Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25286 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/12/2016), n.25286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21057-2013 proposto da:

M.D. ((OMISSIS)) M.A. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA F. DE LUCIA 15, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO IANNONE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARMINE PAUDICE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2254/2012 della CORTI D’APPELLO di NAPOLI del

30/05/2012, depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 3/10/2003, M.D. e A. quali proprietari di alcune unità immobiliari all’ottavo piano del Condominio, sito in (OMISSIS), delimitate da una terrazza a livello, costituente copertura dei piani sottostanti, evocavano in giudizio il Condominio per ottenere il rimborso di quanto dagli stessi pagato per i lavori effettuati sul lastrico solare a causa dell’infiltrazioni d’acqua.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto il Tribunale di Napoli, espletata istruttoria, rigettava la domanda.

In virtù di rituale appello interposto dai M., la Corte d’Appello di Napoli, nelle resistenze dell’appellato, con sentenza non definitiva del 24/11/2010, respingeva i motivi attinenti alla esistenza di un valido atto autorizzativo o ratifica assembleare alla spesa de qua, assorbito il quarto motivo relativo alla dedotta inesistenza del Condominio all’epoca dei fatti; con successiva sentenza definitiva respingeva anche il quarto motivo afferente alla natura urgente della spesa, evidenziando che non era stata dimostrata la situazione di stretta necessità che avrebbe indotto i M. ad eseguire lavori di rilevante entità economica.

Avverso quest’ultima decisione i M. ricorrono per Cassazione con due motivi: violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1134 c.c.; contraddittoria ed erronea motivazione in ordine alla ritenuta non indispensabilità dei documenti prodotti.

Il condominio intimato non ha svolto difese.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “I ricorrenti rilevano la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1134 c.c.” nonchè, contraddittorietà ed erroneità della motivazione laddove la corte distrettuale non ha ritenuto ricorrere nella “specie l’ingerenza dei lavori de quibus, da ravvisarsi quanto meno nelle situazioni di fatto potenzialmente dannose.

Il regime del rimborso delle spese anticipate dai ricorrenti, a seguito della inerzia degli altri partecipanti, si fonda sul presupposto oggettivo dell’urgenza. Considerando che nella disciplina del condominio i beni comuni rappresentano le utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione, ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relaziione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ. (Cass. SS. UU. n. 2046 del 2006). Tale requisito viene ricavato dal significato proprio della parola, che designa la stretta necessità” cioè, la necessità immediata ed impellente all’esecuzione dell’opera per cui è questione. A tale proposito afferma la giurisprudenza che, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ.” va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita sena ritardo (Cass. 26 marzo 2001 n. 4364), quindi, la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980 n. 5256). Nella specie, la Corte ha evidenziato che non sono emersi elementi dai quali trarre la indifferibilità degli interventi eseguiti: i lesti escussi nella fase di appello invero non hanno indicato specifiche e concrete circostanze dalle quali dedurre detto elemento. Si tratta di motivazione logica e idonea ad argomentare il convincimento del giudice per cui si sottrae alle censure dedotte con il primo convincimento.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano un vizio di motivazione laddove la corte di merito non ha attribuito valore di autorizzazione all’atto rilasciato dall’ingegner disconoscendone la carica di amministratore.

Si tratta di censure inammissibili in quanto relative a questione ormai coperta da giudicato, avendo formato oggetto della pronuncia non definitiva del 2010, avverso la quale non risulta essere stata proposta impugnazione ovvero riserva di impugnazione ai sensi dell’art. 340 c.p.c…

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche, sono condivisi dal Collegio, essendo stata impugnata con il ricorso solo la sentenza definitiva e non anche i capi di pronuncia relativi alla sentenza non definitiva, peraltro neanche prodotta. Conseguentemente il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità per essere rimasta la controparte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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