Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25282 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2061-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 2,

presso lo studio degli Avvocati PLACIDI ALFREDO E PLACIDI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO PEDOTO;

– ricorrente –

contro

GESTIONI ALBERGHIERE DI C.S. & C. SAS IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA TRAVERSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2011 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 25/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. CORBO ANTONIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata in data 25 febbraio 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, accogliendo l’appello proposto da “Gestioni Alberghiere di C.S. & C. s.a.s.”, e riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme oggetto di quindici intimazioni di pagamento per un totale di 74.454,63 Euro, notificate alla precisata società dall’ente concessionario per la riscossione Equitalia Basilicata s.p.a..

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, osservando che erroneamente i giudici di primo grado avevano ritenuto tempestivamente prodotta la documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali richiamate negli avvisi di intimazione. Per la precisione, i giudici di appello hanno rilevato che la produzione documentale è stata effettuata solo quattro giorni prima dell’udienza, e che, però, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 24, è consentito a ciascuna parte di depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, con previsione di un termine che, per la funzione perseguita, non può non ritenersi perentorio.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale indicata in epigrafe Equitalia Sud s.p.a., articolando un unico motivo.

Con il motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo riguardo alla ritenuta perentorietà del termine di venti giorni.

Si deduce che l’unico termine sanzionato a pena di inammissibilità è quello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, concernente la costituzione del ricorrente, e che la differenza di trattamento tra ricorrente e resistente si giustifica perchè è solo la costituzione del ricorrente che consente la regolare instaurazione del giudizio. Si cita, poi, Sez. 5, n. 16119 del 20/07/2007, la quale ritiene che il mancato rispetto, da parte del resistente, del termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, preclude solo di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e di presentare istanza per la chiamata di terzi, ma non anche di contestare l’applicabilità delle norme invocate dal ricorrente e di produrre documenti.

3. Resiste con controricorso “Gestioni Alberghiere di C.S. & C. s.a.s.”.

Si deduce che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, prevede una serie di termini entro i quali le parti possono presentare memorie, documenti o repliche alle deduzioni – precisamente documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la trattazione e soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione – e che tali termini non possono non avere natura perentoria perchè funzionali al rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Si aggiunge che la stessa decisione citata nel ricorso riconosce sì la possibilità di presentare documenti, ma nel rispetto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, e che numerose sono le decisioni di legittimità le quali espressamente attribuiscono al termine per il deposito dei documenti di cui all’art. 24 cit. natura perentoria.

4. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Nella memoria, oltre a ribadire quanto già evidenziato nel ricorso, si rappresenta che la documentazione contestata deve ritenersi comunque depositata con il trasferimento dei fascicoli d’ufficio e delle parti, e quindi legittimamente prodotta nel giudizio di appello a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2. Si aggiunge che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo tributario, la materia della produzione documentale in grado di appello è regolata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, il quale consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (si cita, tra le tante, la recentissima Sez. 6-5, n. 5491 del 03/03/2017).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito precisate.

2. Deve ritenersi che la documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali richiamate negli avvisi di intimazione impugnati da “Gestioni Alberghiere di. C.S. & C. s.a.s.” è stata legittimamente prodotta in giudizio e doveva, perciò, essere valutata ai fini della decisione.

2.1. Invero, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e condiviso dal Collegio, in tema di contenzioso tributario, l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado, non rilevata dal giudice, non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, (così Sez. 5, n. 6914 del 25/03/2011, Rv. 617326 – 01). Nella stessa direzione, anche più chiaramente, altre decisioni hanno affermato che, in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in appello, nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove lo stesso sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest’ultimo sia depositato all’atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta – ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza del citato art. 32 deve ritenersi sanata (così Sez. 5, n. 24398 del 30/11/2016, Rv. 641734 – 01, nonchè Sez. 5, n. 3661 del 24/02/2015, Rv. 634467 – 01).

2.2. Nella vicenda in esame, la produzione documentale, effettuata in primo grado, è stata inserita nei fascicoli di ufficio e di parte, anche perchè utilizzata dalla Commissione Tributaria Provinciale ai fini della decisione; nè è contestato che la stessa sia rimasta all’interno dello stesso e che il fascicolo di parte sia stato depositato al momento della costituzione unitamente all’atto di appello.

Tanto spiega perchè la documentazione in questione deve ritenersi legittimamente prodotta e valutabile in giudizio.

3. Affermato che la documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali richiamate negli avvisi di intimazione impugnati da “Gestioni Alberghiere di C.S. & C. s.a.s.” è stata legittimamente prodotta in giudizio in relazione al processo di appello e doveva, perciò, essere valutata ai fini della decisione di secondo grado, si impone il rigetto dell’originario ricorso della precisata società.

Invero, il ricorso introduttivo del giudizio era fondato esclusivamente sulla carenza della notifica delle cartelle esattoriali, invece comprovata dalla documentazione che, per le ragioni precedentemente esposte, deve ritenersi ritualmente acquisita all’incarto processuale.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere decisa nel merito, con conseguente rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.

Le spese del giudizio di merito debbono essere compensate, mentre, in ragione della soccombenza, la società deve essere condannata al rimborso a favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemilatrecento, oltre accessori di legge.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della società. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società al rimborso a favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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