Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25285 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31119/2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

2/B, presso lo studio dell’avvocato FABIO LEPRI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIODE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO SCHEDA;

– controricorrente –

e contro

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA EDDYLINE CENTRO SPORT

FLUVIALI VALSESIA E VAL DI VARA, SOCIETA’ REALE MUTUA DI

ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 527/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.S. conveniva in giudizio il Comune di Piode e l’Associazione sportiva Eddyline domandando il risarcimento dei danni alla persona indicati come conseguiti a un incidente occorso durante un’escursione in bicicletta lungo un sentiero segnalato dall’associazione presso cui aveva noleggiato il mezzo e il casco;

il Tribunale, davanti al quale resistevano la Eddyline e il Comune di Piode che chiamava in garanzia la pure costituita società Reale Mutua Assicurazioni, accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto ancora qui rileva:

a) l’appello incidentale tardivo del Comune era ammissibile poichè l’interesse a proporlo era sorto quale conseguenza dell’impugnazione dell’Associazione sportiva, in ragione della natura solidale della responsabilità;

b) l’Associazione sportiva non era responsabile, nè in via extracontrattuale, a norma dell’art. 2051, c.c., per difetto del rapporto di custodia, nè a titolo contrattuale, poichè aveva solo pattuito il noleggio della bicicletta e degli accessori, senza accompagnatori o guide;

c) il Comune non era responsabile poichè la vittima non aveva provato che la caduta fosse avvenuta sulla parte del sentiero ricedente nel relativo territorio;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.S. articolando cinque motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso il Comune di Piode.

rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,325,327,333,334,343, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare inammissibile l’appello incidentale del Comune, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325 e 327, c.p.c., in quanto, trattandosi di posizione in causa scindibile, avrebbero dovuto applicarsi i termini comuni, e, in ogni caso, poichè l’interesse all’impugnazione in parola sarebbe sorto con la stessa sentenza censurata in ragione dei diversi fatti generatori della responsabilità, anche per differenti tioli, aquiliano e negoziale, e tenuto conto del fatto che il tema dei rapporti interni tra coobbligati era rimasto impregiudicato nell’arresto di prime cure;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, a fronte degli opposti accertamenti in fatto riversati nella sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere la parte appellante, attore dell’invocata revisione, a provare che la caduta non era avvenuta nel territorio del Comune convenuto, così da superare la presunzione di legittimità derivante dalla decisione del Tribunale;

con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato dai documenti che indicavano il luogo di caduta all’interno del territorio del Comune di Piode, trattandosi di produzioni discusse ma non esaminate dal giudicante in motivazione, e provenienti in specie da enti pubblici, Provincia di Vercelli, Ospedale di (OMISSIS), Questura di Novara;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,345,346, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulla domanda a titolo di responsabilità extracontrattuale generale, pure proposta in prime cure, nei confronti dell’Associazione sportiva, e richiamata in appello, per aver omesso di informare il deducente dei pericoli del sentiero, permettendone la percorrenza;

con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello avrebbe motivato in modo incomprensibile e apparente, quanto alla dedotta responsabilità contrattuale dell’Associazione sportiva per violazione degli obblighi accessori d’informazione, posto che indicò trattarsi di una via a bassa difficoltà di percorrenza, avendo fatto solo riferimento, il Collegio di merito, al fatto che si trattava non di una strada asfaltata ma di un sentiero, e avendo al contempo richiamato le conformi carenze reperibili dai siti di rete telematica dell’Agenzia turistica locale, che, però, avrebbero potuto segnare, in tesi, una concorrente responsabilità, ma non una causa di esonero a favore di un terzo corresponsabile;

Rilevato che:

il primo motivo è infondato;

questa Corte ha progressivamente e reiteratamente ribadito che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, sia o meno fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, pure nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (cfr., ad esempio, Cass., 16/11/2015, n. 23396, Cass., 25/01/2018, n. 1879, Cass., 12/03/2018, n. 5876, Cass., 15/06/2018, n. 15770, che hanno ripreso e precisato l’orientamento riferibile a Cass., 27/11/2007, n. 24627);

al contempo, una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un’autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d’impugnazione (cfr., Cass., 12/07/2018, n. 18415, Cass., 30/05/2018, n. 13651);

nel caso delle obbligazioni solidali l’interesse è dato dal possibile mutamento dell’ampiezza della propria responsabilità, a nulla valendo la circostanza che la decisione da impugnare abbia, come nell’ipotesi, lasciato impregiudicato il profilo dei rapporti interni tra coobbligati, ovvero che, astrattamente, l’intera responsabilità, in sede di rivalsa (trattandosi di titoli differenti), potrebbe essere imputata a un solo soggetto: infatti, proprio perchè il profilo in parola è impregiudicato, e proprio perchè il soggetto in questione potrebbe essere o meno pregiudicato dalla rivalsa, è evidente che ha un interesse specifico che sorge dall’impugnazione del coobbligato, poichè quella vuole incidere sull’assetto regolato dalla decisione oggetto di censura e che lo coinvolge;

