Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25284 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25284

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9889-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 07/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. CORBO ANTONIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata in data 7 marzo 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, accogliendo parzialmente l’appello di C.G., ha riformato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato il medesimo al pagamento di sanzioni pecuniarie relative al rapporto fiscale proprio della società Glamour Car s.r.l., di cui egli era ritenuto l’amministratore di fatto.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato l’appello proposto dal C. osservando che, a norma del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale indicata in epigrafe l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Agenzia delle Entrate, articolando un motivo.

Con il motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.L. n. 269 del 2003, art. 7, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo riguardo alla corretta applicazione della sanzione.

Si deduce che il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, (secondo cui: “le sanzioni amministrative relative al rapporto proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”) non implica il venir meno dell’istituto del concorso di persone nell’illecito tributario amministrativo, con riferimento all’amministratore di fatto. Si rappresenta, precisamente, che la disposizione mira ad escludere dalla sanzione i legali rappresentanti e gli amministratori legittimi della società, nonchè i dipendenti della stessa, in quanto organi dell’ente, ma non può essere certo letta come “scudo” per chi, come gli amministratori di fatto, “agisce nell’ombra”. Deve, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, che prevede, appunto, il concorso di persone nell’illecito tributario amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito precisate.

2. Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è “gestita” da un amministratore di fatto.

Invero, D.L. n. 269 del 2003, art. 7, rubricato significativamente “Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie”, dispone, al comma 1, che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”, e, al comma 3, che “Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.”.

Nessun distinguo, quindi, è previsto con riferimento agli amministratori di fatto. Nè una soluzione diversa può essere desunta dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga al D.L. n. 269 del 2003, art. 7, posto che questo, da un lato, è stato introdotto successivamente all’art. 9 cit., e, dall’altro, prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, solo “in quanto compatibili”. Nel medesimo senso, del resto, si pone, sia pur indirettamente, un precedente della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 9122 del 23/04/2014, Rv. 630689/01).

3. La sentenza impugnata ha quindi correttamente applicato le regole giuridiche pertinenti al caso di specie, e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.

Stante la novità della questione al momento della proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA