Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25285 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.25/10/2017), n. 25285
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23412-2012 proposto da:
D.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA
GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE UFFICIO DI
FIRENZE l in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 02/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/07/2017 dal Consigliere Dott. CORBO ANTONIO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza depositata in data 2 marzo 2012, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, respingendo l’appello proposto da D.R.L., ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sui ricorsi proposti dal precisato D.R. avverso tre ordinanze ingiunzioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Firenze, a seguito di tre verbali con i quali la Guardia di Finanza aveva contestato al medesimo ed alla società Firenze Parcheggi, di cui egli era amministratore delegato, la violazione del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, art. 53, comma 11, per non aver comunicato, nella data prevista, all’Amministrazione di appartenenza i compensi erogati dall’impresa in questione a tre ingegneri dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in relazione all’attività di direzione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato.
La Commissione Tributaria Regionale ha condiviso le conclusioni del primo giudice, osservando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie comunque irrogate da Uffici Finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale indicata in epigrafe D.R.L., articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto la natura fiscale della violazione contestata.
3. Ha resistito con controricorso l’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate, deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del motivo di ricorso.
4. In data 16 giugno 2017, il D.R. ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione dello stesso con compensazione di spese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente.
2. La rinuncia agli atti, a firma del ricorrente D.R., è corredata da verbale di definizione contestazioni per sanzioni lavoro irregolare D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 53, comma 1, sottoscritto dal medesimo D.R. e dal direttore provinciale di Firenze dell’Agenzia delle Entrate. In detto verbale, si provvede all’annullamento in autotutela degli atti di ingiunzione in contestazione, nonchè al conseguente sgravio dei ruoli emessi per tali titoli, e si dispone la comunicazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali, in considerazione del sopravvenuto intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 15, con conseguente venir meno della sanzionabilità della condotta di omessa comunicazione all’amministrazione pubblica di appartenenza dei compensi erogati ai dipendenti di questa.
3. Di conseguenza, va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017