nella memoria parte ricorrente ribadisce che questa nomofilachia non dovrebbe operare quando la responsabilità solidale si fonda su titoli differenti, ed evoca: Cass., 04/03/2020, n. 5989, secondo cui nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno; Cass., 15/01/2020, n. 542, secondo cui “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è, invero, prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e nessuno dei condebitori propone azione di rivalsa o di regresso nei confronti degli altri, ben può il giudice pronunciare la condanna di tutti i convenuti in solido senza ripartizione di responsabilità o la condanna di uno solo di essi; quest’ultimo, peraltro, in tal caso, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore”;

nella stessa memoria, e sul medesimo punto, si argomenta che: le citate Sezioni del 2007, in motivazione, affermarono che l’impugnazione incidentale tardiva resta “inammissibile quando la solidarietà deriva da titoli di versi poichè in tal caso l’impugnazione del debitore principale non ha alcuna incidenza sulla posizione del coobbligato solidale, come avviene, ad esempio, allorquando la sentenza di condanna solidale del debitore e del fideiussore venga impugnata dal fideiussore per contestare l’esistenza o la validità della garanzia personale da lui prestata” (pag. 16);

infine, nel medesimo atto illustrativo, si richiama Cass., 29 ottobre 2019, n. 27616, che, sul presupposto di principio per cui l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale, a fronte del ricorso principale proposto dall’assicuratore di uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale con esclusivo riferimento alla misura di corresponsabilità attribuita dal giudice d’appello al Comune tenuto alla manutenzione della strada, ha ritenuto inammissibili tanto il ricorso incidentale tardivo con il quale l’assicuratore di un altro dei mezzi coinvolti aveva censurato l’accertamento del concorso di colpa del proprio assicurato, quanto il ricorso incidentale tardivo proposto dall’ente pubblico avverso la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, così come ulteriormente regolate nella sentenza d’appello;

ora, va osservato che:

i) Cass., 04/03/2020, n. 5989 non ha scrutinato una fattispecie di responsabilità solidale ma quella, radicalmente differente, di due pretese di credito nei confronti di due diversi soggetti, a titolo di mediazione, ovvero di due rapporti obbligatori autonomi e distinti (si legge a pag. 5 che “la domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell’affare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause stesse in fase di appello”);

ii) Cass., 15/01/2020, n. 542 si occupava di una ipotesi di domanda risarcitoria per emotrasfusioni, in cui nessuna domanda di rivalsa o di regresso era stata formulata dal Ministero convenuto in uno agli ospedali, sicchè, a fronte della rinuncia della parte attrice alle pretese creditorie nei confronti degli altri obbligati solidali e della mancata proposizione (anche dopo la detta rinuncia) di domanda di rivalsa o di regresso, “non sussisteva nessun obbligo della Corte territoriale di pronunciare sulla eventuale responsabilità anche degli altri condebitori solidali, e sulla ripartizione di detta responsabilità”: è evidente che siamo ancora una volta di fronte a una fattispecie completamente diversa, volendosi affermare che il debitore condannato aveva la possibilità di un’autonoma domanda di rivalsa non ostandovi alcun giudicato;

iii) quanto all’inciso motivazionale delle Sezioni Unite del 2007, è parimenti chiaro che si faceva riferimento all’ipotesi di rapporto connesso ma distinto, quale quello di garanzia, censurato per suoi propri profili, afferente a un diverso e autonomo fatto costitutivo dell’obbligazione sia pure, una volta generata, accessoria: è stato infatti posto in luce che per “la responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta dev’essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass., 17/01/2019, n. 1070). Ad intendere che, nel caso, il fatto costitutivo sostanziale, che legittima il regresso e che risulta oggetto di contesa e statuizione, è, come nell’ipotesi qui in scrutinio, il medesimo, sicchè una volta oggetto di censura ad opera di una delle parti, seppure rispondente per titolo distinto, legittima l’altra a reagire proprio perchè, rispetto a quanto discusso relativamente a quel fatto, l’acquiescenza non può che ritenersi condizionata all’accettazione di quella solidarietà;

