 11/10/2018), n.25286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 19307/2017 R.G. proposto da:

P.A., S.L., S.G.M.,

S.V.M., S.S., quali eredi di

S.G., rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Vincenzo PETRALIA, presso il cui studio legale

sito in Catania, alla via Verona, n. 62, sono elettivamente

domiciliati;

– ricorrenti –

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Sabrina LIPARI, presso il cui studio legale

sito in Trapani, alla via Livio Bassi, n. 137, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/13/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in

data 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– considerato che tra le varie questioni poste nel ricorso vi è anche quella del termine prescrizionale dei diritti camerali, in relazione alla quale non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5.

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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