Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25284 del 09/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/12/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/12/2016), n.25284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14732-2013 proposto da:

F.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato SILVIO FERRARA,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DITTA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA del 03/05/2013, depositata

il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

L’avv. F.A. con ricorso del 18/05/2012 chiedeva al Giudice di pace di Roma la liquidazione del compenso a lui aspettante per aver assistito P.R., in regime di gratuito patrocinio, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione della prefettura di Roma emesso in data 04/03/2009.

Con decreto del 26/07/2012 l’adito Giudice, liquidava la somma di Euro 50, comprensiva di spese generali, IVA e CPA.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso in opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 lo stesso professionista avanti al tribunale di Roma, che in riforma del decreto del giudice di prime cure, liquidava la somma di Euro 270,00 oltre accessori ritenendo applicabile il D.M. n. 127 del 2004 e riconoscendo Euro 155,00 degli onorari ed Euro 385,00 per diritti, oltre a Euro 10,00 per spese, con riduzione della metà per onorari e dei diritti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130 escluse le voci esposte per corrispondenza informatica, memoria di costituzione del resistente e conclusioni, compensate le spese del giudizio di opposizione.

Con ricorso notificato il 4 giugno 2013 il F. ha domandato la cassazione dell’ordinanza de quck articolando due motivi con i quali ha dedotto la violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero della giustizia ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo raccoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con le due censure il ricorrente contesta, rispettivamente, la violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, oltre a vizio di motivazione, quanto alla disposta compensazione delle spese di lite, per aver il giudice di merito utilizzato una formula meramente tautologica, del tutto avulsa dal contesto procedimentale e dalla specifica indicazione di comprovate ragioni di deroga al principio di soccombenza. Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. quanto al primo motivo di ricorso, che così espone: “L’art. 92 c.p.c., comma 2, come riformato dalla L. n. 69 del 2009 applicabile con decorrenza dal 04/07/2009 e dunque, ratione temporis, alla presente controversia (per essere state le domande proposte al Giudice di pace il 18/05/2012), prevede che la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, possa essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (v. Cass. n. 3724 del 2013).

Per orientamento consolidato di questa Corte la configurabilità delle sfatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto, come nel caso in esame, o la contumacia dello stesso, nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (in termini v. Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632), dovendo trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza”.

Il secondo motivo, con il quale viene censurato il vizio di motivazione, rimane assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.

Conseguentemente il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, che provvederà ad una nuova valutazione sulle spese processuali, nonchè alla liquidazione di quelle relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in ordine alle spese processuali e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2016

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