iv) quanto appena messo in risalto dimostra perchè la giurisprudenza si sia evoluta ammettendo sempre l’impugnazione incidentale tardiva tutte le volte che l’interesse sia innescato dalla censura principale: quando quest’ultima sia, ad esempio, sul “quantum”, così da legittimare reattivamente quella sull’an, ritenuto escluso dal giudicato interno (Cass., 28/01/2020, n. 1930); ovvero anche quando la statuizione di responsabilità per obbligazione (per corrispettivo di prestazioni socioassistenziali) qualificata “parziaria” (parte a carico del Comune, parte a carico dell’ASL) sia stata impugnata in via principale da uno solo dei condebitori (il Comune), e reagisca in via incidentale tardiva l’altro (l’ASL) quanto al proprio distinto titolo, perchè la decisione sul gravame avrebbe potuto determinare “un aggravamento” della posizione dell’impugnante successivo (Cass., 07/07/2020, n. 14094);

v) queste considerazioni palesano perchè l’orientamento minoritario di Cass., 29 ottobre 2019, n. 27616 debba ritenersi recessivo, non esplicitando specifiche valutazioni della complessiva evoluzione nomofilattica accennata: peraltro essendo evidente che, quanto al profilo delle spese processuali, è da condividere l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, afferendo essa a un fatto costitutivo del tutto eccentrico rispetto a quello generatore della responsabilità sostanziale (cfr., Cass., 24/02/2020, n. 4845); in altri termini, al di là delle considerazioni sulla posizione (variamente) litisconsortile degli obbligati, è il principio funzionale dell’interesse ad agire che sorregge la conclusione dell’ammissibilità dell’impugnazione in parola, in assenza di limitazioni letterali evincibili dall’art. 334 c.p.c., comma 1, dovendosi intendere per “parte contro cui è proposto” il gravame ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli;

il secondo motivo è manifestamente infondato;

parte ricorrente confonde la posizione latamente attorea riferibile all’appellante rispetto alla censura proposta e in quanto tale, con il riparto degli oneri probatori riferito alla fattispecie sostanziale che, evidentemente, non è sovvertito dalla proposizione del gravame;

l’onere di provare il nesso causale è a carico del danneggiato che chieda il risarcimento dei danni, sicchè se, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, e rispondendo a una specifica censura devoluta, il giudice di seconde cure ne tragga convincimenti differenti, ritenendolo inevaso, è di planare constatazione che non è violata la norma, non a caso contenuta nel codice “sostanziale”, di cui all’art. 2697 c.c., e, anzi, la stessa è rispettata;

il terzo motivo è manifestamente inammissibile;

la censura si risolve in una sollecitazione di rilettura istruttoria estranea al perimetro del giudizio di legittimità;

la Corte territoriale ha chiarito di aver constatato, dalle prodotte planimetrie, che il sentiero in discussione attraversava territori di più Comuni, e, anzi, che, pur nella situazione d’incertezza obiettiva, la curva dove più probabilmente accadde il sinistro non era nel territorio del Comune di Piode;

a fronte di ciò vengono segnalati documenti tutti irrilevanti perchè contenenti affermazioni dello stesso originario attore, ovvero indicazioni da ritenere ai fini in parola generiche poichè prive dell’indicazione della fonte di quello che si afferma apoditticamente essere stato un accertamento, non giurisdizionale, piuttosto che, come finisce per rivelarsi da quanto riportato nella censura, un mero riferimento generale senza eccentriche pretese concludenti;

ciò posto, alla fattispecie è applicabile la previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile – con ipotesi che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dando luogo a nullità della sentenza – solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonchè nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940, e succ. conf.);

il quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati;

il Collegio di merito ha per un verso escluso la responsabilità custodiale e per altro verso quella contrattuale, in una prospettiva logica che, implicitamente quanto univocamente, non lascia spazio per ulteriori ipotesi;

in altri termini, esclusa la configurabilità di una custodia, gli obblighi informativi non possono che accedere, in tesi, al contratto di noleggio della bicicletta e degli accessori;

rispetto a tale contratto – questo il ragionamento della Corte territoriale non è evincibile un inadempimento, poichè non comprensivo di guida ma solo di mere indicazioni di difficoltà della via ipotizzata, tanto più in quanto tarate, quelle, su sentieri e non su strade asfaltate, e, pertanto, meno agevoli e richiedenti maggiore prudenza;

è quindi chiaro che:

a) non vi è omessa pronuncia poichè il giudice di appello ha qualificato il perimetro complementare del fatto generatore della responsabilità invocata;

b) la motivazione è perfettamente decifrabile e rispetto ad essa il riferimento al sentiero e alla strada asfaltata dev’essere inteso quale mero corredo della più complessiva ragione decisoria sintetizzata;

c) la rivalutazione in fatto della motivazione espressa si traduce ancora una volta nel tentativo di ottenere un nuovo apprezzamento dell’incarto processuale, riservato, però, al giudice di merito;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 7.200,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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